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Contratti e donazioni - Nullità del contratto di affitto di azienda



 

Salve, ho un negozio che ho dato in affitto ad una società per una attività commerciale.
Da circa 11 mesi senza alcun preavviso si sono trasferiti altrove lasciando il mio negozio chiuso. Pagano il canone sempre in ritardo avvalendosi dei 20gg di tolleranza.
Posso in qualche modo ritenere il contratto nullo per il fatto che non esercitano alcuna attività commerciale?

 

RISPOSTA



Mi dispiace ma la tua fattispecie negoziale non rientra tra ipotesi di nullità del contratto.
La nullità del contratto determina il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza.

Il contratto è nullo esclusivamente per i seguenti motivi, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile:

1. quando è contrario a norme imperative;

2. quando difetta di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 del codice civile, cioè 1) l'accordo delle parti, 2) la causa, 3) l'oggetto, 4) la forma, se prescritta sotto pena di nullità;

3. quando la causa è illecita o quando lo sono i motivi, se le parti si sono determinate a concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (art. 1345 c.c.);

4. quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 c.c.);

5. in tutti gli altri casi previsti dalla legge (ad esempio nel caso di contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, è prescritta la forma scritta a pena di nullità, o ancora, l'art. 17 della L. 382/78 sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale di un contratto).
Le cause di nullità del contratto sono tassativamente previste dalla legge e non è possibile intepretarle in maniera estensiva.

Rientra nella piena discrezionalità dell'imprenditore, la decisione di esercitare l'attività operativa in una determinata sede aziendale ovvero di tenere a disposizione un locale acquisito con un contratto di locazione/affitto.
Il proprietario del locale/azienda, concessa in affitto, non può intromettersi in queste scelte imprenditoriali, imponendo al cessionario la decisione di esercitare un'attività.

Se tuttavia, nel contratto di affitto è prevista espressamente, con una clausola specifica, la risoluzione del contratto per "assenza di attività operativa", relativamente al negozio, oggetto del contratto, hai facoltà di ricorrere al Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti del contratto. In mancanza di clausola specifica, dovrai attendere la naturale scadenza del contatto.
Cordiali saluti.

 

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