Diritto civile e privato | Consulenza Legale on line - Parere Legale

Diritto privato - Transazione e sentenza di condanna in contumacia



 

Egregio Avvocato,

-il 23/9/08 ricevo presso la mia residenza raccomandata dall’avv. del mio dentista con la richiesta di pagamento che chiaramente è rimasta inevasa a causa di problemi economici .
-a luglio 2009 mi trasferisco a casa dei miei genitori senza cambiare residenza.
- l’11/12/2009 ricevo (a casa dei miei genitori) il verbale di udienza che mi convoca per il 26/2/2009 e si dichiara la mia contumacia. (io oltre alla raccomandata e quest’ultima notifica non ho ricevuto nulla)
-Lo stesso giorno chiamo l’avv. del dentista e chiedo di : poter effettuare un pagamento dilazionato e di avere i conteggi aggiornati con le sue spettanze per fare il piano di rientro. (io pensavo 400/500 euro mensili) . Lui risponde che a questo punto non sa se la controparte possa accettare una proposta simile e si rifiuta di rimandarmi i conteggi (ha detto che lui non è un ragioniere ma fa l’avvocato) . Io gli ho attaccato il telefono in faccia.

Le mie domande sono le seguenti:

1- Posso presentarmi in tribunale senza difensore e proporre direttamente al giudice un piano di rientro? Secondo la sua esperienza lo accetterà? E comunque come funziona l’iter ? Chi decide se accettare o meno la mia richiesta?
2- Se non mi presento cosa rischio? (tenga presente che non ho alcun tipo di bene intestato )
Insomma sono nel panico cos’è meglio fare ????
La ringrazio anticipatamente le porgo i miei più cordiali saluti.

 

RISPOSTA



Se non hai nessun bene mobile registrato (auto) o immobile intestato, non rischi assolutamente nulla o meglio ... non devi percepire alcun reddito da lavoro dipendente, regolarmente dichiarato, ed inoltre, non devi risultare residente o domiciliata, presso i tuoi genitori; in quest'ultimo caso infatti, l'ufficiale giudiziario potrebbe pignorare i beni mobili presenti presso l'abitazione dei tuoi genitori (televisore, gioielli), se questi ultimi non fossero in grado di dimostrare la proprietà relativa ai beni sottoposti a procedura esecutiva (sarebbe piuttosto difficile dimostrare che la TV è di proprietà dei tuoi genitori e non tua !!!).

Non puoi presentarti in udienza, senza essere regolarmente costituita, a mezzo della rappresentanza ed assistenza di un avvocato.
Senza un avvocato difensore, il giudice non ascolterebbe nemmeno le tue ragioni !!!

L'avvocato della controparte non è obbligato a fare il conteggio, relativo al debito sorto nei confronti del tuo dentista.
Una volta iniziato il processo, la controparte ha diritto di rigettare le tue richieste di transazione, senza motivare, in alcun modo la sua scelta; ha diritto di continuare a far valere le sue ragioni nel processo civile, al fine di ottenere la sentenza di condanna nei tuoi confronti. Il procedimento espropriativo avrà inizio, soltanto dopo che la sentenza avrà acquisito efficacia di titolo esecutivo. Sono necessari quindi, almeno tre anni.

Il giudice non può obbligare la controparte ad accettare la tua richiesta di pagamento dilazionato.

Se non ti costituisci in giudizio, a mezzo di un avvocato, sarai condannata in contumacia. Il giudice non avrà modo di conoscere e di valutare le tue ragioni di fatto e di diritto.

Mi chiedi un consiglio a proposito della tua situazione: se non hai beni intestati, non percepisci un reddito e non risulti residente o domiciliata presso i tuoi genitori, potresti lasciar perdere le richieste della tua controparte processuale.
Considera però, che non devi avere beni intestati al momento dell'espropriazione, ossia tra tre anni circa (alla luce dei tempi del processo civile). E' una grossa limitazione per te: non potrai nemmeno avere un'autovettura intestata, nei prossimi anni !!!
Potresti avvalerti dell'assistenza di un avvocato e costituirti in giudizio: il tuo legale di fiducia ti consentirebbe di far valere, dinanzi al giudice adito, eventuali eccezioni sorte nei confronti del credito del dentista.
Potresti invece, recarti di persona dall'avvocato della controparte processuale: certe questioni non si risolvono a telefono ma personalmente !!! Ritengo che possa essere sorto un equivoco, circa la tua telefonata con l'avvocato avversario.
Cordiali saluti

 

Diritto civile e privato - Diritto alla provvigione del mediatore



 

