Contratti e donazioni - Data di stipula del contratto di franchising non veritiera
Salve mi chiamo L. S., scrivo per sottoporvi una questione a me dubbia e poco chiara. Poco tempo fa mi sono imbattuto con una società che pubblicizzava una rete di franchising ; essendo in cerca di lavoro, ho preso lnformazioni per poter acquistare l'esclusiva della mia zona del suddetto franchising. Ormai presa la mia decisione, Il 26/11/2009 mi trovavo con un loro agente per firmare il contratto con il conseguente pagamento di € 5000. La cosa a me dubbiosa è il contesto in cui ci trovavamo, Un parcheggio sotterraneo e sopra il cofano di un'auto per le firme. Tornando a casa e rileggendo il contratto infatti, mi accorsi che la data di stipula non era quella reale in quanto non riportava il 26/11/2009 ma il 02/12/2009, quindi ho subito pensato che magari in questo lasso di tempo l'agente avrebbe potuto rivendere la mia esclusiva magari ad un prezzo maggiore o che si potesse verificare qualche altra situazione a me sfavorevole, pertanto sono riuscito ad inviare una raccomandata A\R alla società il 01/12/2009 indicando che data l'inesattezza della data avrei voluto rescindere il contratto e la restituzione del denaro. A tutt'oggi non ho ancora avuto risposta, la mia domanda ora è se posso tutelarmi legalmente di questo fatto per poter avere la restituzione del denaro, GRAZIE MILLE
RISPOSTA
Al momento, non puoi avvalerti di nessuna tutela legale, in quanto non è possibile dimostrare che il contratto è stato stipulato in data 26/11/2009 e, soprattutto, non è stato leso alcun interesse concreto, giuridico ed attuale, dalla condotta dell'agente. Da un punto di vista strettamente civilistico, risulta impossibile dimostrare che il contratto, in realtà, non è stato stipulato in data 02/12/2009; durante un eventuale processo dinanzi al Tribunale, non avresti la possibilità di eccepire la nullità del contratto, affermando semplicemente "non avevo letto con attenzione il contenuto del contratto ..."; nessun giudice ti darebbe ragione.
Da un punto di vista penalistico, la condotta dell'agente non è ancora qualificabile come una truffa nei tuoi confronti, in quanto non conosciamo le vere motivazioni, per cui nel contratto è stata inserita una data non corrispondente a quella reale (potrebbe trattarsi di una motivazione di carattere fiscale ovvero la società, rappresentata dall'agente, aveva precedenti impegni contrattuali, per tutto il mese di novembre, che impedivano la stipulazione del suddetto contratto). Nel momento in cui la condotta dell'agente recherà un danno ingiusto alla tua sfera giuridica, riceverai tutela, presentando una querela per truffa, nei confronti della società, alla polizia giudiziaria. Attualmente hai fatto l'unica cosa che era nelle tue possibilità: chiedere di risolvere il contratto, secondo le norme che regolano la stipula dei contratti, al di fuori della sede commerciale dell'attività. La società, di conseguenza, provvederà a comunicarti l'avvenuta risoluzione del contratto e sarai libero dalle relative obbligazioni contrattuali. Cordiali saluti. |
Contratti e donazioni - Contratto d'affitto del ramo d'azienda e utenze telefoniche
Sono subentrato come gestore in affitto di ramo d'azienda di una attività commerciale ,il contratto prevedeva l'acquisto della attività,ma a fine luglio avevo manifestato l'intenzione di interrompere e di portare a termine il contratto. A settembre verbalmente ci siamo accordati definitivamente per l'acquisto ho svolto la pratica per il finanziamento ma per i tempi stretti mancava la ricerca ventennale del Notaio. Non mi è stato possibile acquistare. Al subentro ho fatto le volture delle utenze varie,ho cambiato tipo di contratto telefonico,e ho investito in pubblicità sul mio sito. Posso traslocare la linea telefonica presso una nuova sede dove andrò ad esercitare la nuova attività, essendo il numero telefonico quello che aveva la ditta da cui mi è stata affitato il ramo d'azienda, e visto che sarà la stessa a prendere nuovamente possesso della stessa, o incorro in qualche inconveniente? Voglio portare via la linea dove ho registrato la mia attività, visto che ho speso diversi soldi per questa operazione.
