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Diritto penale - Amministrazione comunale, servizio sgombero neve su strade extraurbane



 

Non so mai chi leggerà questa e-mail,ma spero (perchè questa è l'ultima ancora) di ricevere una risposta. Il vostro sito parla chiaro,una risposta il più presto possibile.
Inizio col dirvi,Salve,
Mi presento sono un ragazzo studente e da qualche mese mi occupo anche del Servizio Civile. Dire che ho avuto un'infanzia felice e tranquilla mi costerebbe mentire e dire qualcosa che cosi non è stato. Infatti dopo essere stato messo al mondo, mia madre e mio padre, che tutt'ora vivono insieme alle mie sorelle nel Nord, mi hanno abbandonato(per l'esattezza all'età di sei anni) e lasciato dai nonni. Da pochi anni sono venuto a conoscenza che entrambi non mi hanno mai mantenuto e che hanno sempre provveduto a me i miei nonni. L'asilo, la scuola elementare,la scuola media,le superiori...l'università...i vestiti,le visite specializzate, i medicinali,tutto anche la cosa più banale e minima, sempre solo i miei nonni. E mi hanno privato dell'affetto che cerco ancora tutt'ora in qualsiasi ambito. Marchiato da tutti e considerato "l'altro" perchè io una madre o un padre che mi prendevano a scuola,o che mi accudivano quando io avevo una semplice malattia,non ce l'avevo. La situazione è andata sempre a fasi alterne, ma sempre a distanza, qualch e-mail,qualche telefonata, e stop. Poi mi hanno deriso,minacciato, umiliato, mandato una lettera da parte di avvocati,ripudiato.
Tutto questo perchè erano giovani e non in grado di mantenermi. Con le mie sorelle non è cosi. A loro è permesso qualsiasi cosa,in primis l'affetto. Sono stato anche da uno psicologo che mi ha conosciuto e mi ha detto: " Tu non hai niente che non và". Fatto sta che mi hanno abbandonato,non mi hanno mantenuto,educato...e detto anche da mia madre,se fosse stato possibile mi avrebbero lasciato in balia del mondo,pur di non avere un figlio cosi precocemente. Da un mese è morto mio nonno. Tutto sembrava essersi ristabilito.Mi ha chiesto scusa.Le ho creduto. Cerco sempre quell'affetto. Ma mi sono illuso...non è cosi! Lei vuole comandare. Dice che devo sottostare a tutto quello che dice lei. Non posso avere ambizioni o sogni e ciò che è mio è suo di diritto.
Non ho niente che non và. Mi sono laurato in 3 anni, studio per la specialistica, ho sempre reso fieri i miei nonni.
Adesso le sue false promesse mi perseguitano. Lei mi minaccia. Ed io non posso parlare perchè ho paura per i miei nonni,un forte dispiacere potrebbe costare loro caro.
Alla morte del nonno mi hanno lasciato l'auto a lui intestata e sempre con le sue false promesse mi ha dato il suo consenso per l'utilizzo. Trovandola d'accordo ho messo l'auto a mio nome per evitare penali in caso di fermo da parte di carabinieri e altri. Per un pò è andato tutto bene. Ora rivuole indietro tutto,e non le interessa che io passi dei guai grazie alla parola data, ma fa sempre quello che ha ritenuto giusto farmi,ovvero del male.
Cosi io mi chiedo e vi chiedo: quali sono i miei diritti? perchè non pensa che il reato più grave l'abbia commesso lei abbandonandomi? come posso tutelarmi come persona? I miei diritti di "figlio abbandonato" quali sono? Non fa l'errore più grande ponendo delle differenze tra me e le mia sorelle?
Spiegarlo cosi,spiegare 23 anni di vita è impossibile. Questo è quello cheriesco a scrivere. Il resto ditelo voi. Chiedetelo voi. Spero in una risposta. Grazie.

 

RISPOSTA



Il comportamento dei tuoi genitori, oltre ad essere moralmente riprovevole, è contrario alla legge e all giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.
I tuoi genitori hanno posto in essere un comportamento illecito, secondo un profilo penalistico e civilistico (risarcimento dei danni subiti).
Il reato, posto in essere dai tuoi genitori, è enucleato dall'articolo 591 del codice penale:

Art. 591 Abbandono di persone minori o incapaci

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed e' da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Alla luce della condotta penalmente rilevante dei tuoi genitori, hai facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria competente, per chiedere i danni morali ed esistenziali che hai subito, a seguito dell'abbandono; l'entità del risarcimento sarà determinata in via equitativa dal giudice. E' necessaria l'assistenza di un avvocato.

Da un punto di vista civilistico, l'attuale ordinamento del diritto di famiglia, prevede l'obbligo di mantenimento dei genitori, nei confronti dei figli legittimi e naturali.
I tuoi genitori attualmente sono obbligati a provvedere a tutte le tue esigenze di carattere economico, non essendo, tu, ancora autosufficiente.
Per maggiore completezza espositiva, provvedo ad allegare alcune delle massime relative a sentenze, in materia di mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti, dal punto di vista economico, da parte dei genitori.

La Corte di Cassazione ha affermato che “il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa all’atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato” (Cassazione, sez. I civile, 4 marzo 1998 n. 2392) e che l’obbligo dei genitori non possa protrarsi all'infinito “trovando il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita” (Cassazione sez. II civile, sentenza 7 luglio 2004 n. 12477).