Spett.le studio ho una domanda per voi.
Stiamo vendendo un loft di famiglia e per farlo abbiamo pubblicato annun ci su giornali e via internet.Spesso ci chiamavano oltre ai privati dell e agenzie e in ogni caso si spiegava che non eravamo interessati che avr emmo venduto per nostro conto.L' agente in questione mi ha chiesto di po ter far vedere ugualmente l'immobile ad un suo cliente e che per lui sar ebbe stata sufficiente la provvigione percepita dal suo cliente. Il loft piace e firmiamo un contratto preliminare di compravendità il 23 dicemb re.Quando il compratore esce dalla stanza inaspettatamente l'agente ci c hiede una percentuale non quantificata, rispondiamo che è un attegiament o disonesto e ce ne andiamo.Oggi lunedì 28 dicembre ci arriva una raccom andata dell'agenzia immobiliare che dice:
Vi trasmettiamo la fattura relativa al compenso provvigionale maturato p er la conclusione della compravendità in oggetto e gli estremi del docum ento fiscale emesso dovrà essere dichiarato al notaio rogante, così il p agamento ai sensi dell'art.36 comma 22 del D.L. del 04 luglio 2006 n.223 .
Vi invitiamo pertanto a provvedere entro 5 gg. al pagamento dell'importo di euro 10.080,00 ( diecimilaottanta/00) comprensivo di IVA. Decisamente contrariata vado a rileggere il contratto preliminare di com pravendità e leggo al articolo 12: le parti reciprocamente si impegnano a collaborare al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo di indica re, nel contratto definitivo di vendita, le modalità con le quali è stat o effettuato il pagamento, gli elementi identificativi di chi ha eseguit o la mediazione e le modalità di pagamento dei relativi costi. Ai sensi dell'art. 36 comma 22, del decreto legge 04 luglio 2006 n° 223, le parti contraenti dichiarano che mediatore dell'affare è l'agenzia S. immobiliare ( più i dati dell'agenzia ) Cosa possiamo fare? possiamo contestare questa richiesta? all'agenzia no n è mai stato dato mandato, se non pago cosa accade? L'agenzia ha operato in malafede questo non conta? Aspetto impaziente un a risposta ( vi ricordo che ci hanno dato 5 giorni per pagare )
grazie
p.s. cosa posso fare subito per bloccare il termine dei 5 giorni?

 

RISPOSTA



L'agenzia immobiliare vi ha teso un tranello; nel contratto preliminare infatti, è stata inserita la seguente clausola ...
...>"Ai sensi dell'art. 36 comma 22, del decreto legge 04 luglio 2006 n° 223, le parti contraenti dichiarano che mediatore dell'affare è l'agenzia S. immobiliare ( più i dati dell'agenzia )"
Le parti contrattuali hanno dichiarato la presenza della mediazione, nelle trattative immobiliari, posta in essere dalla suddetta agenzia immobiliare.
Nota bene: non si tratta di un contratto di mandato con rappresentanza, ma del rapporto giuridico di mediazione, disciplinato dagli articoli 1754 e seguenti del codice civile.
Ai sensi dell'articolo 1754, il mediatore mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
In considerazione della sua attività di intermediazione nelle trattative, ai sensi dell'articolo 1755, il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
Il secondo comma dell'articolo 1755, prevede che "la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità".

In estrema sintesi:
1) il mediatore ha diritto alla provvigione per il semplice fatto di avere messo in relazione le parti contrattuali (anche senza essere incaricato da nessuna di esse).
2) l'agenzia immobiliare ha diritto alla provvigione, soprattutto in considerazione della suddetta clausola contrattuale.
3) ti consiglio tuttavia, di non versare l'importo richiesto, a titolo di provvigione, e di contestarlo, citando in giudizio l'agenzia immobiliare e la controparte contrattuale.
Ai sensi dell'articolo 1755, II comma, sarà il giudice adito, a determinare l'importo della provvigione e, soprattutto, la percentuale della stessa che dovranno versare le parti contrattuali.
In considerazione di quanto accaduto, del comportamento scorretto dell'agenzia, il giudice determinerà l'importo della provvigione, in misura sicuramente inferiore, a quella indicata nella fattura; condannerà inoltre, la tua controparte contrattuale a versare una percentuale di provvigione superiore al 50%, in quanto il mediatore ha agito quasi esclusivamente nel suo interesse.
La provvigione non va suddivisa al 50% tra le parti ma, a mio parere, la tua controparte contrattuale deve versare, almeno una percentuale pari al 70% dell'importo complessivo. Il giudice deciderà secondo equità.
E' necessaria l'assistenza di un avvocato, per agire in giudizio.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti

 