RISPOSTA
L'operazione non comporta inconvenienti né da un punto di vista penalistico, né secondo una prospettiva civilistica, per il semplice fatto che il compimento della stessa, non può cagionare alcun danno alla ditta, relativa al ramo d'azienda che ti è stato concesso in affitto. L'operazione è perfettamente lecita e legittima, perchè non danneggia nessun soggetto di diritto ed inoltre, tutela i tuoi interessi patrimoniali e le tue aspettative imprenditoriali, anche in considerazione degli investimenti che hai già realizzato (volture, contratto telefonico, spese di pubblicità on line). Tali investimenti si configurano quali situazioni giuridiche meritevoli di tutela, in considerazione del diritto soggettivo dell'imprenditore di organizzare l'azienda, in maniera economica ed efficiente. La circostanza per cui la ditta, relativa al ramo d'azienda affittato, prenderà nuovamente possesso dell'unità organizzativa, considerata nel contratto di affitto, non può infatti, rappresentare un impedimento al diritto di organizzare l'attività, da parte dell'imprenditore che assume, nel nostro ordinamento giuridico, rilievo costituzionale (articolo 41 della Carta Costituzionale).
In estrema sintesi, le tue esigenze organizzative e la tutela dei tuoi investimenti prevalgono su tutte le altre considerazioni e circostanze, a maggior ragione in quanto non ledono gli interessi giuridici di nessuno. Cordiali saluti. |
Contratti e donazioni- Miglioramenti, addizioni e lavori di ristrutturazione del conduttore
Mi trovo nella seguente situazione: dopo il terzo ritardo di pagamento per il canone d'affitto del negozio ho subito lo sfratto esecutivo. Alla comparizione davanti al giudice la società proprietaria ha rifiutato il canone più le spese processuali. In seguito, Mi e' stato consegnato un atto di precetto con pignoramento di beni mobili avvenuto pochi giorni fa per la stessa somma rifiutata davanti al giudice. Quando ho stipulato il contratto nel 2000 ho affrontato spese di ristrutturazione più somme per l'avviamento di circa 120 milioni di lire. Nel contratto, non e' specificato che le opere di ristrutturazioni erano a mio carico, quindi, posso chiedere nonostante la mia posizione le spese sostenute per l'abbellimento ed i 18 mesi che rimangono alla data del termine del contratto di affitto ? Oltretutto, da un controllo del mio commercilista mancano le fatture pagate di 18 mensilità di affitto che vanno dal gennaio 2007 sino a giugno 2008 comprensive di iva che la società proprietaria non mi ha mai inviato creandomi problemi fiscali. Cosa posso rivendicare. Grazie
RISPOSTA
Risultano applicabili, alla tua fattispecie, gli articoli 1592 e 1593 del codice civile:
Art.1592. Miglioramenti. Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Art.1593. Addizioni. Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizione stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore una indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente.