"L’obbligo dei genitori di mantenere i figli, ex artt. 147 e 148 del codice civile, sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da una specifica domanda; tale obbligo non cessa automaticamente con la maggiore età od oltre un dato limite dalla stessa (per esempio età molto avanzata del figlio maggiorenne), ma si protrae sino a quando il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica" (Cass. Civ.Sez.I 1.12.2004 n.22500).

L'obbligo deve gravare su entrambi i genitori, in proporzione ai redditi percepiti ed alla loro specifica situazione patrimoniale e finanziaria.

Anche per quanto riguarda il profilo civilistico, è necessario rivolgersi ad un avvocato che provvederà a presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente, per chiedere l'adempimento dell'obbligo di mantenimento, da parte dei tuoi genitori, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute dai tuoi nonni, per il tuo sostentamento.

Spero di avere illustrato con efficacia, i tuoi diritti di figlio; presentare ricorso al Tribunale è una tua scelta.
Pensaci e prendi la decisione più giusta.
In bocca al lupo per l'università e ti auguro di realizzare tutto quello che di fantastico, la vita ti possa offrire.
Sono a tua disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Diritto penale - Querela per il reato di minaccia



 

Salve vorrei chedervi se ci sono gli estremi per una querela su un fatto accaduto il 19/12/2009: stavo andando a prendere il latte e mentre attraverso un parco il Sig, Targa A. mi ferma con parole di questo genere ( ciò fermati ti devo dire che mi è stato riferito da delle persone presenti nel parco che quando tu hai parlato a mio figlio dicendogli stai zitto, ti avrei spaccato il il muso o non so cosa e tu non sei capace di relazionare con i bambini e così via ripetute volte con questa frase. Spiego il fatto come è accaduto: siamo ai primi di settembre mio figlio e suo figlio giocando su una giostra situata nel parco mio figlio si fà male arriva una bambina tutta disperata a suonarmi il campanello dicendomi che mio figlio si è fatto male vado fuori io e mia moglie e vediamo che mio figlio ha una scarpa tolta e un' unghia del piede l' alluce è sollevata allora un pò alterato per il fatto chiedo chi è stato nessuno risponde di quelli che giocavano con mio figlio compreso il figlio del sg. Targa A. dopo un' pò mio figlio dice che è stato il figlio di Targa A. ovviamente il bambino ha negato e mentre andavo aportare in spalla mio figlio su in casa lui alle mie spalle farfugliava parole del tipo beh io non sono stato in questa occsione gli ho detto stai zitto e niente di più. Aspettando vostre notizie Distinti Saluti

 

RISPOSTA



Il tuo comportamento, certamente, non ha alcuna rilevanza dal punto di vista penale; posso escludere che le tue parole possano configurare alcun reato.
Il comportamento del sig. Targa A. potrebbe configurare il reato di minaccia, previsto dall'articolo 612 del codice penale, punito dal legislatore con la reclusione fino a un anno. La frase "non sei capace di relazionare con i bambini", non può essere considerata una minaccia, mentre "ti avrei spaccato il muso", rientra nella fattispecie prevista dalla norma suddetta.
Il reato è punibile a querela di parte quindi, devi, entro tre mesi dall'accaduto, sporgere querela presso la polizia giudiziaria (Carabinieri, Commissariato di Polizia) per il reato di minaccia.
Non è necessaria l'assistenza di un avvocato: la polizia giudiziaria provvederà a verbalizzare lo svolgimento dei fatti e la tua intenzione di sporgere querela.
Cordiali saluti.

 

Diritto penale - Violazione di domicilio, usufrutto, nuda proprietà



 

La questione è per un Immobile con Proprietario ed Usufruttuario, rispettivamente figlio e padre. l'immobile è adibito a civile abitazione ed è composto da due piani da 150 mq l'uno. volevo sapere se in caso di contenzioso, c'è una legge che dice la quantità di superfice utilizzabile dalle rispettive parti? e se c'è, e uno dei due non lo rispetta, a cosa va incontro?

 

RISPOSTA



L'usufrutto è un diritto reale di godimento che consente di godere del bene, di percepire i relativi frutti, senza tuttavia mutare la destinazione economica della cosa, oggetto del diritto.
A fronte del diritto dell'usufruttuario, si delinea la situazione giuridica propria del nudo proprietario che non ha facoltà di utilizzare il bene concesso in usufrutto e che, al termine dell'usufrutto, tornerà ad esercitare tutte le facoltà del "pieno" proprietario.
Soltanto l'usufruttuario può utilizzare l'intero immobile, mentre il proprietario non ha questa facoltà, neppure relativamente ad una porzione dell'appartamento.
Il proprietario non ha nemmeno la facoltà di entrare nell'appartamento, senza il consenso dell'usufruttario. In caso di accesso del proprietario, in violazione della volontà dell'usufruttuario, si configura il reato di violazione di domicilio.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 614 codice penale

“Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero si trattiene clandestinamente o con l’inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.”


I principi esposti, in materia di usufrutto e di nuda proprietà, sono validi anche in caso di contenzioso giudiziario.
Cordiali saluti.