Diritto civile e privato - Cambiale, titolo esecutivo, ricognizione di debito



 

Buongiorno Circa 6 anni fa ho fatto un grosso prestito ad un amico, di nazionalità albanese, perché sua sorella affetta da un male gravissimo doveva essere sottoposta a costose cure negli Stati Uniti (la ragazza è poi purtroppo morta neanche un anno dopo).
Il mio amico successivamente ha avuto grossi problemi finanziari, chiudendo la sua attività e contraendo parecchi debiti (si era anche rivolto agli usurai e l´avevo nuovamente aiutato perché si era trovato in una situazione molto pericolosa).
I miei crediti nei confronti di tale persona, che ammontano a circa 50.000 euro, ad oggi non mi sono stati restituiti neanche in minima parte. All´epoca avevo avuto la poca accortezza di non sottoscrivere nessuna scrittura privata, perché nutrivo la massima fiducia in questa persona.
Egli era poi tornato nel suo paese e non ho avuto nessun contatto con lui negli ultimi 2-3 anni: proprio l´altro giorno sono riuscito a contattarlo e mi ha detto che sarà nella mia città, Torino, la prossima settimana (sua intenzione è ritornare a vivere a Torino, perché vorrebbe far crescere qui il figlio che ha la cittadinanza italiana).
Ora la persona oggettivamente non ha la minima possibilità di pagarmi, risultando insolvente, ma possiede nella mia città un piccolo appartamento su cui grava un mutuo bancario. Il valore dell´appartamento è proprio di 50.000 euro circa, e penso che sia stato pagato circa la metà (unendo la somma iniziale + le rate di mutuo ad oggi pagate): in questo momento è dato in locazione (so che la rata del mutuo è inferiore alla rata dell´affitto, quindi risulta conveniente dal punto di vista economico, sempre che l'inquilino non sia moroso).
Ora per recuperare i miei soldi mi vorrei far intestare il piccolo appartamento di sua proprietà (sempre che riesca a portarlo da un notaio ...) ma vorrei capire come muovermi. Penso che la prima cosa sia fare una scrittura privata in cui si attesta che la persona mi è debitore della cifra di 50.000 Euro: una scrittura privata ha valore legale? Cosa devo scrivere? Corro il rischio che sia successivamente disconosciuta?
Altre domande:
1) quanto è il costo notarile per il passaggio del suddetto immobile del valore di 50.000 euro?
2) A quanto ammontano le imposte da pagare per una prima o una seconda casa (nel corso del 2010 ho intenzione di comprare la mia prima casa, di un valore sicuramente molto superiore, l´eventuale immobile sopra-citato sarebbe da investimento, cioè da affittare a terzi). Non conosco il valore catastale.



RISPOSTA



E' necessario agire con molta attenzione; innanzitutto, se non hai nessun documento che possa provare, in maniera inconfutabile, l'avvenuto prestito di euro 50.000,00, non hai nessuna tutela giuridica, nei confronti del debitore.
Ti consiglio pertanto, di far sottoscrivere dal tuo debitore, una scrittura privata con cui, lo stesso, riconosce il suo debito nei tuoi confronti e si obbliga e restituire la somma ricevuta in prestito (non dimenticare di inserire nel testo, la data e il luogo della scrittura privata).
La suddetta scrittura privata è efficace da un punto di vista giuridico; il codice civile la definisce "ricognizione di debito".
In caso di mancata restituzione della somma concessa in prestito, potrai agire in giudizio per far valere la ricognizione di debito e procedere all'espropriazione immobiliare dell'appartamento intestato al tuo debitore.
Ti consiglio di far firmare al tuo debitore una cambiale anziché una ricognizione di debito; la cambiale ha infatti, valore di titolo esecutivo, sin dal momento in cui è posta in essere.
La cambiale ti permette di evitare i costi di un processo civile e di procedere immediatamente (subito dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto, da parte dell'ufficiale giudiziario), con il procedimento di espropriazione nei confronti dell'immobile (pignoramento immobiliare).
La ricognizione di debito invece, non ha efficacia immediata di titolo esecutivo; è necessaria una sentenza del giudice civile per procedere con il pignoramento immobiliare.
La ricognizione di debito comporta quindi, tempi e costi sensibilmente superiori, rispetto ad una cambiale.
Farsi intestare l'appartamento dal debitore invece, è un negozio giuridico annullabile, da parte del debitore ovvero di altri creditori, e soprattutto, molto rischioso.
Il cittadino albanese potrebbe avere altri creditori che, a seguito del suddetto atto di vendita simulato, vedrebbero le proprie aspettative andare in fumo. Tali soggetti potrebbero chiedere l'annullamento della vendita.
Porre in essere una vendita falsa, oltre ad essere un reato, è una violazione del principio della "par condico creditorum".
Il creditore, per far valere la sue ragioni, deve procedere secondo la procedura prevista dalla legge:

1) notifica del titolo esecutivo e del precetto
2) pignoramento
3) vendita dei beni espropriati
4) divisione del ricavato fra tutti i creditori, secondo i rispettivi crediti ed i titoli di prelazione

Ad ogni modo, per completezza espositiva, in caso di acquisto della prima casa da un privato, l'aliquota dell'imposta di registro è pari al 3% anziché al 7%. Per conoscere il valore catastale, devi recarti all'Agenzia del Territorio competente (ex catasto).
Le spese notarili, nella tua fattispecie, si aggirano intorno ai 5.000 euro (dipende dal notaio).

Ti allego un modello esemlificativo di ricognizione di debito (ti consiglio tuttavia, di far firmare al tuo debitore una cambiale).

RICOGNIZIONE DI DEBITO
Il sottoscritto Tizio dichiara di avere ricevuto in prestito da Caio la somma di euro 50.000, in data XX/XX/XXXX.
Riconosce di essere debitore nei confronti di Caio per euro 50.000 e si obbliga a restituire il suddetto importo entro il XX/XX/XXXX, con i dovuti interessi di mora, nella misura del tasso d'interesse legale in vigore.

Torino, XX/XX/XXXX Firma di Tizio

 

Diritto civile e privato - Assunzione di incarichi e codice deontologico forense



 

Egregio Avvocato,
mi trovo in una situazione piuttosto particolare: lo stesso avvocato che ha seguito per tutta la mia famiglia molte questioni relative alla successione ereditaria apertasi dopo la scomparsa di mio padre mi fa ora recapitare un atto di citazione, relativo alla successione, su istanza di mia madre e delle mie sorelle.
Io non mi trovo d'accordo con il resto della famiglia sulla divisione ereditaria, e i miei co-eredi si sono rivolti al "nostro" stesso avvocato. La mia domanda e': puo' questo avvocato, che ha gestito per conto di tutti gli eredi alcune pratiche importanti relative alla successione, e di cui quindi sono anch'io cliente, prendere ora mandato dagli altri co-eredi contro di me?
Mi sembra deontologicamente scorretto, in tal caso cosa potrei fare, devo rivolgermi ad un avvocato (con relativi costi) per fare un'azione? O mi posso rivolgere direttamente a un giudice oppure a chi?
Grazie

 

RISPOSTA



Devi rivolgerti al Consiglio dell'Ordine competente in ragione dell'iscrizione all'albo (il Consiglio dell'Ordine è generalmente ubicato presso il Tribunale).
L'articolo 51 del nuovo codice deontologico forense prevede, in materia di assunzione di incarichi contro ex-clienti, quanto segue:

ARTICOLO 51. ASSUNZIONE DI INCARICHI CONTRO EX- CLIENTI.
L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.

Mi sembra evidente, nella tua fattispecie, che l'assunzione dell'incarito, da parte dell'avvocato, non sia ammessa in nessun caso.
L'oggetto del nuovo incarico, infatti, non è estraneo a quello espletato in precedenza, in conseguenza del tuo mandato.
Provvedi a spedire ovvero a presentare personalmente una denuncia al Consiglio dell'Ordine forense; cerca di evidenziare, con la denuncia, il conflitto di interessi che si evidenzia, a seguito del comportamento scorretto dell'avvocato.
Il professionista rischia sanzioni disciplinari molto gravi come la sospensione dall'attività forense.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Diritto civile e privato - Interdizione, inabilitazione, nomina del tutore e del curatore



 