Poichè i lavori di ristrutturazione del locale non sono stati svolti all'insaputa della società proprietaria, ma con il suo consenso, seppure tacito (la società, consapevole dei lavori di ristrutturazione, non si è opposta all'esecuzione degli stessi), hai diritto all'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo speso e l'incremento di valore, a seguito dei lavori, valutato al momento della riconsegna del bene. Per quanto riguarda le addizioni (ad esempio, l'impianto del condizionatore) si applica l'articolo 1593: se la società preferisce ritenere le addizioni, avrai diritto ad un'indennità, pari alla minor somma tra lo speso ed il migliorato (l'indennità va calcolata, in modo speculare, a quella relativa ai miglioramenti). Per quanto riguarda le altre tue richieste (le 18 mensilità che ti separano dal termine del contratto), nei confronti della società proprietaria, le stesse sono infondate, in considerazione del fatto che ti sei resa inadempiente, pagando il canone d'affitto, in ritardo, per tre mensilità. Non è sorto, relativamente ale stesse, alcun diritto, né obbligo, in capo alla società proprietaria. Per quanto riguarda la questione fiscale, ti consiglio di denunciare il comportamento della società proprietaria, alla Guardia di Finanza ed all'Agenzia delle Entrate, che provvederanno agli accertamenti previsti dalle leggi tributarie. Nel corso del processo civile (devi intraprendere un processo civile autonomo, rispetto al procedimento di sfratto, citando in giudizio la società proprietaria, dinanzi al Tribunale), per ottenere le suddette indennità, chiederai all'autorità giudiziaria di condannare la società, al risarcimento dei danni cagionati, dalla mancata emissione delle fatture fiscali. Vorrei precisare che tutte queste questioni sono autonome rispetto allo sfratto che deve continuare, a prescindere dal pagamento delle indennità; successivamente, il giudice, alla conclusione di un secondo ed autonomo procedimento giudiziario, condannerà la società al pagamento degli importi che ti spettano. Cordiali saluti. |
Contratti e donazioni - Donazione, dispensa da collazione, quota di legittima
Salve, vi espongo il mio quesito: mio padre deceduto circa 1 mese fa e proprietario di un intero stabile (immobile composto da 12 appartamenti) ha fatto una serie di donazioni(come da atti notarili), aventi per oggetto lo stesso immobile;lo stabile e' stato donato in parti uguali tra me e mio fratello e l'ultima delle donazioni risale al 1984, piu di 25 anni fa. Nel 1985 mio padre, a seguito della morte di mia madre, si e' risposato una seconda volta ed il matrimonio e' durato circa 24 anni sino alla morte di mio padre avvenuta circa 1 mese fa. Esiste un termine temporale entro il quale la seconda moglie puo' impugnare gli atti di donazione, rivendicando la sua parte? Ossia, la moglie puo' inqualche modo "levarci" cio' che io e mio fratello abbiamo ricevuto in donazione tanto tempo fa e per giunta quando lei non era ancora moglie di mio padre?? grazie
RISPOSTA
Ai sensi dell'articolo 542, II comma del codice civile, il coniuge del defunto ha diritto alla quota di legittima pari a 1/4 dell'asse ereditario. Per calcolare l'intero asse ereditario del defunto, è necessario applicare le norme relative all'istituto della collazione; in base alle suddette norme, le donazioni poste in essere dal defunto, a favore dei figli, vanno intese come un anticipo della quota di legittima, spettante per legge (salvo che nella donazione, il donante abbia indicato che la donazione è effettuata con dispensa da collazione). Al momento della morte, i figli devono conferire idealmente, al patrimonio ereditario, il valore dei beni ricevuti per donazione dal padre defunto, al fine di calcolare l'asse ereditario e le rispettive quote di legittima. Semplifico il concetto: la collazione è un'operazione algebrica che può essere riassunta con questa formula:
Asse ereditario = Valore dei beni intestati al defunto, al momento della morte + valore (si considera il valore di mercato, al momento della morte del "de cuius") dei beni donati in vita - debiti relativi all'asse ereditario.
Soltanto dopo avere calcolato l'asse ereditario, possiamo accertare se il coniuge ha ricevuto la sua quota di legittima, pari a 1/4 del patrimonio complessivo, determinato come sopra.