 

Diritto penale - Revisione della sentenza penale di condanna e riparazione dell'errore giudiziario



 

Salve,prima di porrle la domanda vorrei fare una premessa sul mio caso,che ritengo necessaria, scusandomi anticipatamente per la lunghezza. Nel 1992 a Vicenza fù arrestato un famoso latitante,in possesso di documenti a me intestati.
Allora feci le mie dichiarazioni spontanee in Questura dimostrando la mia estraneità provata poi dalla DIA dietro perizia sui documenti.
Premetto che da due anni mi ero"per motivi familiari" allontanato dalla politica dedicandomi alla mia professione di Medico, attività molto più gratificante. Ebbene dopo due anni venni arrestato dai carabinieri per il reato ascritto al 416 bis.
Il mandato recitava che io avessi dato i miei documenti originali al latitante in premessa citato.Fui costretto a chiudere l'interrogatorio del Gip in quanto rifiutò di richiedere riscontri alla Questura e tra le sue carte mancavano i verbali redatti già nel 1992.
Capii e dissi alzandomi che il mio era un'arresto politico.Consigliato dall'avvocato dopo 53 giorni di cui 11 di isolamento, ottenni di essere interrogato e la derubricazione al 378 con patteggiamento e condizionale di 14 mesi.Uscendo cosi da quell'inferno e tornando alla mia professione. "in che stato d'animo lo si può immaginare". Nel 2009 finalmente ottego la sentenza di condanna in 1° grado e quella di 2° grado ormai prescritta dalla Corte di Appello di Venezia riguardante il delinquente, andata in prescrizione nel marzo 2009,poichè le perizie e le testimonianze mi scagionavano, come fatto nuovo assieme ad altri, tramite il mio avvocato in data 17/12/2009 ho proposto ricorso e chiesta la revisione alla corte di appello di Catania Competente per il caso,non molto fiducioso. Ebbene giorni fa vengo a sapere che il mio fascicolo dopo appena 7 giorni è stato spedito con assicurata alla corte di Appello di C. per un parere.
Tutto ciò mi lascia perplesso ancor più perchè il fascicolo non risulta ancora registrato al protocollo generale e non si sa ancora che fine abbia fatto.
Scusandomi per esermi dilungato, vado alla domanda; Si può baypassare il Tribunale di C.
istruendo un nuovo fascicolo con una procedura diversa o ricorrendo magari alla Corte Europea che potrebbe entrare nel merito trattando un'ingiusta detenzione ? Eventualmente il vostro studio potrebbe curare questo o altro percorso da lei ritenuto opportuno allo scopo?
Eventualmente gradirei un preventivo. Rimanendo in attesa mi scuso e porgo distinti saluti.

 

RISPOSTA



Spero di aver capito bene la tua vicenda: hai proposto ricorso per ottenere la revisione della sentenza, ai sensi dell'articolo 629 del codice di procedura penale.
E' opportuno fare riferimento alle norme di legge, applicabili al tuo caso:

Art.629 Condanne soggette a revisione

1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.

Il successivo articolo 630, evidenzia le fattispecie che giustificano la richiesta di revisione, da parte del condannato.

Art.630 Casi di revisione

1. La revisione può essere richiesta:

a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile (648) del giudice ordinario o di un giudice speciale;

b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata (395 s. c.p.c.), che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall’art. 3 ovvero una delle questioni previste dall’art. 479;

c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631;

d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.


L'articolo 632 indica i soggetti legittimati alla richiesta, mentre l'articolo successivo, la forma.

Art.632 Soggetti legittimati alla richiesta

1. Possono chiedere la revisione:

a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l’autorità tutoria e se il condannato è morto, l’erede o un prossimo congiunto;

b) il procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lett. a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.


Art.633 Forma della richiesta

1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti nella Cancelleria della Corte di Appello nei cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna.

2. Nei casi previsti dall’art. 630 comma 1 lett. a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.

3. Nel caso previsto dall’art. 630 comma 1 lett. d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.


Il procedimento di revisione si conclude con una sentenza.

Art.637 Sentenza

1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli artt. 525, 526, 527 e 528.

2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.

3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l’ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la sospensione dispone che riprenda l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza.


La legge è molto chiara, in merito alla competenza del giudice della revisione: la Corte di Appello nei cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado.
Se la Corte d'Appello di C. non è competente, in merito alla revisione della sentenza, la stessa dovrà limitarsi ad un semplice parere. Spetta infatti, alla Corte di Appello di C. pronunciarsi sulla revisione.
In caso di sentenza sulla revisione, emessa dalla Corte di Appello di C. incompetente, avrai facoltà di impugnare tale sentenza, al fine di ottenere la relativa decisione dall'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 640 del codice di procedura civile (tale norma prevede il ricorso alla Corte di Cassazione, al fine di impugnare la sentenza di revisione viziata da incompetenza).

Per quanto riguarda il periodo di ingiusta detenzione, il legislatore ha previsto l'istituto della "riparazione dell'errore giudiziario".

Art.643 Riparazione dell’errore giudiziario

1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all’errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell’eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero tenuto conto delle condizioni dell’avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L’avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato.


Art.645 Domanda di riparazione

1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (122), nella cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza.

2. Le persone indicate nell’art. 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell’art. 638 ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l’indicazione degli altri aventi diritto.


Art.646 Procedimento e decisione

1. Sulla domanda di riparazione la Corte di Appello decide in Camera di consiglio.

2. La domanda, con il provvedimento che fissa l’udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l’avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della Corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.

3. L’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.


All'imputato è riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere un'equa riparazione per il periodo di detenzione subito ingiustamente.
Questo diritto è stato introdotto con il codice di procedura penale del 1988 ed è in adempimento di un preciso obbligo posto dalla Convenzione dei diritti dell'uomo (cfr. art 5, comma 5, C.E.D.U.).