Salve, dopo aver risieduto per 10 anni all'estero mi sono separata da mio marito ed  ho deciso di tornare in italia.
Mia madre e' proprietaria di 3 abitazioni e un negozio piu' percepisce una pensione di 1300 euro al mese piu' l'affitto del negozio di 650 euro mensili. Io e mia figlia, una bambina di 3 anni siamo andate ad abitare nell'appartamento al mare che mia madre usa saltuariamente, la bimba e' ora iscritta alla materna del paese e con residenza nell'appartamento al mare. Io sono lavoratrice autonoma senza un reddito fisso.
Io vorrei l'uso esclusivo dell'appartamento mentre mia madre insiste che noi siamo ospiti e che lei puo' venire qua come e quando le pare compresi 2 cani grandi e pericolosi x l'incolumita' mia e di mia figlia.
Siccome insiste su questa cosa che lei puo' venire quando vuole e fermarsi qua quanto le pare xche'e' casa sua vorrei sapere se e'vero,visto che cmq ha altre 2 abitazioni,di cui una che affitta spesso ad altra gente ...
Mia madre ha la residenza in quest'appartamento dove noi siamo al momento. Io vorrei cambiare la serratura in modo da tutelare la mia privacy e la sicurezza di mia figlia e inoltre procedere a dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione.
Mia madre e' anziana (71 anni) e molto nervosa e aggressiva e a volte ho pensato che sarebbe il caso di intentare causa di interdizione o inabilitazione...anche xche' ha deciso di intestare alla sua morte l'appartamento con il negozio a mia figlia,saltando me come erede ed inoltre creando scompenso alla bimba quando raggiungera' il 18mo anno di eta' che magari pensando all'eredita' potrebbe non studiare o anche peggio. vorrei che la casa fosse intestata ad entrambe cosi' mia figlia non possa prendere decisioni avventate etc.
Mi sapete consigliare come sia possibile risolvere queste situazioni nel miglior modo possibile?
grazie

 

RISPOSTA



Non puoi impedire l'accesso di tua madre, all'interno dell'appartamento di sua proprietà; la tua  presenza e quella della bambina non possono limitare, in alcun modo, il suo diritto di proprietà sull'immobile. La legge sulla privacy inoltre, non si applica alla tua fattispecie e non può esserti d'aiuto, al fine di ottenere l'uso esclusivo del bene conteso.

E' irrilevante anche la circostanza che tua madre abbia altri appartamenti intestati: può disporre dei suoi beni liberamente, a sua discrezione.

Senza il consenso di tua madre, non puoi cambiare la serratura dell'appartamento, né effettuare lavori di manutenzione ovvero di ristrutturazione.

Non sei proprietario dell'immobile !!!

Il mio consiglio è il seguente: presenta ricorso al Tribunale per fare interdire/inabilitare l'anziana signora (è necessaria l'assistenza di un avvocato).

L'interdizione è disciplinata dagli articoli 414 e seguenti del codice civile che recitano:

«Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Il provvedimento stesso è subordinato alla verifica di una infermità di mente abituale che comporti un'incapacità di provvedere ai propri interessi. Abituale deve ritenersi pure lo stato di incapacità mentale inframmezzato da momenti di piena capacità di agire (lucidi intervalli).
A seguito dell'interdizione, l'incapace non può compiere alcun atto giuridico, né di ordinaria, né di straordinaria amministrazione. La sua posizione è equiparata a quella del minore e, al pari di quest'ultimo, è nominato, dal Giudice tutelare, un soggetto che provveda a rappresentare, e quindi sostituire, l'interdetto nella cura dei suoi interessi: il tutore (articolo 424, comma 1).

L'inabilitazione invece, è un istituto, del diritto civile, che esclude parzialmente il soggetto dalla capacità di agire. La differenza rispetto al presupposto dell’interdizione consiste soltanto nella minore gravità dell’infermità, che consente al soggetto di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre deve essere assistitio da un curatore per gli atti di straordinaria amministrazione. Questi, a differenza del tutore non è un rappresentate del soggetto, in quanto non lo sostituisce ma lo affianca.

In estrema sintesi: l'autorità giudiziaria, dopo avere dichiarato l'interdizione di tua madre, ti nominerà tutore dell'interdetta.

Di conseguenza, sarai autorizzata a gestire i beni immobili ed i redditi di tua madre, sotto la supervisione dell'autorità giudiziaria (il giudice tutelare), a cui dovrai presentare annualmente, il rendiconto della gestione.

In caso di inabilitazione di tua madre, sarai nominata curatore e dovrai compiere gli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio, acquisto/vendita di immobili, opere di ristrutturazione degli immobili), in nome e per conto della stessa.

Tua madre non può nominare sua nipote, unica erede. Ai sensi dell'articolo 537, I comma del codice civile, ti spetta una quota di legittima pari a 1/2 dell'asse ereditario.
Tua madre quindi, potrà disporre, con testamento, a favore della nipote, esclusivamente della restante quota disponibile, pari al 50% del suo patrimonio.
In caso di interdizione dell'anziana signora, la stessa non potrà redigere testamento e, al momento della sua morte, tu sarai l'unica erede.
Cordiali saluti.