Se il coniuge non ha ricevuto la sua quota di legittima, a mezzo testamento o per successione secondo la legge (in mancanza di testamento), può, ai sensi dell'articolo 555 del codice civile, citarvi in giudizio, al fine di "ridurre la donazioni", che hanno leso il suo diritto alla legittima. Ai sensi dell'articolo 559 del codice civile, le donazioni si "riducono", cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Il donatario ha facoltà di integrare la quota di legittima, spettante al coniuge del defunto, in denaro, evitando, così facendo, di perdere il diritto di proprietà sul bene ricevuto in donazione. Il coniuge del defunto non può opporsi alla decisione del donatario, di adempiere alla sua obbligazione, versando l'importo dovuto in danaro, invece di consegnare il bene ricevuto in donazione. Il coniuge del defunto può agire per la riduzione delle donazione, nel termine di dieci anni dall'apertura della successione (ossia la morte del "de cuius"). Nell'eventualità in cui le donazioni siano state effetuate con dispensa da collazione, i beni ricevuti in donazione non vanno conferiti all'asse ereditario, quindi non sono aggredibili da parte del coniuge del defunto (controlla se il notaio ha scritto questa formula, nel testo delle donazioni; è molto importante). Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. |
Contratti e donazioni - Diritto del compratore di visionare la merce acquistata
Il 10/11/09 ho sottoscritto un ordine per n° 2 porte in cristallo scorrevoli compreso il costo del montaggio per un totale di € 1.500, versando un acconto di € 500. Il giorno prima della consegna mi è stato chiesto se il pagamento avveniva con bonifico o con assegno, ma essendo la consegna di sabato ho risposto che avrei fatto un assegno. Alla consegna delle porte mi è stato chiesto di saldare tutto il residuo di € 1.000 prima del montaggio e prima della verifica che il materiale fosse corrispondente all'ordine. Non ho voluto eseguire il pagamento subito ma rassicurandoli che sarebbe avvenuto al termine dell'installazione se era tutto in ordine; al mio rifiuto, dopo scambio di telefonate con l'amministrazione della società gli operai sono stati mandati via riportando indietro il materiale. Chi ha ragione e come posso procedere? Grazie, distinti saluti.
RISPOSTA
Hai ragione tu, nel modo più assoluto; il compratore ha diritto di verificare che la merce acquistata sia esente da vizi che possano renderla inidonea all'uso a cui è destinata ovvero diminuire in modo apprezzabile il suo valore, in considerazione della garanzia prevista, a carico del venditore, dall'articolo 1490 del codice civile. Ai sensi dell'articolo 1476, I comma, numero 3, inoltre, il venditore deve garantire il compratore dai vizi della cosa, oggetto del contratto di compravendita. Ai sensi dell'articolo 1491 del codice civile, la suddetta garanzia non è dovuta se i vizi della cosa erano facilmente riconoscibili dal compratore; la suddetta norma conferma il tuo diritto a visionare la merce prima di effettuare il pagamento, in considerazione delle conseguenze negative, previste dalla legge, per il compratore che omette di compiere tale accertamento, in presenza di vizi facilmente riconoscibili. Devi rivolgerti immediatamente ad un avvocato, per chiedere la risoluzione del contratto a causa dell'inadempimento della tua controparte contrattuale, il rimborso dell'acconto versato, oltre agli interessi maturati, ed il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'articolo 1493, I comma del codice civile (effetti della risoluzione del contratto). Cordiali saluti. |
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Contratti e donazioni - Locazione di immobile e spese di manutenzione e riparazione
Buongiorno, sono proprietario di un appartamento che ho affittato ad un inquilino come seconda casa , contratto privato 2anni + 2anni.
In questi gg si e' verificata una grossa perdita di acqua dalla zona bagno dell'appartamento e tale perdita d'acqua e' finita nell'atrio sottostante . Tale l'appartamento e' infatti situato al primo piano , ora devo ripristinare il guasto.
Lo stabile e' degli anni 70 ed e' sempre stato utilizzato come seconda casa.
l'inquilino e' entrato 3 anni fa ed alla fine del 2010 saranno 4 anni.
Ho la necessita' di comprendere se alcuni costi da me sostenuti possono essere suddivisi con l'inquilino.
In altri termini vorrei suddividere i costi di tracciabilita' del guasto ovvero rimozione del pavimento bagno , della sostituzione tubi(materiale idraulico), manodopera.
Io mi accollerei comunque il 100% degli altri costi quali piastrelle, sanitari nuovi, rubinetterie nuove.
ritiene quindi che per legge possa suddividere parte di tali costi(quali) e ritiene che possa per legge operare trattenendo una parte della cauzione ?
la ringrazio dell'attenzione e la saluto.