Per quanto riguarda un eventuale ricorso agli organi giudiziari dell'Unione europea, vorrei evidenziare un fondamentale principio: è possibile ricorrere a tali organi, soltanto dopo avere esaurito tutti gli strumenti processuali, offerti dall'ordinamento interno dello Stato membro.

In caso di errore della Corte d'Appello di Caltanisetta o di Catania, se la legge prevede il ricorso in Cassazione, il cittadino non può rivolgersi alla Corte europea, senza avere prima esperito il ricorso in Cassazione.
Stesso discorso per il risarcimento per ingiusta detenzione (anche in tal caso, non è possibile rivolgersi agli organi comunitari senza ricorrere prima in Cassazione).

Ti consiglio pertanto di seguire, per il momento l'iter delineato dalla legge: in caso di revisione pronunciata dalla Corte d'Appello di Caltanisetta (vedrai che tale Corte provvederà a rilasciare esclusivamente un parere), farai ricorso in Cassazione.
Se la Cassazione continuerà a non applicare il diritto (ciò è quasi impossibile !!!), presenterai ricorso alla Corte europea.

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Diritto penale - Condanna penale ed espulsione dello straniero



 

Un cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno che ha gia' in passato scontato una pena per spaccio di stupefacenti, ora di nuovo in carcere ancora per spaccio di stupefacenti con una condanna di 9 anni può richiedere al Giudice l'espulsione?

 

RISPOSTA



Dal 27 maggio 2008 è in vigore il decreto legge n. 92, in materia di sicurezza che ha modificato alcune norme della legge Bossi-Fini.
Il decreto, poi convertito in legge (legge 125 del 2008), è uno dei fondamentali testi del “Pacchetto sicurezza” approvato dal Consiglio dei Ministri, subito dopo la vittoria alle elezioni politiche.
Il suddetto decreto ha introdotto importanti novità in materia di espulsioni, che hanno modificato il Codice Penale.
In particolare, il giudice può ordinare l’espulsione dello straniero nel caso in cui la persona (extracomunitario o cittadina dell’Unione Europea, non fa differenza) sia condannata a più di 2 anni di reclusione o abbia una condanna penale a carico. Se lo straniero non rispetta l’ordine di espulsione, è prevista una pena da 1 a 4 anni di reclusione.
L'espulsione avviene con l'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera, da parte delle forze dell'ordine.

Riporto in seguito, l'articolo 235 del codice penale, così come modificato dal "pacchetto sicurezza" del 2008:

Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato).

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

La richiesta di espulsione presentata all'autorità giudiziaria, è pertanto legittima.
Cordiali saluti.

 

Diritto penale - Cancellazione della residenza e reato di sottrazione di minore o di incapace



 

Buongiorno
Io vorrei farle 2 domande inerenti la mia situazione
Io vivo con una donna non italiana con la quale ho anche un figlio di 2 anni, lei vive presso la mia casa che ho rogitato da circa 2 anni e che sto pagando il mutuo.
Lei ha la residenza presso casa mia e insieme a nostro figlio costituiamo una famiglia, quindi sono sullo stesso mio stato di famiglia
Lei è partita per tornare al suo paese ormai da 3 mesi e mi è capitato di dirle di non tornare più da me sebbene lei è con mio figlio e lei mi risponde sempre che ormai la mia casa e anche sua e di mio figlio!!!!!! E quindi lei torna quando vuole e visto che non ha le chiavi ma ha la residenza chiama i carabinieri e fa buttare giu la porta!!!! Voglio in questo giorni visto che ormai da 3 mesi in brasile togliergli la residenza...e un operazione giusta???? Come mi devo comportare???

 

RISPOSTA



La signora sbaglia clamorosamente, se ritiene di essere proprietaria dell'immobile; non è tua moglie, quindi non può avanzare diritti sulla tua proprietà !!!
Tra di voi esiste soltanto un vincolo di affetto, riconosciuto dalla legge, per cui la signora è stata inserita nel tuo stesso stato di famiglia; da qui, ad affermare che voi costituite una famiglia a tutti gli effetti ...

Devi recarti all'ufficio anagrafe del tuo Comune e comunicare che la signora è definitivamente emigrata all'estero ovvero non ha piu' dimora abituale nell'abitazione di tua proprietà; devi inoltre dichiarare di non sapere dove si sia trasferita e richiedere contestualmente la cancellazione per irreperibilità della sua residenza, che sarà accertata con diversi e successivi controlli da parte della polizia municipale. Se la signora è emigrata senza lasciare alcun recapito, evidentemente, quel vincolo di affetto che prima vi legava, attualmente non sussiste più. Non hai nessun obbligo nei confronti della madre di tuo figlio.
Discorso diverso per tuo figlio; nei suoi confronti, hai l'obbligo di mantenimento, di cura e di educazione.

Ti dirò di più: la signora ha commesso il reato di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di minori e incapaci).

Articolo 574 del codice penale

"Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio."


