Eredità e testamento | Consulenza Legale on line - Parere Legale

Eredità e testamento - Testamento olografo e usufrutto di un appartamento



 

Mio padre e' deceduto da 7 mesi e ha lasciato un regolare testamento olografo depositato ben 11 anni fa presso uno studio notarile.Scrive che lascia l' appartamento di sua proprietà dove viveva con la seconda moglie (che non e' mia madre! Mio padre si e' riposato dopo essere rimasto vedovo)alla figlia e alla nipote. (a me e a mai figlia) Alla moglie lascia l' usufrutto dell' appartamento. Faccio presente che l' appartamento e' un bene acquistato esclusivamente dai miei genitori, lasciato poi in successione a favore di mio padre, dopo la morte di mia madre. Il papa' mi ha liquidata a suo tempo con denaro monetario, per una quota compensativa di legittima che mi spettava, rinunciando un domani all' immobile. (allora sussistevano dei problemi personali) Con la seconda moglie il papa' purtroppo non ha fatto la divisione dei beni. Dopo essersi accorto che la seconda moglie era interessata esclusivamente ai suoi beni ed in più di 25 anni di matrimonio, la signora non ha mai fatto accreditare la propria pensione sul conto corrente che avevano intestato entrambi, ecco la motivazione di tale decisione da parte di mio padre, cioè quella di lasciare la casa nella nostra famiglia. I parenti della signora dopo essere venuti a conoscenza del testamento di mio padre e delle sue volontà si sono rivolti ad un avvocato, facendo stimare l' appartamento e richiedendo la sua quota pari a 14/36 e la mia e quella di mia figlia pari a 22/36 In poche parole hanno chiesto una cifra da dare alla moglie con il diritto di abitazione, ed un' altra cifra un più elevata di € 20.000,00 da dare alla moglie con rinuncia al diritto di abitazione. In questo caso uscirebbe subito dalla casa. Ma il testamento di mio padre allora non ha alcun valore? Posso avvalermi sulla pensione mai accreditata della signora nei confronti di mio padre e che lui lamentava sempre? Posso avvalermi con documento alla mano, che la signora aveva prelevato una cifra molto alta dal conto corrente all' insaputa di mio padre ed abbiamo fatto fare una ricerca speciale in banca? Non mi sembra che la moglie sia parte lesa in questo caso! Potrebbe sempre affittare l' appartamento e ricavarne un beneficio monetario. Nel caso non dovesse accettare come penso, potrei sempre chiedere un compenso per l' affitto dell' appartamento? I nostri diritti quali sono nei confronti di chi ha rubato una vita intera? La casa e' un immobile acquistato prima del matrimonio dai miei genitori ed ereditato da mio padre. La seconda moglie ne ha sempre il diritto? Non ho ancora fatto la successione, cosa mi consiglia? In attesa di una Vostra gradita risposta porgo distinti saluti.

 

RISPOSTA



Gentile signora, so bene che non è deontologicamente corretto parlare male di un collega, ma ritengo che l’avvocato che difende la seconda moglie di tuo padre sia completamente folle o forse, più probabilmente, voglia soltanto minacciarla e ricattarla con richieste pretestuose e prive di ogni fondamento giuridico. Ti spiego come stanno i fatti, in punto di diritto.
Il testamento di tuo padre ha valore nella maniera più assoluta tuttavia, ciascuno di noi, nel momento in cui redige un testamento, deve rispettare i diritti che la legge riserva ai legittimari (le quote di legittima). L’articolo 536 del codice civile elenca le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità: il coniuge, i figli legittimi/naturali, gli ascendenti legittimi. Gli articoli seguenti specificano la percentuale delle quote di legittima che spettano a seconda delle circostanze. Nel tuo caso dobbiamo fare un passo indietro perché si tratta di una vicenda complessa che comprende due vicende successorie collegate tra di loro: la successione di tua madre ed il testamento di tuo padre. Per semplificare e per essere più chiari, consideriamo che l’appartamento, oggetto delle due successioni, abbia un valore pari a 99. Tua madre, ai sensi dell’articolo 542, I comma, del codice civile, avrebbe dovuto lasciarti una quota di legittima pari ad 1/3 dell’immobile, cioè 33. La quota residua di 66 sarebbe andata a tuo padre.
Nella e-mail hai scritto: “il papà mi ha liquidato a suo tempo con denaro monetario, per una quota compensativa di legittima che mi spettava, rinunciando un domani all’immobile”. Questa convenzione è nulla ai sensi dell’articolo 458 del codice civile (Divieto di patti successori); tale norma prevede che “E’ nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E’ del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o rinunzia ai medesimi”. La circostanza della rinuncia alla successione dell’immobile e del pagamento della somma di denaro è assolutamente irrilevante, nulla (come se non fosse mai accaduta) e, soprattutto, la seconda moglie di tuo padre (che immagino non sappia nulla di questa vicenda) non può sollevare alcuna eccezione in merito.
Tuo padre che non avrebbe dovuto disporre nel suo testamento dell’intero immobile ma soltanto dei 2/3 dell’appartamento (cioè di 66 e non di 99, per i motivi suddetti), e avrebbe dovuto lasciare, sempre ai sensi dell’articolo 542 del codice civile, le seguenti quote:
1/3 alla seconda moglie, cioè 32
1/3 alla figlia, cioè 32
1/3 alla nipote, cioè 32 (la nipote non ha diritto alla legittima, pertanto la quota che tuo padre ha previsto per lei, è la quota disponibile ossia quella parte dell’asse ereditario di cui il “de cuius” può disporre liberamente).
Quindi, ai sensi di legge, l’appartamento del valore di 99 va così suddiviso:
32 alla seconda moglie
32 alla nipote
32 + 33 = 65 alla figlia (a seguito della successione di tua madre e di tuo padre)
Tua padre disponendo a favore della sua seconda moglie, il diritto di usufrutto sull’appartamento ha rispettato in pieno le norme a tutela dei legittimari. La seconda moglie non può dire di non avere avuto nulla dalla successione di suo marito, perché tuo padre poteva scegliere di lasciare alla stessa il diritto di proprietà dell’immobile, per una quota pari al valore di 32 (ipotizzando sempre che l’appartamento abbia un valore di 99, ossia una quota pari a circa il 32% dell’asse ereditario) ovvero prevedere nei suoi confronti, il diritto di usufrutto dell’intero appartamento. Il diritto di usufrutto ha un valore inferiore alla proprietà dell’immobile ma ha pur sempre un valore superiore al 32% del bene immobile. Non è stata violata alcuna norma successoria, la seconda moglie ha avuto la sua quota di legittima, il testamento è valido e non può essere impugnato. L’avvocato della seconda moglie di tuo padre è completamente folle perché chiede il diritto di abitazione dell’appartamento, senza rendersi conto che la seconda moglie ha già il diritto di usufrutto (l’usufrutto dà molte più facoltà al titolare del diritto di abitazione). Ai sensi dell’articolo 143, III comma del codice civile, inoltre, la seconda moglie di tuo padre avrebbe dovuto contribuire ai bisogni della famiglia, in relazione alle sue sostanze e ai redditi che percepiva, accreditando la sua pensione sul conto corrente intestato ai coniugi. Un coniuge non può utilizzare tutti i suoi redditi per soddisfare esclusivamente i propri bisogni personali, pertanto puoi agire in giudizio per richiedere tutte le somme che la signora, nel corso degli anni avrebbe dovuto utilizzare per i bisogni della famiglia (la somma precisa sarà stabilita dal giudice con sentenza). La seconda moglie deve dimostrare il titolo giuridico per cui ha prelevato una somma molto alta dal conto corrente di tuo padre, altrimenti dovrà restituire tale somma agli altri eredi (se non riesce a dimostrare il motivo per cui ha prelevato i soldi, può essere perseguita per il reato di appropriazione indebita). Infine volevo precisare che l’avvocato della “signora” può scrivere quello che vuole in merito al valore dell’immobile ed alle frazioni che spettano agli eredi perché la sua valutazione è assolutamente irrilevante; il valore dell’immobile sarà determinato, nel corso del processo da un consulente nominato dal giudice che stabilirà la quote che spettano agli eredi, applicando le norme che ti ho indicato nella mia e-mail. Non riesco a comprende come l’avvocato possa, in maniera assolutamente irragionevole, stabilire il valore dell’appartamento (è forse anche un ingegnere o un geometra, come fa ad avere queste competenze) e parlare di frazioni che non stanno né in cielo né in terra (22/36, 14/36). Gli do un consiglio: provi a giocare questi numeri che ha dato nell’atto di citazione al super-enalotto così finalmente la smette di fare l’avvocato!!! Resto a tua disposizione per ulteriori chiaramenti.
Cordiali saluti