RISPOSTA
Mi dispiace ma la legge non ti è favorevole; ai sensi dell'articolo 1575, I comma, numero 2, del codice civile, il locatore deve mantenere il bene locato, in istato da servire all'uso convenuto. Ai sensi dell'articolo 1576, I comma, il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Relativamente alla tua fattispecie, non si tratta certamente di riparazioni di piccola manutenzione, né tanto meno, i costi inerenti alle riparazioni possono essere suddivisi, tra il locatore ed il conduttore, in ragione dell'importo, della natura ovvero di qualunque altro criterio discrezionale. Il locatore dovrà sostenere tutte le spese necessarie, salvo che il danno sia stato cagionato, seppure in parte, dalla condotta negligente del conduttore. In tal caso, le spese saranno suddivise, in considerazione del grado di colpa dell'inquilino e dell'importo del danno cagionato dalla sua negligenza. Il proprietario dovrà dimostrare, in giudizio, la colpa dell'inquilino. Ai sensi dell'articolo 1587 del codice civile infatti, il conduttore deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia, nell'uso del bene oggetto del contratto di locazione. Cordiali saluti. |
Contratti e donazioni - Contratto di locazione dell'immobile e vendita dell'appartamento
Mi rivolgo a voi sperando possiate darmi un chiarimento circa un problema che ho con il proprietario della casa in cui sono in affitto. Dal 01/02/2004, con regolare contratto d´affitto 4+4, abito in una casa che e´ di proprieta´ di una persona ritenuta incapace di intendere e di volere il cui tutore legale e´ il fratello , che ha sottoscritto il contratto d´affitto in oggetto. Ora per problemi economici, il tutore legale ha riscattato presso il comune, in quanto trattasi di alloggio costruito in convenzione con il comune, l´abitazione, nel senso che la proprietaria resta sempre la sorella ma lui ha ottenuto una delibera per vendere la casa, il giudice che segue la vicenda ha stabilito un prezzo di vendita. Ora la questione e´ questa, il tutore ha deciso per problemi economici di vendere la casa, verbalmente ci ha comunicato il tutto e sempre verbalmente ci ha detto il prezzo stabilito dal giudice. Mi e´ stato poi chiesto di firmare un foglio in bianco in cui rinunciavo all´acquisto della casa, foglio che ovviamente mi sono rifiutata di firmare. Fino ad oggi non ci e´ stata inviata nessuna disdetta, solo che ai probabili acquirenti , questa persona dice che la casa sara´ libera nel giro di pochi mesi in quanto avendo lui necessita´ di vendere per problemi economici puo´ non rispettare il contratto d´affitto che scadrebbe fra due anni. Ora mi chiedo se cio´ e´ possibile, se effettivamente lui puo´ inviare, dopo la vendita, la disdetta ed esigere lo sgombero dei locali o se comunque deve rispettare la scadenza del contratto, e se eventualmente puo´ vendere la casa ma i nuovi proprietari sono comunque obbligati a rispettare il nostro contratto d´affitto. Tenga presente che ho due figli piccoli e che in una conversazione telefonica questa persona mi ha minacciato dicendo che con il mio rifiuto a firmare quel foglio in bianco in cui rinunciavo al diritto di prelazione, mi mettevo contro un minore ( la sorella, proprietaria ma incapace).
Spero mi possiate almeno indicativamente dare qualche suggerimento su come dovrei comporarmi, certi della vostra disponibilita´ ringrazio fin d´ora per l´attenzione. Cordiali saluti
RISPOSTA
Regola numero uno nelle trattative contrattuali: non firmare mai un foglio in bianco !!! Regola numero due: diffidare delle persone che ricorrono ad ingiurie e minacce, per convincere la controparte contrattuale ad accettare una proposta !!!
I nuovi proprietari dell'immobile dovranno comunque rispettare la naturale scadenza del contratto di locazione, in quanto aventi causa del locatore. E' irrilevante la circostanza per cui il proprietario dell'immobile è incapace di intendere e di volere ovvero è una persona minorenne, in stato di bisogno; il contratto di locazione deve essere rispettato ed il conduttore non può essere sfrattato "sic et simpliciter" dai nuovi proprietari, né dal tutore dell'incapace.
Ai sensi dell'articolo 1602 del codice civile, il terzo acquirente dell'immobile, concesso in locazione, è tenuto a rispettare il contratto di locazione e subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione. Il rapporto obbligatorio di locazione quindi, non è sciolto a seguito della vendita dell'immobile. Ai sensi dell'articolo 1603 del codice civile, il locatore e il conduttore possono prevedere, con il contratto di locazione, una clausola di scioglimento del contratto stesso, in caso di alienazione dell'immobile locato. Nel tuo caso, la suddetta clausola non è stata inserita nel relativo contratto di locazione quindi, il locatore/tutore, con l'inganno, vuole convincerti a firmare un foglio in bianco, per riempirlo successivamente alla tua firma, con la suddetta clausola di sciglimento del contratto.