La costante giurisprudenza della Cassazione ritiene che il reato possa essere configurato anche dal comportamento del genitore del minore che sottrae il soggetto ancora giuridicamente incapace all'altro genitore convivente.
Prima di recarti all'ufficio anagrafe per cancellare la residenza della signora, vai a sporgere denuncia presso la polizia giudiziaria; al suo ritorno in Italia, la signora troverà i Carabinieri pronti ad accoglierla ... per arrestarla !!!
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Diritto penale - Reato di sottrazione di minori o di persone incapaci



 

Mi chiamo F.,io e la mia compagna viviamo insieme da 10 anni,io anni 38 lei anni 28, non siamo sposati,e dopo averlo desiderato tanto, nel 2006 abbiamo avuto un bellissimo bimbo di nome A.da allora tutto è cambiato per la mia compagna. non è riuscita mai a capire che la vita coniugale con un figlio cambia....le spese, la vita sessuale(lo ha allattato fino a 2 anni e mezzo), la nostra intimità, cambia tutto ma ne vale la pena, perche avere un figlio è la gioia piu bella della vita che compensa qualsiasi problema, almeno questo per me....detto cio, T cosi si chiama soffre di continue allergie, shock anafilattici, endometriosi, orticarie che spesso le durano dei mesi, ha spesso scatti di ira verso di me o chiunque gli capiti a tiro(a volte urla senza motivo con il bimbo), è gelosa senza motivo di me, lei non lavora a volte mi da una mano nel ristorante che gestisco, lei è di XXXXXX in provincia di XXXXXXXX; dopo questo prologo vi dico cio che è accaduto: 23 giorni fa, per una scenata di gelosia nella costante convinzione che io la tradisca, cosa impossibile perche nonostante tutto io sono innamorato dilei, senza dirmi niente mentre io ero assente ha preso il bimbo ed è partita per raggiungere i suoi a XXXXXXXXXXX con pochi vestiti e qualche gioco per il bimbo.(875 km da qui).mi ha avvisato solo al suo arrivo in autobus.mi ha detto che ha bisogno di stare da sola per un po e pensa di non voler piu vivere con me.i suoi sono in una situazione economica precaria, hanno in casa una persona di 90anni a cui badare, T è partita con pochi soldi che ormai le saranno finiti...suo papà la gia accomapagnata all'ospedale varie volte per allergie.sta mettendo in difficolta tutti con questa sua mattatia.io le ho detto che puo tornare a casa nostra fino a quando non avra trovato un altra sistemazione e un lavoro.io ho bisogno di avere il mio bimbo vicino....ora dopo 25 giorni ho deciso per lo meno di andare a policoro a recuperare mio figlio che non so in che condizioni lo fanno vivere(sicuramente non gli fanno mancare niente).
la domanda che vi pongo è: che diritto ho io?posso andarlo a prendere e riportarlo a casa anche se la mia compagna non è d'accordo?posso con una scusa (vado a prendere un gelato con il bimbo)prendere l'autostrada e tornare con A a XXXXXXXXXX?visto che lei senza il mio consenso me lo ha portato via per 25 giorni che diritto ho io di tenerlo con me?io sono disposto a vivere separato sotto lo stesso tetto, la casa è grande, pur di tener vicino andrea.poi appena lei trovera una sistemazione nelle vicinanze potra andarsene con andrea, l'importante che sia a una distanza ragionevole che io lo possa vedere spesso.a cosa vado incontro portandomi il bimbo a casa contro il suo volere nonostante lei sia scappata di casa con il bimbo.puo chiamare i carabinieri e fare in modo che andrea non torni nella sua casa.(i suoi fratelli e i suoi sono dalla mia parte dicono che ha sbagliato lei ma non riescono a farla ragionare).cosa posso fare?se lei veramente non vuole piu stare con me, ok, ma ce modo e modo di affrontare questa situzione. non vuole capire che chi ne risente di piu è il bimbo...sapete quante volte quando lo chiamo mi dice papa quando vieni?quando vieni a prendermi....sto bene ma mi manchi....per me è straziante....le ho dato 25 giorni per ragionare e non ho voluto fare casini per capire cosa volesse fare T., ma ora non resisto piu , rivoglio se non la mia compagna almeno mio figlio...mi sentom morire giorno per giorno...aiutatemi

 

RISPOSTA



Spesso nella vita, quello che ci suggerisce il cuore è in aperto contrasto con quanto la legge prescrive, riguardo ai nostri comportamenti. La tua compagna ha commesso un reato particolarmente grave, punito con la reclusione fino a tre anni: la sottrazione di minori o di persone incapaci, prevista dall'articolo 574 del codice penale.

Art. 574 Sottrazione di persone incapaci

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potesta', al tutore, o al curatore, o chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volonta' dei medesimi, e' punito, a querela del genitore esercente la potesta' dei genitori, del tutore o curatore, con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il suddetto reato può essere commesso anche da un genitore che sottrae il figlio all'altro genitore, senza il suo consenso. Il reato è punibile a querela del genitore, quindi hai facoltà di recarti dalla Polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia) per porre fine al comportamento illecito della tua compagna. Lo stesso potrebbe fare la tua compagna, qualora decidessi di riprenderti il bambino con un inganno ovvero con la violenza. Per il codice penale infatti, due ingiustizie non possono fare giustizia. Il reato posto in essere dalla tua compagna non ti autorizza a comportarti allo stesso modo perchè, così facendo, passeresti dalla parte del torto.
Se avete deciso di interrompere la vostra convivenza, spetta ad un giudice decidere in merito all'affidamento del figlio minorenne, in caso di disaccordo dei genitori. Il tribunale deciderà, in considerazione degli interessi del bambino, stabilendo quale dei genitori deve essere il genitore a cui il bambino è affidato, i turni settimanali che l'altro genitore deve rispettare per trascorrere del tempo con il proprio figlio, gli obblighi di mantenimento nei confronti del minorenne.

