Consulenze del lavoro - Obbligo di fedeltà del lavoratore dipendente e divieto di concorrenza sleale
Ho firmato da poco un contratto a termine impiegatizio di 4° livello di qualche mese dove compare l'obbligo di fedeltà e gli articoli art.2105 e art. 6 bis del r.d. 29 giugno 1939, n.1127. Viene aggiunto poi che per il tempo successivo alla cessazione dell'attività presso la società mi impegno a mantenere il segreto su tutti gli affari e fatti di cui sono venuto a conoscenza. Il concetto viene poi ribadito in altro punto "norme comportamentali". Vorrei sapere com'è regolamentata la questione e, stando al contratto, quali obblighi cessano con la fine dell'attività e quali invece rimangono e per quanto tempo. Inoltre vorrei sapere se i punti del contratto in questione mi vincolano per il resto della vita.
RISPOSTA
Riporto in seguito, le norme che hai citato nella tua mail: si tratta di obblighi del lavoratore dipendente, previsti direttamente dalla legge; saresti obbligato ad osservare i suddetti obblighi, anche se non ci fosse il relativo riferimento normativo, all'interno del contratto di lavoro e delle norme comportamentali del lavoratore subordinato. In ogni caso, il lavoratore dipendente deve rispettare l'obbligo di fedeltà, nei confronti del datore di lavoro, e il divieto di concorrenza sleale.
Articolo 2105 del codice civile: Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Art. 6-bis R.D. 29 giugno 1939, n. 1127: Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.
1. Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 2. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.
Oltre all’obbligazione principale di eseguire la prestazione lavorativa, sottostando, entro i limiti sanciti dalla legge e dai contratti collettivi, al potere direttivo del datore di lavoro, al lavoratore compete anche l’adempimento di altri obblighi, anch’essi espressamente previsti dal codice civile: si tratta, in particolare, degli obblighi di diligenza, di obbedienza (entrambi disciplinati dall’art. 2104 c.c.) e di fedeltà (di cui all’art. 2105 c.c.).
In merito all’obbligo di fedeltà, l’art. 2105 del codice civile lo individua in due distinti doveri, entrambi di contenuto negativo: il divieto di concorrenza e l’obbligo di riservatezza ovvero di segretezza. Il primo consiste nell’obbligo di astenersi dal trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, sia per conto proprio che di terzi, mentre il secondo vieta al lavoratore di divulgare o di utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti l’impresa, in modo da poterle arrecare danno. A differenza del divieto di concorrenza, che cessa al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro, l’obbligo di riservatezza permane intatto anche successivamente alla cessazione del rapporto, per tutto il tempo in cui resta l’interesse dell’imprenditore a tale segretezza.
Ribadisco che l'obbligo di fedeltà ed il divieto di non concorrenza del lavoratore subordinato sono disciplinati direttamente dalla legge, quindi il contratto di lavoro individuale non regola le suddette obbligazioni lavorative, ma fa esclusivamente riferimento ad esse, citando i relativi articoli nelle disposizioni contrattuali (se il contratto di lavoro individuale non facesse espresso riferimento a tali obblighi, il lavoratore sarebbe comunque, ugualmente obbligato alla fedeltà, nei confronti del datore di lavoro, per legge). Fatta questa breve ma essenziale premessa di carattere normativo, rispondo alle tue specifiche domande. Alla scadenza del contratto, sarai libero di intraprendere un'attività in concorrenza nei confronti del tuo ex datore di lavoro, sin dal giorno successivo al termine del tuo rapporto lavorativo. Per "attività in concorrenza", s'intende sia un rapporto di lavoro subordinato, presso un'azienda/società che opera in concorrenza, nei confronti del tuo ex datore di lavoro, sia un'attività imprenditoriale o professionale autonoma. Sei libero, nella maniera più assoluta, di lavorare autonomamente o come lavoratore dipendente, presso aziende che svolgono la loro attività, nello stesso settore imprenditoriale del tuo ex datore di lavoro.
L'obbligo di fedeltà invece, non cessa al momento della scadenza del contratto di lavoro individuale: anche successivamente alla scadenza del contratto, non avrai facoltà di "divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio"(pensa ad esempio, alle opere tecnologiche innovative, assoggettate a brevetto, ovvero all'esito degli studi e delle ricerche scientifiche, di cui ti occuperai all'interno dell'azienda). Mi chiedi se tale obbligo abbia una durata indeterminata? L'obbligo sussisterà fino a quando l'imprenditore/ex datore di lavoro avrà interesse a tale segretezza, ossia fino a quando l'azienda svolgerà la sua attività, nello specifico settore imprenditoriale in cui opera attualmente. In caso di violazione dell'obbligo di fedeltà, successiva all'estinzione del rapporto di lavoro subordinato, sorgerà nei tuoi confronti, una responsabilità civile, ossia sarai obbligato a risarcire il danno patrimoniale, cagionato al tuo ex datore di lavoro. Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti.
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