 

Eredità e testamento - Successione legittima del figlio ai genitori



 

desidero sapere cosa deve fare un avvocato per tutelare i miei beni, il mio patrimonio dai parenti.sono figlia unica, ho 40 anni, vivo con 2 genitori anziani malati. no sposata ne marito ne figli. desidero saper cosa devo chiedere a un avvocato. i miei hanno due case e una buona eredita .aspetto

 

RISPOSTA



Non è necessario rivolgersi ad un avvocato per tutelare le tue aspettative ereditarie.
Ai sensi dell’articolo 581 del codice civile, per successione legittima, alla morte di uno dei tuoi genitori, l’asse ereditario del “de cuius” sarà suddiviso come segue:

50% al coniuge
50% all’unica figlia.

Alla morte dell’altro genitore, per successione legittima, ai sensi dell’articolo 566 del codice civile, erediterai l’intero patrimonio del genitore defunto.
Le norme sulla successione legittima già tutelano i tuoi diritti ereditari.
Dal contenuto della mail, mi sembra di capire che i tuoi genitori non abbiano redatto alcun testamento.
Potrebbero tuttavia, negli anni passati, avere redatto un testamento olografo, a favore di parenti ovvero di amici.
Il suddetto testamento potrebbe, attualmente, essere nelle mani dei tuoi parenti; in tal caso non avresti diritto all’intero patrimonio ereditario dei tuoi genitori ma soltanto alla quota di legittima.

Il mio consiglio è il seguente: devi rivolgerti ad un notaio per far stipulare un testamento pubblico, a mezzo del quale, i tuoi genitori dispongano dell’intero asse ereditario, a tuo favore. Così facendo, potrai scongiurare il rischio che eventuali testamenti, redatti in data antecedente, possano avere effetti giuridici sfavorevoli alle tue aspettative ereditarie.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Eredità e testamento - Successione legittima dello zio che non ha lasciato un testamento



 

Gentile avvocato
nel 2004 è venuto a mancare mio zio il quale purtroppo era malato mentale e la cui custodia era affidata a mia nonna. La famiglia al momento del decesso era composta dai miei nonni ed altri due fratelli(entrambi sposati) fra cui mio padre.
Circa l'anno scorso mio padre ha scoperto che lo zio aveva cointestato con mia nonna un libretto postale tramite il quale sono stati fatti degli investimenti azionari. Per riscuotere gli interessi maturati hanno chiesto la firma di mio padre. A questo punto mio padre ha chiesto alle poste di avere una situazione del libretto e come risposta gli hanno dato la lista dei movimenti sul libretto senza però specificare l'entità precisa e la natura di questi investimenti. Mi chiedo:
1)La successione poteva avvenire senza un erede?
2)Come può mio padre sapere esattamente in cosa consistevano le proprietà di mio zio? Infatti al momento della morte non sapevamo che ne avesse e crediamo che mia nonna abbia fatto di tutto per nasconderne l'entità?
3)Può mio padre pretendere la divisione dei beni accertati rispetto alle quote degli altri eredi sia mobili che immobili?
4)Esistono termini di prescrizione?
5)Sulla lista dei movimenti del libretto si vedono operazioni di prelievo anche posteriori alla data del decesso:sono valide? Al momento della morte le operazioni non sarebbero dovute essere autorizzate da tutti gli eredi?
La ringrazio.Attendo il vostro preventivo per effettuare il pagamento

 

RISPOSTA



Se tuo zio è morto senza lasciare alcun testamento, si applica, alla sua successione ereditaria, l'articolo 571, I comma, del codice civile, in materia di successione legittima.
In base alla suddetta norma,l'asse ereditario di tuo zio deve essere suddiviso come segue:

Ai nonni spetta il 50% del patrimonio ereditario;
Ai fratelli spetta il restante 50%, da dividere in quote uguali tra loro.