E' una scelta molto difficile ma, se posso permettermi di darti un consiglio, prima di sporgere querela nei confronti della tua compagna, cerca di parlarle, in modo che capisca che si può terminare una storia d'amore, anche in maniera non traumatica per il bambino. La signora, tornando sui suoi passi, eviterebbe l'intervento delle forze dell'ordine; successivamente, si potrebbe cercare un accordo, riguardo al mantenimento ed all'affidamento del bambino, ovvero, in caso di disaccordo, rivolgersi ad un avvocato di fiducia.
Questi momenti della vita di coppia molto travagliati devono essere vissuti con la massima serenità e senza livore, altrimenti si rischia, per egoismo, di lasciare profonda ferite nell'animo di una persona innocente.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 
E-mail

Diritto penale - Reato di truffa, inadempimento contrattuale, pignoramento dei beni mobili del debitore



 

Buon giorno, ho subito una truffa di 1500euro, acconto per un lavoro di muratura. Il muratore non ha fatto nessun lavoro. Ho denunciato querela/truffa ma la denuncia è stata archiviata.

I CC mi hanno detto che essendoci molte denunce la mia poco importante per il giudice, l'ha archiviata, e la truffa non è penale ma civile.

Vi chiedo:

è vero? POsso rifare la denuncia penale? Per un'azione civile davanti al giudice di pace per riavere i soldi e /o fare pignorare mobili a truffatore?
MI hanno detto, che per la legge italiana, il funzionario per pignorare non puo' entrare in casa.
Cosa posso fare?
Grazie.

 

RISPOSTA



Non si tratta di una truffa ma di un inadempimento contrattuale (non è un reato, ma semplicemente una fonte di responsabilità risarcitoria-civilistica). Il giudice penale non è competente, in materia di inadempimento contrattuale, e così ha archiviato la tua querela.

La truffa è un reato previsto dall'articolo 640 del codice penale. Si tratta di un'attività ingannatoria, capace di indurre la parte offesa in errore, attraverso artifici e raggiri, per indurla a effettuare atti di disposizione patrimoniale che la danneggiano e favoriscono il truffatore o altri soggetti, procurando per quest'ultimi un profitto corrispondente al danno inferto alla vittima.

Nel tuo caso, è completamente assente un'attività ingannatoria fatta di artifici e raggiri, quindi manca un presupposto fondamentale per la sussistenza del reato.
Si tratta semplicemente di un muratore che non ha rispettato un contratto di lavoro.

Non devi presentare un'altra denuncia penale, ma devi rivolgerti ad un avvocato per citare in giudizio il muratore, dinanzi al Giudice di Pace.
Il Giudice di pace condannerà con sentenza, il muratore, a restituire l'acconto, oltre al risarcimento dei danni cagionati ed agli interessi maturati nel corso del processo.
La sentenza del Giudice di pace costituisce un valido titolo esecutivo, quindi ti consente di intraprendere nei confronti del muratore, il procedimento di espropriazione.
Durante il processo di espropriazione, l'ufficiale giudiziario provvederà a porre in essere il pignoramento dei beni del muratore inadempiente.
Durante il pignoramento, l'ufficiale giudiziario accederà nell'abitazione del muratore, insieme alle forze dell'ordine, per cercare i beni da sottoporre all'esecuzione. I beni saranno poi venduti e tu potrai far valere i tuoi diritti sul ricavato della vendita.

Il pignoramento dei beni mobili del debitore è disciplinato dall'articolo 513 del codice di procedura civile:

513 Ricerca delle cose da pignorare. - L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.
In ogni caso l’ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

 

Diritto penale - reato di stalking, dichiarazione giudiziale di paternità e riconoscimento



 