Il tutore è semplicemente un truffatore; non dare credito alle sue richieste, non ha titolo giuridico per mandarti via dall'appartamento, se dovesse continuare a minacciarti, denuncialo alla Polizia giudiziaria per ingiurie e minacce. Il contratto di locazione stipulato sarà comunque valido ed efficace fino alla sua naturale scadenza. Cordiali saluti. |
Contratti e donazioni - Patto di non concorrenza
Salve, mi chiamo M., lavoro come tecnico per un'azienda produttrice di macchinari per perforazione da 01/2009.
All'assunzione mi misero alle strette per firmare questo patto di non concorrenza che firmai mio malgrado e con rammarico non sapendo quali potevano essere le conseguenze.
Quello che vi chiedo gentilmente e' di esaminare questo accordo in scrittura privata, leggendo nel web i patti così restrittivi risulterebbero nulli per eccessive restrizioni e limitazioni.
-Il mio intento visto l'esperienza maturata, e' quello di avviare un'attivita in proprio, sempre inerente al business delle macchine per perforazione, premetto che opero in questo settore da circa 15 anni, lavorai per un'altra azienda concorrente al mio attuale datore di lavoro e per una azienda in California.
-Essendo anche a rotazione per la cassa integrazione, di quali diritto posso avvalermi e quali passi dovrei compiere per non essere vittima di un'azione legale da parte dall'azienda per cui lavoro.
-Vi prego gentilmente di aiutarmi ed informarmi se tale patto e' da considerarsi legale o nullo o in parte nullo o in parte legale.
-Cosa posso fare per raggirare l'ostacolo e poter esercitare l'esperienza maturata, avviando una ditta individuale.
Allego i file del patto di non concorrenza che firmai con l'attuale azienda per cui lavoro, per tutela della privacy del mio datore di lavoro il quale non sa di questo mio progetto e sicuramente non autorizzerebbe la divulgazione di tali documenti, chiamero' me come MM e l'azienda datrice di lavoro XX.
Fiducioso di una Vs. celere replica, porgo i piu cordiali saluti.
RISPOSTA
Il contratto con cui ti sei obbligato al patto di non concorrenza è valido ed efficace tra le parti, in quanto è stato stipulato alla luce dell'articolo 2125 del codice civile; tale norma è peraltro, menzionata nelle disposizioni del contratto. L'articolo 2125, in materia di nullità e di limiti al patto di non concorrenza, prevede che
"Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell`attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata".
Il patto di non concorrenza è valido in quanto 1) è stato stipulato per iscritto 2) prevede un corrispettivo a tuo favore pari a 250 euro lorde mensili 3) è limitato circa il luogo, in quanto è efficace esclusivamente nella Regione Marche e in riferimento a società/ditte menzionate nel contratto (oltre che alle società partecipate dai soggetti giuridici, indicati nel contratto) 4) è limitato nel tempo: tre anni dallo scioglimento del contratto di lavoro 5) è limitato circa l'oggetto: esclusivamente la specifica attività che svolgi attualmente, per il tuo datore di lavoro.