Dopo aver fatto questa breve ma essenziale premessa di carattere normativo, rispondo, in maniera specifica alle tue domande:

1) La successione legittima (ossia per legge, in assenza di testamento) non può avvenire in mancanza di un erede; se tuo padre è stato diseredato dalla successione ereditaria e dalla conseguente divisione dei beni (nel tuo caso, immobili, denaro e titoli azionari), deve citare in giudizio gli eredi che sono entrati in possesso dei beni dell'asse ereditario, in assenza di una legittima vocazione, diretta nei confronti di tutti coloro che ne avevano diritto.

2) Per conoscere il patrimonio intestato allo zio, al momento della morte, è necessario rivolgersi agli organi competenti, qualificandosi come eredi dello zio e quindi, persone legittimamente autorizzate alla conoscenza dei suoi dati patrimoniali: si tratta degli uffici dell'Agenzia delle entrate (ex ufficio del registro) e dell'Agenzia del territorio (ex ufficio della Conservatoria e del Catasto).

3) Tuo padre ha diritto ad una quota pari a 1/4 dell'intero asse ereditario (1/4 del denaro, 1/4 degli immobili, 1/4 dei titoli azionari).
Per ottenere tale quota, egli deve citare in giudizio gli altri eredi; è necessaria l'assistenza di un avvocato. A pronunciarsi, sarà il Tribunale, in composizione collegiale.

4) Il termine per citare in giudizio gli altri eredi è di 10 anni dall'apertura della successione (dalla morte di tuo zio).

5) Per quanto riguarda le operazioni poste in essere dopo la morte dello zio, è necessario conoscere il contenuto del contratto di apertura del libretto postale.
Ritengo che tali operazioni siano valide: il libretto è cointestato, quindi le operazioni possono essere poste in essere, disgiuntamente da tutti gli intestatari.
Il nonno quindi, non era obbligato a chiedere l'autorizzazione, a tutti gli eredi, per effettuare le suddette operazioni.
Generalmente, le Poste adottano questo regolamento, riguardo ai libretti postali cointestati.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Eredità e testamento- Testamento, quota di legittima e disponibile



 

Gentilissimo Avvocato...........,

Le invio la presente per porgerle un quesito riguardante la sucessione dei beni lasciati da mio padre. Mia madre è morta nel 1968.Mio padre il 2.11.2009. Siamo tre fratelli "X, Y (sono io), Z" Nel testamento è riportato:

"Oggi 31 dicembre 2005, sano di mente e in possesso delle mie facoltà mentali,

Dispongo quanto segue:

Lascio a "X" lascio l´ azienda commerciale osteria con cucina più i fabbricati compresi quelli ex Samassa.

A "Z" lascio il terreno (Broili) + assegno.

A "Y" lascio la casa vecchia e meta del del denaro che è nella Banca di Credito cooperativo Pordenonese.

L´ altra metà la lascio a "Z".

Il denaro che è nella Cassa di Risparmio sevirà a pagare le spese per i funerali e spese di divisione.

Se possibile vogliatevi bene

Firma del defunto." .

Il quesito che Le pongo, essendo la divisione dei beni completamente sbilanciata verso "X" (quello che viveva in casa con lui), è:

Doveva mio padre nominare che "a X lascio la sua quota legittima + la quota disponibile azienda commerciale osteria con cucina + i fabbricati compresi quelli ex Samassa" oppure è sufficiente come ha fatto e cioè, "a X lascio l´ azienda commerciale osteria con cucina più i fabbricati compresi quelli ex Samassa."?

In scondo luogo, doveva nominare me cioè "Y" come quello che riceve la legittima? Es.: "a Y lascio la legittima che consiste nella casa vecchia e metà del denaro che è nella Banca di credito cooperativo Pordenonese", oppure è sufficiente come ha fatto "a Y lascio la casa vecchia e meta del denaro che è nella Banca di Credito cooperativo Pordenonese"?

Dobbiamo tener presente che l´ attività commerciale era stata ceduta a mio fratello "X" per un valore di Euro 40.000 il 20.12.2005 (presumibilmente falsa vendita) ed il testamento dove veniva lasciata la stessa osteria con cucina fatto e depositato dal notaio in data 31.12.2005. In data 1.11.2004 aveva iniziato l´ attività di vendita di tabacchi e generi di monopolio e la licenza di tabacchino era stata ceduta in precedenza.(sempre presumibilmente falsa vendita però della quale non ho ancora l´ atto notarile e che provvederò entro breve).

Secondo lei posso impugnare tutto ciò? o perlomeno, che sarebbe la mia intenzione primaria, richiedere a mio fratello X, e se è possibile senza andare in giudizio il valore della parte che fraudolentemente ha sottratto?

cordialmente Y

 

RISPOSTA



Ai sensi dell'articolo 537, II comma del codice civile, la quota di legittima spettante ai figli, nella tua fattispecie, è pari a 2/3 dell'asse ereditario.
Tale quota deve essere suddivisa in parti uguali, tra i figli del " de cuius".
La quota disponibile quindi, è pari a 1/3.