Salve, mi trovo in una situazione piuttosto pesante e difficile, in cui non so bene come muovermi. Ho avuto una breve relazione con un ragazzo che conoscevo da anni e con cui avevo avuto in precedenza un'altra breve storia un paio di anni prima. Addirittura i primi mesi lui era fidanzato con un'altra, io ero solo la sua amante, eppure, tra promesse di non essere più geloso e ossessivo come in passato, mi dice che vuole un figlio da me, costruirsi una famiglia. Io vengo abbindolata da questi suoi discorsi anche per via del mio passato che mi ha portato a dover dare in adozione un figlio avuto con il migliore amico di questo ragazzo (e lui era a conoscenza di questa storia, e di come mi sentissi vuota senza quel bambino). Dopo un paio di mesi passati a fare l'amante un mio ex si rifà vivo e lui, spinto dalla gelosia, si decide a lasciare la fidanzata. Anche se coppia a tutti gli effetti, non viviamo insieme perchè il mio appartamento aveva bisogno di una serie di lavori e non avevo i soldi per provvedervi, e lui tergiversava a riguardo. A fine settembre rimango incinta, e lui torna ad essere geloso e ossessivo, persino aggressivo (fortunatamente solo a livello verbale, anche perchè mi premuravo spesso di tenermi vicino delle amiche fidate), arriva addirittura a controllarmi cellulare ed e-mail. Nel primo periodo di gravidanza inoltre ho avuto un problema alle ovaie che mi procurava parecchio dolore, impedendomi di avere rapporti sessuali, e lui attribuiva i miei rifiuti alla mia voglia di qualcun altro, arrabbiandosi spesso con me, trattandomi male e facendomi sentire atterrita. Per tutti questi motivi a Natale del 2008 sono stata costretta a mandarlo via e a chiedergli di non avvicinarsi più a me se non per questioni riguardanti nostra figlia. Lui ovviamente non l'ha fatto, è sempre stato petulante, aggressivo, si presentava sotto casa non invitato, instaurando in me una vera e propria "paura di uscire di casa". La situazione è andata ulteriormente peggiorando quando, nel chiedergli un aiuto finanziario per fare il bagno nel mio appartamento (bagno che avrebbe ovviamente dovuto usare anche sua figlia!) lui si è risentito talmente tanto da dirmi, nel corso di una telefonata molto agitata (e premetto che ho avuto una gravidanza a rischio molto complicata in cui anche il minimo sbalzo di umore poteva farmi star male), che non aveva più intenzione di riconoscere una bambina che non credeva neanche fosse sua figlia. Questo succedeva a marzo 2009. da allora fino a pochi giorni dopo la nascita della bambina non ho più sentito parlare di lui, ne avuto sue notizie. Quando sono andata all'ospedale per partorire (in anticipo di circa un mese e mezzo) la mia vicina di casa mi vede, parliamo un po', mi fa gli auguri e avverte della cosa suo nipote, amico del padre della bambina. Questo inizia a farsi sentire un paio di giorni dopo la nascita della bimba, si presenta addirittura all'ospedale. Io cambio numero di cellulare (ma lui sapeva benissimo il mio numero di casa e anche il mio indirizzo) e un mese dopo circa mi arriva la lettera di un suo avvocato in cui lui chiede di poter riconoscere la bambina. Io inizio un percorso con assistenti sociali, per arrivare a un centro per famiglie in cui possiamo avere degli incontri con dei consulenti familiari. In questi incontri lui fa passare tutto come se io lo avessi tagliato fuori dalla vita di sua figlia, così acconsento a fargliela vedere una volta a settimana, almeno finchè non cresce un po'. Gli incontri non vanno malissimo, anzi, si guadagna con il tempo un po' della mia fiducia, anche grazie all'intervento di mio padre. Lui mi aiuta anche nel mantenimento e paga il nido (anche se spesso i soldi arrivano in ritardo e se mi ha fatto penare ogni centesimo), e gli ho anche detto che se voleva vederla qualche volta in più bastava chiedere (anche se si è sempre lamentato del fatto che un'ora fosse poco si è deciso a chiedermi di vederla di più solo da circa tre settimane fa...La bimba ha nove mesi ora). Un altro punto su cui inizialmente ero irremovibile era il luogo degli incontri. Non mi fidavo a lasciarla in casa sua e non volevo lui in casa mia, quindi la vedeva nei centri commerciali. Ultimamente avevo abbassato le difese e veniva spesso a casa mia per vedere la bambina, fino a quando non ha ricominciato con le scenate e con gli appostamenti sotto casa. Ha iniziato a fare illazioni sulla mia vita privata (di cui lui non sa nulla, ma crede di sapere tutto perchè si fa dare informazioni da terzi e mi spia). La settimana scorsa si era appostato sotto casa, mi ha visto con un ragazzo e ha fatto una scenata, alzando anche la voce. L'ho cacciato via ma non voleva andarsene, addirittura non mi ha permesso di chiudere il cancello del cortile mettendoci in mezzo un piede. Io non riesco più a vivere in questa situazione, mi sento spaventata e ossessionata. è una settimana che ho paura anche a uscire con il cane. Avevamo anche deciso di fare il riconoscimento all'anagrafe, per evitare un processo, ma a questo punto mi chiedo se non sia il caso di provare con le vie legali. Vorrei un consiglio proprio su questo, sapere che posso fare perchè questa persona interferisca il meno possibile con la mia vita e con la vita di nostra figlia, anche alla luce dei suoi comportamenti aggressivi e ossessivi. Vi ringrazio e aspetto notizie.

 

RISPOSTA



Dal contenuto della mail deduco che la bambina, al momento della nascita è stata riconosciuta esclusivamente dalla madre e che, ad oggi, il padre non ha effettuato il riconoscimento.
Se la situazione è questa (non è molto chiaro questo passaggio del tuo racconto), il tuo compagno non ha nessun diritto e nessun obbligo nei confronti della piccola; per la legge, non è il suo genitore e non ha alcuna rilevanza la circostanza per cui egli sia il padre naturale. Senza il riconoscimento è un perfetto estraneo. Poichè il tuo ex fidanzato/compagno, non si è mai unito in matrimonio con te, non ha nessun diritto, né alcun obbligo nemmeno nei tuoi confronti.
Fatte queste dovute premesse, è necessario che tu ti ponga delle domande a cui rispondere in tutta sincerità.
Quali sono le tue intenzioni riguardo al futuro della bambina? Vorresti che il tuo uomo riconosca la piccola o desideri che egli sparisca immediatamente dalla tua vita e da quella di tua figlia? La decisione è importante in quanto definitiva, quindi pensaci bene ... Se desideri che il tuo compagno si allontani definitivamente da te e dalla piccola, devi recarti presso la Polizia giudiziaria (Carabinieri o Polizia di Stato) e sporgere denuncia/querela per il reato di stalking.
Lo stalking, definito anche “sindrome del molestatore assillante”, consiste in un insieme di comportamenti anomali e fastidiosi verso una persona, costituiti o da comunicazioni intrusive (quali per esempio: telefonate e lettere anonime, sms ed e-mail) oppure da comportamenti volti a controllare la propria vittima (per esempio: pedinamenti, appostamenti, sorveglianza sotto casa, violazione di domicilio, minacce di violenza, aggressioni). Si tratta di una sistematica violazione delle libertà individuali di una persona.
Lo stalking è entrato a far parte del nostro ordinamento penale, con il decreto legge del 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38), che ha introdotto all’art. 612 bis c.p. il reato di “atti persecutori”, espressione con cui si è tradotto il termine di origine anglosassone to stalk, (letteralmente “fare la posta”), con il quale si vuol far riferimento a quelle condotte persecutorie e di interferenza nella vita privata di una persona.
A seguito della tua denuncia, l'autorità giudiziaria, fatti i dovuti accertamenti, condannerà il tuo ex fidanzato alla reclusione e, quando egli avrà scontato la pena, emanerà un provvedimento con cui impedirà allo stesso di avvicinarsi alla tua abitazione o di mettersi in contatto con te e con tua figlia.
Dal contenuto della mail, deduco che ci sono vari testimoni che hanno assistito alle "scenate" dell'uomo. La presenza dei testimoni è fondamentale per far condannare il tuo persecutore.