Hai facoltà pertanto, di avviare un'attività in proprio, al di fuori del territorio della Regione Marche. Non puoi svolgere attività di concorrenza, in qualità di lavoratore dipendente, esclusivamente per le società menzionate nel contratto. Puoi lavorare quindi, come lavoratore dipendente, al di fuori delle Marche, per una società/ditta non menzionata nel patto di non concorrenza. Cordiali saluti. |
Contratti e donazioni - Multiproprietà, time-sharing, settimana floating. Nullità del contratto e clausole vessatorie
Gentili avvocati , ho aquistato in data 01/02/03 da M. srl, un "Certificato di Associazione" che mi dà il diritto ad 1 settimana floating ( solo soggiorno ) in un centro residenziale : YYYXXX - Mallorca - Spagna; con esso l' iscrizione per 2 anni ad un circuito di scambio I.X.Y. International. Le modalità di vendita sono state insolite, in quanto sono stato attirato dalla "vincita" di una vacanza e recatomi sul posto per il ritiro, mi è stata propinata la vendita del suddetto certificato. Io ho firmato e fissato con i venditori un appuntamento il giorno seguente volendo io recedere, mi è stato detto che era possibile ma che avrei dovuto pagare una penale di circa 4.000 euro. Alchè,preso dal panico ho accettato di pagare per giunta con assegni post datati,perchè così avrei finito di pagare prima e avrei avuto una volta estinto il pagamento ( ben 14.290 euro ) avrei potuto rivendere la "cosa". Ora cortesemente Vi chiedo : 1- é possibile chiedere la nullità del contratto ? ( vi sono dei precedenti,tra cui sentenza del tribunale di Parma 1249/08 in caso analogo al mio ) 2- è possibile non essere costretti a pagare la spese di mantenimento alla struttura che aumentano di anno in anno ? 3- è possibile vendere la " cosa " ( vi sono società che speculano su questo e si rischia di complicare ancora di piu la propria situazione ). Grazie di cuore per la cortese attenzione. Distinti saluti.
RISPOSTA
La sentenza n. 1249/08 del 10.7.08 del Tribunale di Parma è considerata un'importante vittorie dei consumatori in materia di time-sharing. Il Tribunale di Parma si è infatti uniformato ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, dichiarando la nullità del contratto avente ad oggetto l’acquisto di un diritto di godimento a tempo parziale di un bene immobile in una località di mare e di quello di concessione di credito. La giurisprudenza ha riconosciuto una tutela ai tanti consumatori che ogni giorno vengono invitati da rappresentanti di società praticanti quelle operazioni commerciali, ossia la vendita di multiproprietà affiliate a circuiti di scambio. I consumatori della fattispecie relativa alla citata vertenza, erano stati invitati nel novembre 2001 dai rappresentanti di una di quelle società a recarsi presso un hotel di Parma in quanto sorteggiati per una vacanza gratuita di una settimana. È poi accaduto che, arrivati il giorno fissato nel luogo indicato, sia stata presentata loro e alle altre numerose persone, lì invitate per lo stesso motivo, in una sala con diversi tavoli e musica a volume sostenuto, la seguente offerta: la possibilità di effettuare ogni anno una vacanza di una settimana con una spesa di circa € 1.032,91, con l’acquisto dopo 10 anni del diritto perpetuo di soggiorno nei centri turistici del “Club XXXX”. Successivamente, dopo ch’essi avevano sottoscritto una vera e propria proposta contrattuale senza che la cosa fosse stata chiarita loro, si sono recati presso la loro abitazione due rappresentanti della società, convincendoli a firmare i documenti presentati loro, unitamente ad una richiesta di finanziamento, con la falsa dichiarazione che avrebbero potuto anche cedere il certificato d’iscrizione alla stessa. I consumatori venivano pure indotti a consegnare, nonostante il divieto posto dall’art. 6 d.lgs. n. 427/98 (divieto di acconti) e sanzionato dal successivo art. 12 (oggi artt. 74 e 81 Codice del consumo), tre cambiali, una di £. 700.000 con scadenza al 31.10.02, le altre due di £ 600.000 con scadenza al 31.8 e al 30.9.02. Il Tribunale di Parma ha dichiarato la nullità del contratto per radicale indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto a norma degli artt. 1346 e 1418, comma 2, del codice civile. Nei documenti consegnati agli acquirenti non era in alcun modo specificato cosa mai essi avessero acquistato, non essendo certo sufficiente per la determinazione dell’oggetto una generico riferimento all’iscrizione ad un Club senza alcuna specificazione al tipo di associazione alla quali gli attori avrebbero aderito. Mancava, inoltre, la durata del contratto, con l’effetto che non era ed è chiaro a quante settimane di soggiorno aveva diritto la coppia di consumatori.