In sintesi, ipotizziamo un asse ereditario pari a 99;

al figlio Y spetta una quota di legittima pari a 66 / 3 = 22
al figlio X spetta una quota di legittima pari a 22
al figlio Z spetta una quota di legittima pari a 22

La quota disponibile è pari a 33, quindi il figlio X, erede maggiormente beneficiato dal testamento, non può ricevere una quota ereditaria superiore a 55 (22, legittima + 33, disponibile).

I beni dell'asse ereditario si valutano secondo il loro valore di mercato, al momento dell'apertura della successione, ossia la morte di tuo padre.

Non è indispensabile che il defunto, nel testamento, abbia fatto esplicito riferimento alla quota di legittima ovvero alla quota disponibile; è importante che le suddetta proporzioni siano state rispettate, ossia che i fratelli abbiano ricevuto almeno una quota pari a 22/99 e che il fratello X non abbia ricevuto una quota superiore a 55/99.
L'espressione usata per attribuire le quote non ha alcuna rilevanza giuridica; contano i fatti !!! Controlla i valori di mercato dei beni dell'asse ereditario al momento della morte di tuo padre (puoi consultare, riguardo gli immobili, le banche dati immobiliari on line, come quelle pubblicate da Tecnocasa o Toscano Immobiliare, ad esempio) e calcola le singole quote, per capire se il testamento è annullabile.
Se non hai ricevuto la tua quota di legittima, devi impugnare il testamento, dinanzi al Tribunale del luogo dove si è aperta la successione ereditaria, al fine di integrare la porzione di eredità che ti spetta di diritto.

Le vendite false ovvero simulate, poste in essere a favore del fratello X, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, anche nel corso del processo per reintegrare la tua quota di legittima.
Tuo fratello non è obbligato, in assenza di citazione in giudizio, a renderti edotto della quota di patrimonio ereditario che è stata fraudolentemente sottratta.
Potrebbe tranquillamente negare ogni circostanza a lui sfavorevole, e tu non avresti gli strumenti giuridici necessari per accertare la verità; il giudice invece, disporrà le perizie che riterrà più opportune, al fine di verificare il reale accadimento dei fatti.
Se il giudice riscontrerà, nel corso del processo, l'intento fraudolento del fratello X, trasmetterà, successivamente, gli atti del processo alla Procura della Repubblica competente, per l'iscrizione nel registro degli indagati, per appropriazione indebita, del sig. X.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Eredità e testamento - Testamento olografo, donazione, vendita, quota di legittima



 

Egregio avocato,
sono coniugato con due figli, prima del matrimonio con la mia attuale moglie ho acquistato la casa dove viviamo; dopo il matrimonio abbiamo scelto il regime di separazione dei beni e a mia moglie ho fatto acquistare, intestandolo a lei, un piccolo immobile, (fin qui nessun problema... non è questo il problema).
Dal precedente matrimonio celebrato all´estero nel 1978 e poi trascritto in Italia, risolto con un divorzio addebitato alla mia ex moglie, è nato un figlio che ho regolarmente riconosciuto (credendo fosse mio, ma poi si è capito che non era così). La mia ex mi raggiunse circa un anno dopo sposati. Durante l´attesa ricevetti una lettera dattiloscritta che mi avvertiva della relazione di lei con un altro; ma non volli credere, pensai si trattasse di persone invidiose che volevano mettere zizzania tra noi. Ero anche molto ingenuo, ma dati gli ottimi rapporti con lei e con i genitori di lei che erano davvero molto contenti di me, non potevo mai dubitare.
Il figlio nacque in Italia circa 7 mesi e mezzo dopo l´arrivo! Pochi mesi dopo la nascita del bambino si volle recare nella sua terra e da allora non seppi mai più niente né di lei né del figlio, ma semplicemente due righe di un telegramma dove mi scrisse che non avrebbe fatto ritorno e che non avrebbe gradito un mio arrivo.
Dopo circa un anno, ottenuta la separazione legale e l´autorizzazione dal giudice per potermi recare all´estero, mi recai nel suo Paese e incontrai dei conoscenti. Mi dissero che viveva nella casa paterna e che aveva stretto con un uomo, che frequentava già prima di sposarci. Il comportamento, apparentemente senza motivi, unitamente a tutte le altre cose, mi hanno dato convinzione (che per me equivale a certezza) che quel figlio non fosse mio. Sono trascorsi più di 30 anni da quando andarono via. A suo tempo feci denuncia al Comune e anagraficamente furono iscritti come trasferiti all´estero. La vicenda si concluse con il divorzio; la sentenza pronunciò l´addebito alla mia ex, il figlio fu affidato a me senza dovere versare nessun assegno.
È naturale che i miei pochi beni, la casa e i depositi bancari e postali, oggi tutto a me intestato, vorrei lasciarli ai miei due figli e a mia moglie, che sono le persone che hanno diviso con me tutto il resto della vita e che sono la mia vera moglie e i miei veri figli!
Data la particolare situazione mi trovo in imbarazzo. Ritengo poco probabile che il primo figlio un giorno verrà a reclamare diritti, ma se anche fosse non vorrei fargli trovare la strada spianata. Soprattutto, senza un testamento, non vorrei che a mia morte i miei beni venissero bloccati per legge, essendo necessario il consenso di tutti gli eredi (es: che ai miei fosse impedito riscuotere i depositi e/o che un giorno fosse impedito vendere la casa) e che mia moglie e vorrei che i miei due figli ne potessero disporre. Cosa posso e cosa è meglio fare in vita per quanto sopra esposto?
1) Un testamento olografo dove dispongo la ripartizione dei beni ai miei familiari, senza citare nella ripartizione il primo figlio? Intanto, questo potrebbe bastare per aprire la successione, cioè intendo dire per far sì che i miei possano agire?
In caso negativo:
2) Una dichiarazione di morte presunta del primo figlio?
3) Un atto di donazione a mia moglie oppure ai miei due figli oppure a tutti e quattro?
4) Vendere adesso la casa a mia moglie, oppure ai miei due figli o a tutti e quattro?
5) Riscuotere adesso dalla banca e dalla Posta tutti depositi a me intestati e intestarli a mogli e figli?
Oppure, cos´altro mi consiglia di fare nell´interesse mio e dei miei familiari, possibilmente spendendo il meno possibile?
La ringrazio.