Se desideri che il tuo compagno continui a far parte della tua vita quotidiana e che sia obbligato al mantenimento della figlia, devi consentire che lo stesso provveda al riconoscimento della bambina. Ai sensi dell'articolo 250, III comma il tuo ex fidanzato non può riconoscere la bambina, senza il tuo consenso. Il padre naturale della piccola può riconoscerla con una dichiarazione, dinanzi all'ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'articolo 254, I comma del codice civile.

Se desideri che il tuo ex fidanzato risulti il padre della bambina, nel caso in cui egli non intenda procedere al riconoscimento, devi citare in giudizio l'uomo, ai sensi dell'articolo 269 del codice civile (è necessaria l'assistenza di un avvocato). A seguito del test del DNA, il giudice dichiarerà la paternità dell'uomo.

Il punto fondamentale è questo: se desideri che il padre naturale provveda al mantenimento della piccola (quindi anche alle spese per ristrutturare il bagno) devi consentire il riconoscimento o agire in giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità. Il riconoscimento della paternità non autorizza certamente gli atti persecutori che hai dovuto sopportare. Puoi denunciare il tuo uomo anche successivamente al riconoscimento di paternità.
Se non vuoi vedere mai più questo individuo, è sufficiente denunciarlo per stalking e non consentire il suo riconoscimento, dinanzi all'ufficiale dello stato civile; in questo caso però, tua figlia non avrà diritto al mantenimento, da parte del suo padre naturale. Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e, se posso darti un consiglio, prendi prima possibile una decisione, perchè non puoi andare avanti così.
Cordiali saluti.

 

Diritto penale - Querela per il reato di stalking



 

Buonasera !!! Una mia amica riceve continuamente degli squilli senza risposta sul suo cellulare e vuole fare denuncia verso ignoti per molestie telefoniche.Il problema e che io neanche un mese fa' l'ho chiamata piu' volte sul suo cellulare che pero' risultava sempre spento . La mia paura piuttosto fondata e' che lei pensi che sono io a disturbarla volutamente e di conseguenza volevo chiederle come posso tutelarmi in caso di possibili denunce nei miei confronti.
Grazie !!!

 

RISPOSTA



La tua amica intende sporgere denuncia/querela per il reato di stalking.
Lo stalking, definito anche “sindrome del molestatore assillante”, consiste in un insieme di comportamenti anomali e fastidiosi verso una persona, costituiti o da comunicazioni intrusive (quali per esempio: telefonate e lettere anonime, sms ed e-mail) oppure da comportamenti volti a controllare la propria vittima (per esempio: pedinamenti, appostamenti, sorveglianza sotto casa, violazione di domicilio, minacce di violenza, aggressioni). Si tratta di una sistematica violazione delle libertà individuali di una persona.
Lo stalking è entrato a far parte del nostro ordinamento penale, con il decreto legge del 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38), che ha introdotto all’art. 612 bis c.p. il reato di “atti persecutori”, espressione con cui si è tradotto il termine di origine anglosassone to stalk, (letteralmente “fare la posta”), con il quale si vuol far riferimento a quelle condotte persecutorie e di interferenza nella vita privata di una persona.

Come puoi notare, per commettere il reato di atti persecutori, non è sufficiente fare semplicemente degli squilli ad un amico; il reo deve porre in essere una condotta persecutoria, finalizzata a limitare la libertà individuale della vittima. Deve pertanto agire con la volontà e la coscienza (il dolo) di invadere gli ambiti di vita personali altrui. Eppoi la condotta incriminata non può essere costituita esclusivamente da squilli telefonici; è necessario un insieme di comportamenti anomali e fastidiosi.

Non c'è nessun motivo per temere una denuncia anzi, se la tua amica dovesse denunciarti, ti consiglio di sporgere una contro-querela nei suoi confronti per il reato di calunnia.
Da parte tua, non c'è mai stata un'intenzione persecutoria, nei confronti della tua amica. Tale intenzione è un presupposto essenziale per la configurazione del reato.

Il reato di calunnia (articolo 368 del codice penale) invece, si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente. Per il reato di calunnia, la pena è quella della reclusione da due a sei anni. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale procedimento si avvii.

Cordiali saluti.

 
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