 

Diritto civile e privato - Persone obbligate all'obbligo di prestare gli alimenti



 

salve mi chiamo domenico ho 35 anni e sono il piccolo dei miei 3 fratelli. siamo in 4 uno di 45 , uno di 43, e mia sorella di 38. siamo conmpropietari di una casa dove vive nostra madre la quale ha l'usufrutto a vita per la stessa. io vivo con mia madre su quella casa per 3 giorni a settimana, gli altri sono in trasferta per lavoro. miei fratelli invece vivon via per conto loro.
la mia domanda è questa: mia madre ha un tumore da 10 anni e sta facendo chemioterapie ora in questo periodo sta particolarmente male. e necessita di una badante; a questo punto vorrei sapere chi e in quale misura deve pagare questa badante, in quanto mia sorella sostiene che io vivendo lì per 3 giorni devo pagare la badante, ma invece secondo me non è così in quanto già da molto tempo io aiuto mia madre al mantenimento della casa, e se abitassi da un altra parte spenderei meno perchè ora spendo soldi per l'albergo e vitto (circa 500 € al mese) a udine e poi quando torno a casa al giovedì aiuto sempre mia madre a pagare bollette, spese alimentari, farmaceutiche, di vestiari, ecc,ecc.
ho bisogno che mi schiarite le idee.
grazie
saluti

 

RISPOSTA



Tutti i figli devono rispondere delle spese mediche e dell'assistenza di cui ha bisogno l'anziana signora, a prescindere dalla circostanza per cui alcuni fratelli non abitano più con la propria madre e tu invece trascorri alcuni giorni della settimana nell'abitazione, oggetto dell'usufrutto di tua madre.

L'articolo 433 del codice civile, in materia di obbligo per gli alimenti (nell'obbligo per gli alimenti rientrano, per giurisprudenza consolidata, anche le spese mediche e tutte le spese indispensabili per il sostentamento), è perentorio:

Art. 433 Codice civile

Persone obbligate all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine:
1) il coniuge
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti.
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali; con precedenza dei germani sugli unilaterali


Poichè il coniuge di vostra madre (vostro padre) è morto, sarete voi a rispondere delle spese mediche necessarie, nella misura che in seguito provvederò ad indicarvi. Espongo le modalità per il calcolo della contribuzione:
innanzitutto,dal reddito complessivo lordo mensile del figlio obbligato devono essere sottratte le ritenute fiscali, secondo risultanze delle certificazioni dei redditi (modello Cud rilasciato dal datore di lavoro, dichiarazione annuale dei redditi ovvero la busta paga).
Dal reddito netto così calcolato deve essere sottatto un eventuale importo mensile relativo al canone per locazione eventualmente pagato, rata del mutuo prima casa eventualmente versata ovvero spese per soggiornare in albergo (per motivi di lavoro) fino ad un massimale di € 430,00 mensili.
Sull'importo così risultante (quindi al netto di canone di locazione, mutuo, spese per albergo), calcolato come sopra indicato, si calcola la quota del 25% che corrisponde all'importo dovuto dal figlio obbligato, nei confronti della madre malata.
Se tale importo non dovesse essere sufficiente per i bisogni del genitore malato, le quote dovute da tutti i figli aumenteranno, in egual misura tra loro

Non ha rilevanza giuridica la circostanza per cui tu abiti ancora nella casa di tua madre, perchè il figlio convivente è tenuto a contribuire alle spese per le utenze e per tutte le esigenze domestiche che possono sorgere, durante la convivenza con il proprio genitore.
Abitare con un genitore presenta sicuramente dei vantaggi economici, tuttavia, contemporaneamente, sorgono determinati obblighi di contribuzione, da parte del figlio, che fanno da contro altare agli aspetti economicamente favorevoli della convivenza.

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Diritto civile e privato - Servitù per destinazione del padre di famiglia



 

Salve. Volevo porvi un quesito a cui spero possiate rispondermi in maniera esauriente in ambito civilistico. Un padre, compra un terreno su cui edifica nel 1980 circa 3 appartamenti, 2 anteriori, dati a due figli, e posti vicino la strada comunale ed un altro posteriormente dato a un terzo figlio. L'unico proprietario quindi sempre nello stesso anno installa tutte le servitù degli appartamenti in questione facendoli ricadere sul terreno degli appartamenti anteriori (acqua, fogna, luce, acque di scolo ecc...) 10 anni dopo circa il proprietario esegue la donazione a tutti i figli che accettano tutto quanto e sull'atto è riportata la classica formula notarile (servitù attive e passive, per uso o destinazione in comproprietà ecc...) ma non sono specificate quali sono. Tutto è pacifico fino al 2005 circa quando uno dei proprietari con appartamento anteriore su cui gravano le servitù decide di chiudere la pertinenza (di sua proprietà) al cui interno ci sono le servitù. Pertanto iniziano le diffide e le minacce al proprietario dell'appartamento posteriore (fondo dominante) invitandolo a rimuovere tutto perchè illegalmente installato. Ciò è culminato tutto in una denuncia in tribunale. La mia domanda è: esiste un diritto? esiste anche usucapione visto che è tutto dimostrabile ed il vecchio proprietario è ancora vivente? Il giudice può farmele rimuovere ritenendole illegali? Grazie

 

RISPOSTA



Il giudice non può disconoscere le servitù in questione, in quanto, relativamente alla tua fattispecie, si applica l’articolo 1062 del codice civile.
Articolo 1062 del codice civile: Destinazione del padre di famiglia

La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.