 

RISPOSTA



Devi vendere, prima di morire, la nuda proprietà di tutti i tuoi beni immobili a tua moglie ed ai tuoi figli (quelli veri), riservandoti, nell'atto di vendita, il diritto di usufrutto vitalizio.
Devi anche intestare, alla tua vera famiglia, tutti i tuoi risparmi, titoli, obbligazioni, azioni. Così facendo, alla tua morte, non si aprirà la tua successione ereditaria, in quanto il relativo asse ereditario (relictum) sarà inesistente; infatti, ti sarai spogliato di tutti i tuoi beni, in vita. Non essendoci successione ereditaria, né asse ereditario, il tuo primo figlio non avrà diritto ad alcuna quota di legittima ( ... semmai dovesse rivendicare, un giorno, diritti ereditari).
Un eventuale atto di donazione degli immobili, a favore della tua vera famiglia, potrebbe essere, un giorno, impugnato ed annullato dal tuo primo figlio. Non ti consiglio quindi, di porre in essere una donazione, ma un atto di vendita.
Stesso discorso per il testamento olografo che potrebbe essere impugnato, in quanto stipulato in violazione delle norme che regolano la quota di legittima a favore del figlio del "de cuius".
L'ipotesi di cui al punto 2 (dichiarazione di morte presunta) non sortirebbe alcun effetto, una volta dimostrato che il primo figlio, in realtà, è ancora vivo.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Eredità e testamento - Testamento, quota di legittima al coniuge e quota disponibile



 

Vorrei alcune informazioni in campo del diritto testamentario e cioè sapere se una coppia sposata ma senza figli può decidere tramite testamento di lasciare tutti i propri beni ad un nipote solo ed escludere tutti gli altri o anche in questa situazione esiste una quota di legittima o comunque una parte del proprio patrimonio di cui nn possono disporre come vogliono ma va di diritto ai propri fratelli/sorelle?
grazie

 

RISPOSTA



Ai sensi dell'articolo 536, I comma del codice civile, i soggetti a favore dei quali la legge riserva una quota di legittima sono il coniuge, i figli naturali/legittimi, gli ascendenti (i genitori se sono ancora in vita).
Ai sensi dell'articolo 540, I comma, al coniuge spetta una quota di legittima, pari a 1/2 dell'asse ereditario.
Nello stipulare il testamento, dopo avere destinato la metà del vostro patrimonio al coniuge, avrete facoltà di destinare liberamente la relativa quota disponibile (pari al 50% dell'asse ereditario).
Potete destinare la quota di riserva ad un vostro nipote, così come ad un amico ovvero ad un'associazione di volontariato. Avete piena facoltà di nominare i vostri eredi.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Eredità e testamento - Quota di legittima e indagini bancarie



 

Salve, mia nonna è deceduta il 22/05/2002,lascia tre figli, mia madre Laura, mio zio Giulio e mia zia Luigia. Aveva un solo immobile in Roma che, nell'acquistarlo nel 1954,intestò direttamente a mio zio Giulio riservandosi l'usufrutto. In seguito a ciò disse a mio zio che lui aveva già la casa e che tutti i soldi che sarebbe riuscita a risparmiare sarebbero stati per le due figlie.Sarò breve;nel 1993 mia nonna, che già aveva ampiamente dimostrato un debole per mia zia Luigia, prese la palla al balzo e per un futilissimo motivo litigò con mia madre trovando così la scusa per escluderla dai passati propositi.Aveva due libretti postali, uno per figlia, dove avrebbe diviso i soldi ma dopo qualche anno ci fece sapere che aveva chiuso quello di mia madre. Abbiamo saputo poi che aveva aperto un conto corrente bancario che forse era cointestato con mia zia, sul quale avrebbe riversato tutti i suoi risparmi. Si ammalò gravemente e noi, nonostante tutto l'accaduto volto all'esclusione di mia madre, decidemmo di assisterla e lei metteva a disposizione la sua pensione per le spese che occorrevano, pensione che portava sempre mia zia come amministratrice delle sue sostanze. Alla sua morte mia zia si presenta da mio zio con due libretti postali ciascuno di euro 2.500,00 dicendo che era quello che aveva lasciato la madre. Mia zia ha pensato bene di chiudere tutti i rapporti con i fratelli e non ha mai fatto sapere niente a nessuno di quel famoso conto corrente. LA MIA DOMANDA E' QUESTA: NON ESSENDO TRASCORSI ANCORA I DIECI ANNI DALLA MORTE DI MIA NONNA, PUO' MIA MADRE ,COME FIGLIA LEGITTIMA E QUINDI POTENZIALE EREDE, NOMINARE UN LEGALE AL FINE DI COMPIERE UN INDAGINE BANCARIA E POSTALE PER SAPERE CHE FINE HANNO FATTO I RISPARMI DI UNA VITA DI MIA NONNA? E SE SI, PUO' EVENTUALMENTE ESPERIRE UN'AZIONE PER AVERE CIO' CHE LE SAREBBE SPETTATO? GRAZIE FIN DA ORA PER LA VOSTRA RISPOSTA.

 

RISPOSTA



Tua madre, in quanto figlia legittima e soggetto legittimario (ha diritto alla quota di legittima, calcolata sull'asse ereditario della nonna deceduta), ha diritto di citare in giudizio i suoi fratelli, per chiedere al Tribunale, la reintegrazione della sua quota di legittima, oltre alle indagini bancarie/finanziarie sull'asse ereditario della defunta.
Il termine decennale di prescrizione non è ancora trascorso.