La sentenza sanziona pertanto l'illegittima pratica di alcune multiproprietà: l’acquisto di un diritto di godimento, non si sa dove, praticamente inesercitabile a causa dell’esiguo numero dei posti occupabili in confronto a quello, per contro eccessivo, dei multiproprietari.
In considerazione delle motivazioni della sentenza del Tribunale di Parma, ritengo che possa essere dichiarata la nullità, anche relativamente alla tua fattispecie contrattuale, ai sensi degli articoli 1346 e 1418, comma 2, del codice civle, per i seguenti motivi. Nel contratto non è sufficientemente specificato l'oggetto del diritto acquisito dal consumatore: non è sufficiente fare riferimento ad un certificato relativo ad una particolare società. L'oggetto del contratto è indeterminabile, quindi il negozio giuridico è sanzionato con la nullità.
Inoltre il contratto è stato stipulato con l'inganno, perchè la clausola penale di 4.000 euro, da versare in caso di recesso, si configura come una clausola vessatoria nei confronti del consumatore, ai sensi dell'articolo 1469 bis, comma 1, numero 6, e pertanto, la stessa deve essere approvata specificamente per iscritto. Poichè non hai approvato nessuna clausola penale, in maniera specifica, avevi facoltà di recedere liberamente; le trattative contrattuali sono state inevitabilmente influenzate e viziate dal comportamento doloso della società venditrice. Senza l'inganno del venditore, la trattativa non si sarebbe mai conclusa.
Devi rivolgerti ad un avvocato per citare in giudizio la società venditrice e chiedere la pronuncia giudiziale di nullità del contratto. Soltanto successivamente alla sentenza di nullità, non sarai obbligato a versare la somma annuale, prevista a titolo di "mantenimento"/rimborso spese. Puoi vendere liberamente il certificato, fino al momento della sentenza di nullità. Successivamente alla pronuncia di nullità, il contratto non avrà più alcun effetto, quindi non sussisterà più un diritto da trasmettere con un atto di vendita.
Allego articolo 1469 bis del codice civile:
Art.1469-bis (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore)
Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista [che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi](*), si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. |
Contratti e donazioni - Nullità del contratto di affitto di azienda
Salve, ho un negozio che ho dato in affitto ad una società per una attività commerciale. Da circa 11 mesi senza alcun preavviso si sono trasferiti altrove lasciando il mio negozio chiuso. Pagano il canone sempre in ritardo avvalendosi dei 20gg di tolleranza. Posso in qualche modo ritenere il contratto nullo per il fatto che non esercitano alcuna attività commerciale?
RISPOSTA
Mi dispiace ma la tua fattispecie negoziale non rientra tra ipotesi di nullità del contratto. La nullità del contratto determina il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza.
Il contratto è nullo esclusivamente per i seguenti motivi, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile:
1. quando è contrario a norme imperative;
2. quando difetta di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 del codice civile, cioè 1) l'accordo delle parti, 2) la causa, 3) l'oggetto, 4) la forma, se prescritta sotto pena di nullità;
3. quando la causa è illecita o quando lo sono i motivi, se le parti si sono determinate a concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (art. 1345 c.c.);
4. quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 c.c.);
5. in tutti gli altri casi previsti dalla legge (ad esempio nel caso di contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, è prescritta la forma scritta a pena di nullità, o ancora, l'art. 17 della L. 382/78 sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale di un contratto). Le cause di nullità del contratto sono tassativamente previste dalla legge e non è possibile intepretarle in maniera estensiva.
Rientra nella piena discrezionalità dell'imprenditore, la decisione di esercitare l'attività operativa in una determinata sede aziendale ovvero di tenere a disposizione un locale acquisito con un contratto di locazione/affitto. Il proprietario del locale/azienda, concessa in affitto, non può intromettersi in queste scelte imprenditoriali, imponendo al cessionario la decisione di esercitare un'attività.
Se tuttavia, nel contratto di affitto è prevista espressamente, con una clausola specifica, la risoluzione del contratto per "assenza di attività operativa", relativamente al negozio, oggetto del contratto, hai facoltà di ricorrere al Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti del contratto. In mancanza di clausola specifica, dovrai attendere la naturale scadenza del contatto. Cordiali saluti. |
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