Le servitù devono essere riconosciute per destinazione del padre di famiglia, prima ancora che per usucapione.
E’ irrilevante la circostanza per cui, a rogito, non sono state indicate, nello specifico, le servitù; per il diritto civile, rileva lo stato in cui il padre ha lasciato l’immobile, stato dal quale risulta la servitù.

Tanto premesso, il proprietario del fondo servente che ha citato in giudizio i proprietari degli immobili attigui, al termine del processo civile, sarà condannato al pagamento delle spese processuali, perché il tribunale, con sentenza dichiarativa, accerterà l’esistenza delle servitù.

Cordiali saluti.

 

Diritto civile e privato -Agenzia immobiliare, provvigione e mediazione. Opposizione a decreto ingiuntivo



 

In seguito ad un annuncio su di un quotidiano per la vendita di un terreno edificabile,ho telefonato al venditore, qualificatosi come agenzia immob. Sono andata a visionare il terreno da sola senza che lui mi accompagnasse. Ho fatto la proposta d'acquisto che è stata rifiutata dal proprietario.La percentuale dell'agenzia era del 4% + iva . Dopo 2 settimane ho trovato un'altro annuncio per la vendita di un terreno nella stessa zona del precedente. Ho contattato il venditore,che si è qualificato come proprietario e dopo essermi recata sul posto mi sono accorta che era lo stesso terreno messo in vendita dall'agenzia immob. Questo terreno era di proprietà di una società, e la persona che io ho contattato tramite l'annuncio del giornale, è uno dei soci. Ho acquistato, il terreno direttamente dalla società proprietaria, e l'agente venuto a conoscenza di questo , mi ha inviato un decreto ingiuntivo chiedendomi la percentuale del 4% + iva + interessi sull'importo della proposta che non fu accettata. Faccio presente che l'agenzia non aveva un contratto di esclusiva per la vendita del terreno ma solo un accordo verbale per via dell'amicizia che aveva con un'altro dei soci, che non era lo stesso con cui avevo preso contatti tramite il giornale. L'agenzia dichiara che mi ha accompagnato sul posto e mi ha messo in correlazione con il venditore, cosa non vera, in quanto i num. telefonici sugli annunci erano diversi , trovati a distanza di tempo l'uno dall'altro, uno messo dall'agenzia immob. e l'altro messo da un socio con il suo numero di cellulare privato, non riconducibile quindi al nome della società proprietaria, inserito nella proposta d'acquisto fatta tramite l'agenzia.
Sono ancora in possesso dei giornali con gli annunci. Penso di essere nel giusto e vorrei sapere come comportarmi.

 

RISPOSTA



L'agenzia immobiliare pretende la provvigione, in ragione di un presunto rapporto giuridico di mediazione, disciplinato dagli articoli 1754 e seguenti del codice civile.
Ai sensi dell'articolo 1754, il mediatore mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
In considerazione della sua attività di intermediazione nelle trattative, ai sensi dell'articolo 1755, il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
Il secondo comma dell'articolo 1755, prevede che "la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità".

In estrema sintesi:
1) il mediatore ha diritto alla provvigione per il semplice fatto di avere messo in relazione le parti contrattuali (anche senza essere incaricato da nessuna di esse).
2) l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione, in quanto non ha provveduto, nella tua fattispecie, a mettere in contatto le parti contrattuali.
3) ti consiglio quindi, di non versare l'importo richiesto, a titolo di provvigione, e di contestarlo, con atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