Ai sensi dell'articolo 537, II comma del codice civile, tua madre ha diritto alla quota di legittima pari al 22,22% dell'asse ereditario di tua nonna.
Per determinare l'asse ereditario del "de cuius", saranno necessarie le indagini bancarie sui libretti e sui rapporti di conto corrente intestati alla nonna ovvero cointestati con gli altri eredi. Il Tribunale, nel corso del processo per la reintegrazione della quota di legittima di tua madre, nominerà un consulente tecnico d'ufficio che procederà alle suddette indagini ed in seguito, provvederà a redigere una relazione completa.
Il consulente provvederà ad accertare i motivi per cui determinati rapporti di conto correnti sono stati chiusi ed inoltre, verificherà il titolo giuridico alla base dei bonifici effettuati da tua nonna.
Le indagini bancarie sono necessarie per calcolare la quota di legittima dovuta e, pertanto, saranno necessariamente disposte dall'autorità giudiziaria.
Il consulente, laddove dovesse ravvisare gli estremi del reato di appropriazione indebita, trasmetterà il fascicolo alla Procura della Repubblica competente, per il compimento delle indagini previste dalla legge.

Allego l'articolo 537 del codice civile, in materia di riserva a favore dei figli legittimi e naturali.

[I]. Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.

[II]. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.

[III]. I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali (Art. 542 comma 3, 566 comma 2).

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Eredità e testamento - Collazione d'immobile, donazione, compravendita



 

Buongiorno,
i miei genitori abitano in una villetta a schiera con la possibilità di alzare sottotetto e dividerla in 2 appartamenti con 2 ingressi indipendenti.Per le modifiche mi accollerei le spese vendendo l'appartamento di proprietà in comunione con mia moglie.Ho 1 fratello e 2 sorelle che sono d'accordo alla donazione del piano 1 + innalzamento e sistemazione appartamento dei miei,piano terra e taverna,a mie spese. La domanda è:
intestando la casa a me e mia moglie,in percentuale,rimarrà di nostra proprietà e basta o c'è la possibilità che un domani qualcuno,fratello,sorelle o nipoti,possano pretendere una loro parte e se gli spetterebbe?
Vi porgo la domanda in quanto ho sentito che può succedere x i primi 20 anni.

 

RISPOSTA



Attenzione: con quale negozio giuridico, i tuoi genitori intendono intestare la casa ristrutturata a te ed a tua moglie? Con una donazione o con una compravendita?
Perchè in caso di donazione, al momento della morte dei tuoi genitori, gli altri fratelli, in quanto aventi diritto alla quota di legittima, potrebbero impugnare la donazione, al fine di soddisfare i loro diritti ereditari (il termine non è ventennale, ma è di dieci anni dall'apertura della successione, ossia la morte del de cuius).
La donazione potrebbe essere annullata dal Tribunale, su richiesta dei tuoi fratelli, a prescindere dalla spese da te sostenute, per la ristrutturazione dell'immobile. I costi da te sopportati sarebbero giuridicamente irrilevanti. I tuoi fratelli acconsentono, in questo momento, alla donazione; avrai il loro consenso, dopo la morte dei tuoi genitori !!??

In caso di donazione dell'immobile, al momento della morte dei tuoi genitori infatti, sarà necessario procedere ad una particolare operazione algebrica, denominata dal codice civile, COLLAZIONE.

Si tratta di un istituto peculiare alla divisione ereditaria. Essa, come indica la parola stessa dal latino "cum fero", è l’atto con il quale i discendenti e il coniuge del "de cuius" che accettano l’eredità, conferiscono nell’asse ereditario (in natura o per imputazione in denaro) quanto ricevuto dal defunto in donazione.
Secondo l’opinione espressa dalla Suprema Corte di Cassazione, l’istituto della collazione trova il suo fondamento nella presunzione che il "de cuius", facendo in vita donazioni ai figli ed al coniuge, abbia semplicemente voluto compiere delle attribuzioni patrimoniali gratuite in anticipo sulla futura successione. Pertanto, la collazione serve a rimuovere la disparità di trattamento che le donazioni creerebbero ed a ristabilire la situazione di eguaglianza tra coeredi. In tal modo la Corte ha fatto proprio il convincimento che ravvisa il fondamento della collazione nella corrente valutazione sociale della donazione fatta agli eredi necessari (figli e coniuge), come anticipazione di eredità, cioè come anticipazione di quanto loro spettante sulla successione. Al momento della morte del disponente, quindi, il bene donato dovrà essere considerato quale acconto, se non addirittura come saldo, della quota ereditaria.
La collazione comporta, all’apertura della successione, una risoluzione o revocazione legale della donazione effettuata e, conseguentemente, il bene donato (denaro) rientra immediatamente (ossia senza atto di trasferimento) nella comunione dei coeredi; nel caso in cui la collazione avviene per imputazione, rientra in comunione non il bene donato, ma il suo valore (nel caso di donazione di immobili, ad esempio).
La giurisprudenza prevalente ritiene che l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda degli eredi condividenti.
La collazione produce l’effetto pratico di aumentare realmente l’asse ereditario da dividere. Per regola generale sono oggetto di collazione, e quindi di conferimento, tutti i beni donati in vita dal "de cuius" al proprio discendente o al coniuge. Infatti l’art. 737 cod. civ. sancisce che il discendente o il coniuge deve conferire “ tutto ciò che ha ricevuto dal defunto in donazione, direttamente o indirettamente”.

Tanto premesso, la legge prevede un'unica modalità per intestare un immobile ad un figlio, senza incorrere negli inconvenienti dell'istituto della collazione: vendere l'immobile al figlio ed a sua moglie, con un normale atto di vendita, a rogito di un notaio.
Il bene venduto dal genitore al figlio, non è soggetto a collazione e non può essere impugnato dagli altri eredi, aventi diritto alla quota di legittima, successivamente all'apertura della successione.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Eredità e testamento - Successione dei cugini. Testamento e quota di legittima



 

Siamo 5 cugini, uno di questi è in fin di vita. Sapete dirmi come si dividono l'eredità gli altri quattro se viene a mancare quello che è in condizioni molto precarie , con e senza testamento ?
Preciso che noi quattro cugini siamo gli unici parenti e che le proprietà del cugino morente sono: una casa , due conti correnti bancari, titoli in deposito agli istituti di credito, gioelli in cassette di sicurezza.
Attendo la vostra richiesta . grazie

 

RISPOSTA



Ai sensi dell'articolo 572 del codice civile, in mancanza di testamento, la norma da applicare risulta essere la seguente:

Art. 572 Successione di altri parenti

Se alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, né altri ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.


L'asse ereditario del cugino morente sarà suddiviso in parti uguali tra i suoi quattro cugini; l'appartamento cadrà in comunione ereditaria e, in seguito, sarà assegnato ad un erede che provvederà a versare un conguaglio in denaro agli altri cugini, ovvero sarà venduto ad un terzo.
In caso di vendita dell'immobile, il ricavato sarà suddiviso tra tutti gli eredi.
Le modalità dell'assegnazione ovvero della vendita dell'immobile saranno decise di comune accordo tra gli eredi ovvero saranno determinate dal tribunale, su ricorso di uno o più eredi (in caso di disaccordo dei cugini chiamati all'eredità).

Il cugino morente può disporre liberamente, con testamento, del suo patrimonio.
I cugini non sono soggetti legittimari, ai sensi dell'articolo 536 del codice civile: hanno diritto alla quota di legittima, soltanto i figli, il coniuge ed i genitori del defunto.
In mancanza di legittimari, il cugino morente potrebbe disporre di tutti i suoi beni, nei confronti di un suo conoscente, di una associazione di volontariato, ovvero a favore di un solo cugino, diseredando completamente gli altri suoi parenti.
Rientra pienamente nelle sue facoltà.
Cordiali saluti.

 

Eredità e testamento - Divisione ereditaria e vendita dell'appartamento in comunione



 

Buongiorno, vi scrivo per una consulenza legata ad una vendita di un immobile derivato da un'eredità, vi racconto brevemente la storia.
In una famiglia composta da: padre (lavoratore), madre (casalinga) e figlia (maggiorenne e lavoratrice) con casa di proprietà a Tor Vergata (Roma), cointestata al 50% tra i due genitori, del valore ad oggi di 330.000 euro stimati da Tecnocasa, di cui un residuo di mutuo di circa 50.000 euro, viene a mancare il padre 1 anno fa circa.
Ad oggi dopo la successione, seguita da un commercialista, l'immobile risulta diviso per proprietà in 75% alla madre e 25% alla figlia (e allo stesso modo la rata del mutuo, giusto?).
il mutuo da un anno fa ad oggi è stato pagato dai vecchi datori di lavoro del padre per meritocrazia e si parte da gennaio 2010 a pagarlo madre e figlia; la rata mutuo è di circa 600€ e la madre prende di pensione di vedova circa 550€ e la figlia ha un contratto indeterminato con paga di 1300€.
La madre si è trasferita poco dopo la morte del marito da un suo zio ricco, che vive in una villa di proprietà a Capena, lasciando la figlia sola in una casa di 90 mq circa ed io a volte dormo da lei.
Fra 6 mesi io e questa ragazza ci sposiamo e l'idea nostra era vendere la casa, saldare la rimanenza del mutuo e con la sua parte (25%), unendo risparmi ed altri soldi donati dai miei genitori, accendere un mutuo nostro per una casa nostra.
Così facendo resterebbe un'ottima fetta alla madre con cui potrebbe tranquillamente comprarsi un'altra casa (anche nuova!) più piccola, come appoggio nella vecchia zona di residenza dato che una volta ogni 2 settimane scende giù per salutare le amiche e fare altri giri di sua competenza, anche se secondo noi tutti non ne avrebbe il bisogno non essendo così ricchi da comprare case e case!
Noi abbiamo trovato un cantiere al quale siamo fortemente interessati, la consegna è prevista fra 2 anni, lasciando così a tutti e 3 tutto il tempo di gestire la vendita dell'appartamento, sposarci io e la ragazza, aiutare la madre nella ricerca della sua nuova casa; considerando pure il vantaggio di dilazionare al meglio le prime rate della nostra nuova casa (su cantiere), acquistare su carta con i relativi vantaggi e sfruttare i prezzi bassi che oggi offre il mercato per acquistare, mentre mettere in vendita l'immobile a Tor Vergata fra 1 anno circa con l'eventuale rialzo del mercato immobiliare che tutti narrano.
La madre fino a pochi giorni fa era completamente d'accordo tanto che è stata lei inizialmente a spingerci nel vedere case, far valutare l'appartamento, fare preventivi con le finanziarie per il nostro (mio e della compagna) mutuo.. e tutto combacia alla perfezione! Pochi giorni fa, prima di dare i primi 5000 euro per la prenotazione della casa su cantiere, la madre ci ha ripensato e non vuole darci l'ok per vendere l'appartamento con la scusa che ad oggi vale meno di quello che dovrebbe (non capendo che comunque verrebbe venduto fra 1 anno e mezzo abbondante). Logico che prima di impegnarci con le prime rate legate alla prenotazione della nuova costruzione vogliamo essere certi che la madre sia d´accordo (anche se poi magari col tempo, ora che è pronta la casa nuova la madre avrà ricambiato idea).
Il discorso è che, anche se potrebbe essere un buon investimento, non va visto da questo lato, ma dal lato della necessità (vendere per dividere i propri averi e farci una famiglia), unito al fatto che per logica bisognerebbe seguire più i tempi, modi e luoghi legati alla figlia che lavora e che quindi impone una scelta di una casa legata alla zona di competenza (non si compra una casa a Roma nord, che magari costa meno, se si lavora a Roma sud! E si è legati anche dai tempi e spese del matrimonio) e che dovrà accendersi un mutuo; piuttosto che la madre che non è vincolata da luoghi o bisogni impellenti (dato che non ha un impegno paragonabile ad un lavoro fisso e ha comunque un tetto di una villa dove abitare a Capena su sua scelta!) e cadrebbe comunque bene ritrovandosi un´altra casa tutta sua e con magari una rimanenza economica nelle tasche; e per non dire che la madre da sola non ce la farebbe a pagare il 75% della rata mutuo considerando che ha anche altre spese come la macchina e altre faccende!

Da qui le domande:

1) È corretto dire che se ad oggi l´appartamento risulta diviso in 75% alla madre e 25% alla figlia, anche la rata del mutuo è così ripartita?

2) La madre, nonostante abbia il 75% dell´immobile contro il 25% della figlia, è obbligata a vendere o pagare alla figlia l´importo di sua competenza?

3) Se la madre non fosse obbligata, può la figlia obbligarla in qualche modo?

4) Se si come si agisce esattamente (giudice di pace, avvocato, tribunale)?

5) Se avete dei consigli o delle informazioni utili in merito legate alla vostra esperienza sono ben accetti!

 

RISPOSTA



RISPOSTA Rispondo alle tue domande:

1) Sì, è corretto dividere la rata del mutuo, in proporzione alla quota ereditata. L'asse ereditario è stato correttamente suddiviso.

2/3/4/5) In materia di proprietà in comunione, la legge prevede quanto segue: ai sensi dell'articolo 1109, III comma del codice civile, "è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione e di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni".
La norma riguarda gli atti di amministrazione, nell'ambito della comunione di un bene immobile.
La sua interpretazione è semplice ed evidente: non è possibile vendere l'intero appartamento, senza il consenso di tutti i comproprietari.
In materia di comunione ereditaria, il codice civile prevede una norma specifica che deroga alla regola generale.
L’art. 720 del codice civile infatti, prevede che, se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera massa non può farsi senza il loro frazionamento, essi devono essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nella porzione di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto.

Per “comoda divisibilità” si intende non tanto la mera possibilità di una materiale ripartizione dell’immobile tra gli aventi diritto, quanto la sua concreta attitudine ad una ripartizione da cui derivi a ciascun partecipante, o gruppo di partecipanti, un bene il quale perda il minimo possibile dell'originario valore e non abbia neppure a subire particolari limitazioni funzionali o condizionamenti.

Occorre, infatti, evitare che rimanga in qualche modo pregiudicato l'originario valore dell'immobile, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero (Cass. 1993 n. 8805; Cass. 1985 n. 2305; Cass.1987 n. 4233). L’esigenza è di far sì che porzioni ottenute nell’insieme raggiungano il valore originario del bene indiviso, senza dispersione di ricchezza.

Così, ad esempio, si ha comoda divisibilità allorquando i diversi beni risultanti dal frazionamento, anche se di modeste dimensioni, risultino sufficientemente spaziosi, ed allorquando non si costituiscano servitù a carico di nessuna delle porzioni (per esempio nel caso in cui ciascuna porzione di appartamento sia dotata di autonomo ingresso).

Del pari, esclude la comoda divisibilità la necessità di affrontare spese eccessivamente gravose per rendere autonome le porzioni, in rapporto al risultato che si persegue e, quindi, innanzitutto con riferimento al valore del bene.

Tanto premesso e ritenuto

1) l'immobile ereditato non è comodamente divisibile, ai sensi dell'articolo 720 e della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

2) il maggiore quotista dell'appartamento (ossia tua madre che ha il 75% dell'immobile) può avanzare richiesta di attribuzione del bene indivisibile; nulla vieta al comproprietario di minoranza (la figlia, titolare del 25%) di chiedere l'attribuzione del bene, atteso che (come ritenuto da Cass. 31.5.1961) il criterio dell'attribuzione del bene, al comproprietario che ha la titolarità della maggior quota, ha rilevanza soltanto se si tratta di scegliere tra più richieste.

3) ad ogni modo, l'immobile deve essere attribuito soltanto ad un erede (la madre o la figlia) ovvero essere venduto ed il ricavato deve essere suddiviso "pro-quota".

4) in caso di attribuzione del bene ad un erede, si farà ricorso al conguaglio in denaro, per rispettare la giusta determinazione delle quote ereditarie. Ai sensi dell’art. 728 del codice civile, l’ineguaglianza in natura nelle porzioni si corregge imponendo il pagamento di una somma di denaro nella misura necessaria a correggere la sproporzione.
Il conguaglio costituisce un debito di valore che deve essere adeguato anche d’ufficio alla stregua della lievitazione del mercato immobiliare e dell’aumento ISTAT.

5) se tua madre si dovesse rifiutare di chiedere l'attribuzione del bene, con relativo conguaglio a tuo favore, la stessa sarà obbligata a vendere l'appartamento ed a dividere in proporzione il ricavato. Non ha facoltà di opporsi alla vendita; in caso di rifiuto, devi presentare ricorso al Tribunale.
L'autorità giudiziaria determinerà i tempi e le modalità della vendita del bene e della divisione del ricavato.

6) la figlia può chiedere l'attribuzione del bene, pagando il relativo conguaglio alla madre e, successivamente, vendere ad un terzo l'intero immobile. L'immobile sarà attribuito alla figlia, nel caso in cui quest'ultima sia l'unico erede a presentare domanda di assegnazione. Nel caso di richiesta di attribuzione da parte di entrambi gli eredi, l'immobile sarà attribuito alla madre che è titolare del 70% del bene.

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 
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