L'opposizione puo' essere fatta presso lo stesso ufficio giudiziario da cui proviene il decreto ingiuntivo, presentando atto di citazione da notificare al domicilio della controparte tramite ufficiale giudiziario che, a sua volta, deve notificare l'avviso dell'opposizione al cancelliere, perche' lo annoti sull'originale del decreto (è necessaria l'assistenza di un avvocato).
Tutti questi adempimenti devono essere posti in essere entro il termine fissato nel decreto, che di solito e' di 40 giorni dalla notifica (analogo a quello ordinario per adempiere all'obbligo di pagare la somma in denaro richiesta).
A seguito della tua opposizione, inizierà un ordinario processo civile, che ti consentirà di dimostrare che, in realtà, l'agenzia immobiliare non ti ha messo in correlazione con il venditore dell'immobile e che la conclusione del contratto di vendita del terreno edificabile è avvenuta a prescindere da un'attività di intermediazione, posta in essere dall'agenzia.
In considerazione delle circostanze di fatto che hai riportato nella tua mail, ritengo che hai ottime possibilità di vincere la vertenza giudiziaria; ritengo anzi che, se non hai firmato, a favore dell'agenzia, alcuna dichiarazione di ammissione dell'attività di intermediazione (hai scritto che con l'agenzia immobiliare avevi soltanto stipulato un accordo verbale che, peraltro, in questo momento, è giuridicamente irrilevante), hai il processo in pugno !!!
Cordiali saluti.

 

Diritto civile e privato - Preuso del marchio commerciale registrato



 

Possediamo un'azienda vinicola e da circa 40 anni utiliziamo un marchio aziendale (logo) che non è però mai stato registrato. Ultimamente ci siamo accorti che un'altra azienda, sempre vinicola, lo sta utilizzando ed è stato pure registrato all'Uff. Italiano Brevetti e Marchi. Abbiamo tutte le prove che il marchio è sempre stato nostro (cataloghi, riviste,...) e vorremmo sapere se riusciamo a riottenerlo senza incorrere in una causa civile. Grazie.

 

RISPOSTA



La legge in materia di marchio commerciale (art. 12, comma 1, lett. b, D.lgs. 10/02/2005, n. 30) e la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (vedi ad esempio, la sentenza del 27 marzo 1998 n. 3236 Cassazione civile ovvero la sentenza sez. I, 28 febbraio 2006, n. 4405 Cassazione civile) prevedono che "il preuso locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone, senza tuttavia che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch'egli uso nella zona di diffusione locale, in quanto è configurabile una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire, nell'ambito locale, la "coesistenza" del marchio preusato e di quello successivamente registrato".

Appare dunque condivisibile ritenere che la simultanea presenza del marchio di fatto preusato e di quello posteriormente registrato rappresenti, giusto quanto consentito dagli artt. 9 l. marchi e 2571 del codice civile., "una circostanza che l’ordinamento espressamente tollera ed ammette, in considerazione del principio secondo cui, la coesistenza tra marchio preusato e marchio registrato é espressione di contrapposti interessi che trovano comunque componimento nell’esigenza di garantire, sia pure con i necessari temperamenti, il rispetto dell’iniziativa economica".

In sintesi: avete facoltà di continuare ad usare il vostro logo, tuttavia non avete diritto di vietare l'utilizzo del marchio identico al logo della vostra azienda vinicola, a colui che ha provveduto alla registrazione. Allego l'articolo 12 del Codice della proprietà industriale:

Articolo 12 del Codice della proprietà industriale

1. Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda:
a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) siano identici o simili ad un segno gia' noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresi' noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprieta' industriale, testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorieta' acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita', ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.
L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione;


Cordiali saluti.

 

Diritto civile e privato - Fideiussione e adempimento dell'obbligazione altrui



 

Buon giorno, sono una libero professionista, e allenatrice sportiva di arti marziali, alcuni anni fa la palestra dove mi allenavo mi ha proposto di entrare in società poichè c'era aria di cambiamento.
Nuova sede, nuovi corsi e nuovi soci. La proposta era allettante per cui ho accettato, ho messo una cifra a fondo perduto di €22.000,00 poi ho acquistato la mia parte di quote ecc. Io risulto anche amministratrice di questa società. Per fare i lavori e gli acquisti necessari all'apertura sono stati chiesti dei prestiti alle banche, e ho firmato una fideiussione.
Ora a causa di problemi interni mi ritrovo a dover uscire da questa società.
volevo sapere se esco cosa posso fare per la fideiussione? Rimango comunque legata a questa attività fino al rientro totale del finanziamento o posso in qualche modo svincolarmi? Grazie per il vostro aiuto

 

RISPOSTA



La risposta al tuo quesito è contenuta all'interno dell'articolo 1936 del codice civile:

Art. 1936. Nozione.
È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.


Non puoi svincolarti in alcun modo, senza il consenso della banca creditrice. Non servirebbe a nulla nemmeno svincolarti dalla società in questione; il fideiussore risponde per un debito altrui non per un obbligazione personale.
Tu rispondi per il debito della società che è una persona giuridica diversa da te … Mi dispiace ma sarai libera dall'onere fideiussorio, soltanto quando il finanziamento sarà completamente rientrato.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 


Paga la tua consulenza

Inserisci il costo: