Fisco e tasse on line

Fisco e tasse - Compravendita immobiliare ed evasione fiscale



 

Buona sera, la domanda che vorrei porLe e' la seguente: In un contratto di compravendita di immobile, il venditore dichiara di essere indagato per evasione fiscale, Il passaggio di proprieta' puo' essere invalidato,nel caso di condanna del venditore medesimo?
grazie e cordiali saluti

 

RISPOSTA



Assolutamente no; non dobbiamo confondere il profilo civilistico del contratto di compravendita immobiliare, con l'aspetto pubblicistico della pretesa tributaria dello Stato, nei confronti del venditore.
Il passaggio di proprietà non può essere invalidato nemmeno in caso di condanna o di emissione di avviso di accertamento definitivo, da parte dell'Agenzia delle Entrate. Non può essere invalidato nemmeno nell'eventualità in cui, a rogito, sia stato indicato un importo inferiore al corrispettivo reale (vi consiglio di non farlo, visto che è in corso un indagine fiscale).
In quest'ultima eventualità, sia il venditore che l'acquirente dovranno versare all'erario le maggiori imposte dovute (IRPEF IVA e registro) ma il contratto di compravendita conserverà tutti i suoi effetti.

 

Fisco e tasse - Cartella esattoriale e responsabilità professionale del commercialista



 

Con questa mia domanda vorrei sapere se è possibile aver risarcimento danni dal mio commercialista.
L'anno scorso mi e arrivata per raccomandata un avviso di pagamento dall'Ufficio delle Entrate di un pagamento di € 9000/00 circa per il modello 730 dell'anno 2004/ riferendosi all'anno 2003.Ho portato la lettera al commercialista che ha redatto il Mod.730, e dopo qualche mesetto mi ha informato che aveva sistemato il tutto e che avrei ricevuto dall'ufficio delle Entrate qualche risposta. Invece nel mese di dicembre di quest'anno mi è arrivata la cartella esattoriale raddoppiata della somma, perchè non era stato presentato nessun ricorso dal commercialista.
Chiedo se è possibile ottenere qualche risarcimento.
Nell'attesa di qualche risposta cordialmente saluto.
Salvo

 

RISPOSTA



Il professionista risponde dei danni cagionati dalla sua imperizia, in caso di colpa grave.
Ritengo che, nella tua fattispecie, siano presenti tutti gli estremi per configurare l'estrema gravità della colpa professionale del tuo commercialista che, non presentando nei termini il ricorso contro l'avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia delle Entrate, ha lasciato scadere i sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, previsti dalla legge per beneficiare, in caso di pagamento dell'importo accertato, della riduzione delle sanzioni ad 1/8.

Occorre tuttavia, quantificare il danno da risarcire: l'importo è pari all'aumento delle sanzioni amministrative dovute, a seguito del compimento del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, oltre che ai maggiori interessi, calcolati secondo il tasso d'interesse legale, attualmente in vigore.
Facciamo un esempio.
Se nell'avviso di accertamento, la sanzione da pagare era pari a 100 euro, il danno cagionato dal commercialista è pari a 700 euro (la sanzione di 100 euro era stata già ridotta a 1/8; l'intera sanzione amministativa è pari a 800 euro, quindi il maggior importo, indicato nella cartella di pagamento, è pari a 700 euro più interessi).
La maggiore imposta, dovuta all'erario, invece, non va considerata ai fini della determinazione del danno da risarcire; l'importo dell'imposta non è infatti aumentato, a seguito della decorrenza del termine previsto per il consolidamento e l'inoppugnabilità dell'atto (sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento).
Cordiali saluti.

 

Fisco e tasse - Regime fiscale agevolato sostitutivo per nuove iniziative produttive



 

Salve, mi chiamo Alessia e sono una giovane libero professionista che sta per aprire la partita iva(ho scelto il regime agevolato per le nuove attività)operazione resasi necessaria per potermi iscrivere alla cassa di previdenza.Vorrei avviare un'attività autonoma disponendo di un locale casa/studio di cui avvalermi.Il problema è questo: non ho ancora una mia clientela e finchè non l'avrò non disporrò di archivi documentali nè di fascicoli, non potrò emettere fatture e non potrò dimostrare l'effettivo esercizio della professione.In secondo luogo sono in stato iniziale di gravidanza e tra qualche mese potrei avere la necessità di stare a riposo lontana dall'attività lavorativa.Il punto è quali sono i requisiti minimi che dovrà avere il mio studio ancora in "costruzione" per superare eventuali controlli? Il fatto di astenermi dall'attività per alcuni mesi mi esonera da qualche adempimento?Grazie.

 

RISPOSTA



Ritengo necessario innanzittutto, per rispondere in maniera esauriente alle tue domande, delineare i tratti essenziali del regime agevolato per le nuove attività.
Il lavoratore autonomo/imprenditore che inizia una nuova attività, può beneficiare di un regime fiscale agevolato, previsto per le persone fisiche ed imprese familiari che avviano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.

Il vantaggio fondamentale del regime agevolato consiste nelll'applicazione, per il primo periodo d’imposta e per i due successivi, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 10%. Il regime agevolato prevede inoltre una serie di semplificazioni contabili.

Requisiti

Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:

1) il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un’impresa familiare;
2) il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare;
3) l’attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un’altra attività svolta precedentemente, in forma di lavoro dipendente (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
4) è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o di ricavi non oltre un determinato ammontare.
Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere:
a) per i lavoratori autonomi, non superiore a 30.987,41 euro;
b) per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, deve essere:
per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi,
per le imprese aventi ad oggetto altre attività, non superiore a 61.974,83 euro;
5) occorre, infine, adempiere regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Vantaggi

Per chi sceglie di avvalersi del regime fiscale agevolato, le agevolazioni consistono in:
1) riduzione del carico fiscale. E' prevista una tassazione forfetaria del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%.
L’imposta è sostitutiva solo dell’Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell’acconto annuale dell’IVA).
2) semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l’esonero dai seguenti obblighi contabili:
a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell’imposta sul valore aggiunto (Iva);
b) liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva;

N.B. Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l’Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l’obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali.
In estrema sintesi, restano fermi i seguenti obblighi:

* conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
* fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
* presentazione delle dichiarazioni annuali;
* versamento annuale dell'IVA, sul quale non sono dovuti interessi;
* versamento dell'acconto e del saldo dell'IRAP;
* versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell'IRAP;
* tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta.

Non sono ammesse deduzioni per carichi di famiglia, deduzioni e detrazioni per oneri, a meno che non siano registrati redditi di altra natura. I contributi previdenziali non sono deducibili dal reddito su cui si applica l'imposta sostitutiva.

Coloro che optano per il regime in esame sono soggetti agli studi di settore, ad esclusione del primo periodo d'imposta in cui viene iniziata l'attività.

3) concessione di un credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che si dotano di computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% del loro costo con il limite massimo di 309,87 euro;

4) non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d’acconto;

5) assistenza gratuita fornita direttamente dall’Agenzia delle Entrate (Servizio di Tutor): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell’UNICO (dichiarazione dei redditi, liquidazione dei tributi, ecc.).

Durata e comunicazione dell’opzione

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d’imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi.

I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l’apposito modello:

a) in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività;
b) entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio attività;
c) entro 30 giorni dall’inizio del periodo d’imposta (per i due periodi d’imposta successivi a quello d’inizio).

La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d’imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all’Agenzia delle Entrate anche l’assistenza fiscale nell’adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto Servizio di Tutor)

Decadenza

L’unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma.

In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) dal periodo d’imposta successivo, nel caso in cui siano superati i limiti di ricavi e compensi di 30.987,41 e/o di 61.974,83 euro, ma non oltre il 50% (e quindi fino a 46.481,12 e/o 92.962,24 euro);

N.B. In pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell’agevolazione per l’anno in cui si è verificato;

b) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.

Fatte queste brevi ed essenziali premesse, rispondo alle tue domande.

Non sono previsti controlli, né sanzioni amministrative nel caso in cui tu non riesca ad effettuare delle tue prestazioni nei confronti di clienti.
Nella malaugurata ipotesi, in cui tu non dovessi riuscire a "trovare" nemmeno un cliente, nel corso di un intero anno d'imposta, presenterai esclusivamente le dichiarazioni dei redditi a zero e non pagherai alcuna imposta (I.I.D.D., Iva, Irap).
E' essenziale, esclusivamente, non superare il plafond relativo ai compensi/ricavi annuali; in caso di compensi pari a zero non sorge nessun controllo, né obbligo giuridico.
A conferma di quello che ti ho detto, relativamente al primo anno di attività, non si applicano gli studi di settore; nel caso di non normale svolgimento dell'attività, negli anni successivi al primo, a causa di maternità/gravidanza, gli studi di settore continueranno ad essere inapplicabili.
Per dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività, in caso di verifica di "esistenza fisica", da parte dell'Agenzia delle Entrate, è necessario avere una struttura organizzata (computer, scrivania, armadietto) e delle fatture di acquisto, relative alla cancelleria ad esempio.
L'attività esiste a prescindere dalla presenza di clientela.
Circa la gravidanza, relativamente al primo anno di attività, non sono previsti ulteriori esoneri dagli adempimenti fiscali e contributivi.
Le previsioni relative al regime agevolato non si modificano per la circostanza della gravidanza: se non avrai clienti, non emetterai fatture e presenterai le dichiarazioni dei redditi a zero. Non hai nulla da temere; non si tratta di evasione fiscale !!!
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Fisco e tasse - Tassazione e deducibilità dell’assegno di mantenimento versato al coniuge separato



 

Spett.le avvocato

di seguito vengo in breve a spiegarVi il mio problema.

In sede di separazione io e la mia ex moglie avevamo convenuto un mantenimento di Euro 160 " al netto delle imposizioni fiscali".

Ella, ha sempre sostenuto che in virtù della precisazione "al netto delle imposizioni fiscali" dovevo corrisporle oltre al mantenimento anche l'IRPEF che ella pagava per le somme da me ricevute quale, appunto, mantenimento.

Per i primi due anni (2003 e 2004) sono sottostato a questa condizione. Tra l'altro proprio per quei due anni avevo messo anche io in deduzione dai miei redditi il mantenimento al coniuge.

Stanco di questo, da me considerato, sopruso, per gli anni a seguire, gli ho versato solo il mantenimento, evitando di metterlo in deduzione dai miei redditi.

Attualmente siamo divorziati ed abbiamo concordato la revoca dell'assegno di mantenimento.

Ieri ricevo lettera dal avvocato della mia ex, con la quale mi chiede di versarle la cifra di Euro 2467,20 ammontante, a suo dire, all'IRPEF da ella pagata negli anni 2005,2006,2007,2008 a titolo degli assegni da me percepiti.

Anticipandole che è la prima volta che sento parlare di IRPEF accoppiato al mantenimento i quesiti che Le sottopongo sono :

1) la richiesta è lecita?

2) qualora lo fosse, devo pagare ciò che chiede o è meglio far fare una verifica da un commercialista sull'equità della cifra? (la mia ex è appunto una commercialista).

3) se lo fosse ed io non volessi comunque pagarla cosa potrebbe succedere?

All'uopo allego copia di:
- lettera dell'avvocato
- omologa della separazione
- omologa del divorzio.
(Sono costretto ad inviarvi gli allegati in più mails in quanto il sistema non mi consente farlo in una sembra perchè troppo pesanti, spero che ciò non comporti problemi. )
Sperando di esser stato esaustivo, in attesa di riscontro e relativa richiesta di preventivo porgo i più cordiali saluti.

 

RISPOSTA



Non si è trattato di un sopruso subito, ma del legittimo adempimento di un obbligo, previsto nelle condizioni della separazione legale dei coniugi. Al punto 3 del verbale di udienza, il marito si impegna a versare mensilmente l’assegno di mantenimento al coniuge; per determinare l’entità dell’assegno, si fa riferimento ad un importo calcolato al netto delle tasse, tuttavia, il marito è comunque obbligato a versare il mantenimento, al lordo dell’imposizione fiscale.
Obbligarsi a versare “la somma di euro 160,00 al netto delle imposizioni fiscali” equivale a dire “obbligarsi a versare la somma complessiva lorda di 177,78 (160 imponibile + 17,78 imposta, ipotizzando un aliquota del 10%)”.
La circostanza per cui i coniugi hanno fatto riferimento, nel verbale di udienza, ad un importo calcolato al netto delle imposte (IRPEF), non esenta il marito, obbligato al versamento, a corrispondere alla moglie, l’importo comprensivo delle tasse dovute (un importo quindi, necessariamente superiore ai 160,00 euro, variabile in ragione del reddito complessivo di tua moglie, essendo, l’IRPEF, un’imposta progressiva sul reddito globale della persona fisica, calcolata secondo determinati scaglioni).
Tua moglie è obbligata a versare l’IRPEF, sull’importo percepito a titolo di mantenimento, in quanto detti assegni periodici costituiscono, per il coniuge che ne beneficia, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e “si presumono percepiti, salvo propria contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli” (artt. 50, comma 1, lett. i) e 52, comma 1, lett. c), del Testo unico imposte sui redditi).
Specularmene, le somme versate a titolo di mantenimento dal marito, sono parimenti deducibili dal reddito del coniuge obbligato, con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (modello Unico o modello 730).
Ai fini della deducibilità e dell’imponibilità delle somme in questione, è richiesto dalla legge che la misura e la periodicità di corresponsione delle stesse, risultino dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Premesso quindi, che sei obbligato al rimborso dell’IRPEF che tua moglie ha dovuto anticipare all’erario, relativamente agli assegni di mantenimento percepiti “al netto delle imposte”, per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007, 2008, è necessario fare alcune considerazioni in merito al calcolo dell’imposta che ti è stata richiesta dall’avvocato della signora.
Non conoscendo il reddito complessivo della signora (reddito da lavoro autonomo, d’impresa, da fabbricati, da lavoro dipendente), essendo, l’IRPEF, un’imposta calcolata in base a scaglioni ad aliquota progressiva, non sono in grado di pronunciarmi sulla correttezza del calcolo. Vorrei evidenziare che, relativamente ai vari anni d’imposta, l’IRPEF è stata calcolata, applicando diverse aliquote:

2005 24%

2006 28%

2007 27%

2008 27%

Delle due l’una: o il calcolo delle imposte è errato oppure tua moglie ha percepito altri redditi, di importo diverso, nei suddetti anni d’imposta.

Ad ogni modo, il prospetto redatto dall’avvocato della signora è incompleto: tua moglie deve indicare l’aliquota d’imposta applicata, per calcolare l’IRPEF richiesta, ed il reddito complessivo annuale percepito.
La somma richiesta deve essere giustificata, alla luce di queste fondamentali precisazioni; in mancanza non devi versare nulla, perché hai diritto di conoscere il procedimento di calcolo, in maniera più dettagliata.
Rispondo alla tua ultima domanda: nell’ipotesi in cui non dovessi versare l’IRPEF richiesta a rimborso, tua moglie soddisferà il suo credito con un procedimento di espropriazione forzata. Provvederà a far pignorare i tuoi beni immobili, mobili registrati ovvero il quinto del tuo stipendio.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per determinare l’esatto importo dell’IRPEF dovuta.
Cordiali saluti.

 

Fisco e tasse - Trasferimento di residenza e aggravio di imposta. Nucleo familiare



 

Buongiorno,
per motivi di lavoro, dovrei trasferirmi in un'altra provincia, per contenere le spese, avtei la possibilita' di essere ospitata da conoscenti di famiglia.
La mia domenda e': nel caso di spostamento della mia residenza presso questa famiglia, ci possono essere delle complicazioni per la famiglia che mi ospita ? ad esempio per la dichiarazione dei redditi, o eventuali aumenti di tasse ? o altro ?
Grazie 1000
Un cordiale saluto

 

RISPOSTA



Nessuna controindicazione per la famiglia ospitante, nel modo più assoluto.
Per spostare la residenza presso la nuova abitazione dove sarai ospitata, dovrai innanzitutto recarti presso gli uffici dell’anagrafe comunale, con una dichiarazione di assenso della famiglia ospitante.

Al momento della richiesta di spostamento della residenza, dovrai precisare all’impiegato dell’anagrafe comunale, che non fai parte del nucleo familiare, né sei legata da vincoli parentali o di affetto (convivente more uxorio) nei confronti delle persone che ti ospitano.

Risulterai sì residente presso questa nuova abitazione, ma non farai parte del nucleo familiare della famiglia ospitante.

Tanto premesso, poiché la situazione relativa al nucleo familiare resterà immutata (a seguito del tuo spostamento di residenza infatti, il nucleo familiare non aumenterà di una unità), la famiglia ospitante non avrà alcun aggravio di imposta, in relazione allo spostamento di residenza.

Mi raccomando: non dimenticare di comunicare all’impiegato dell’ufficio anagrafe, che non farai parte del nucleo familiare della famiglia ospitante.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

 

Fisco - Tributo "passo carraio" per "occupazione suolo pubblico"





Buongiorno, sono X Y, la nuora di B.S. che risiede in L. Via xxxxxxxxxxxxxx civico xx.
Da poco, io e mio marito, ci occupiamo della burocrazia di "mamma" con delega generale notarile. Sapevamo che si pagava una tributo "passo carraio" ma non sapevamo - come invece abbiamo letto sulla lettera che abbiamo ricevuto assieme al bollettino - che trattasi di tributo per "occupazione suolo pubblico" testuali parole. Quindi ci sorge un dubbio: ma dobbiamo pagarla? Si, perchè noi il suolo pubblico non lo occupiamo per niente. Nel 1999 si fecero dei lavori (con regolare concessione e tutto il resto) per abbattere il muro di cinta del giardino e fare una rientranza (sacrificando il nostro giardino - per permettere alla automobile di sostare senza ingobrare la suddetta statale. (se andate a vedere con google heart, si vede benissimo). La nostra è la classica casa che se metti un piede fuori dal cancello pedonale, rischi che te lo amputano le auto, i pulman, i camion o anche un semplice motorino in transito. Quindi, fine della mia proprietà subito c'è asfalto carrozzabile. Ovviamente per uscire sulla detta statale, abbiamo posizionato sulla proprietà del dirimpettaio, regolare specchio - da noi acquistato - con il cordiale consenso del proprietario del giardino. (tra l'altro un amico).La domanda è la stessa: " ma dobbiamo pagare? E se lecito, perchè? Ringraziamo e restando in attesa di info, salutiamo cordialmente.



RISPOSTA



E' necessario interpretare bene il concetto di passo carraio e di occupazione di suolo pubblico, alla luce dell'articolo 22 del codice della strada.

Dalla lettura dell'articolo 22 del codice della strada, emerge che il passo carraio è un accesso ovvero una diramazione dalla strada pubblica ai fondi o fabbricati laterali privati.

L'occupazione del suolo pubblico non si configura soltanto quando hai la possibilità di parcheggiare l'auto dinanzi al tuo passo carraio; è sufficiente la possibilità di accedere dal tuo terreno ovvero dal fabbricato di tua proprietà, nella strada ad uso pubblico e viceversa.

E' la possibilità di transitare dalla tua proprietà alla strada pubblica, il presupposto impositivo del tributo dovuto per il passo carraio.

Tutte le circostanze di fatto, indicate nella tua mail pertanto, sono giuridicamente irrilevanti.

Quello che conta è la circostanza per cui dalla tua proprietà, è possibile accedere alla strada pubblica, a prescindere da tutto il resto.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

 

Fisco e Tasse - Decadenza dell'agevolazione “prima casa” e recupero imposta registro, Iva, ipotecaria e catastale





Buon giorno.vi sottopongo la mia richiesta:a ottobre 2010 mi sono separata consensualmente e ho venduto la mia parte di abitazione al mio ex marito.il mutuo di questa abitazione che non e' piu' di mia proprieta' al momento e' ancora intestato a me al 50% perche' lui ha richiesto l'accollo che e' in fase di approvazione.siccome voglio comprare un immobile e usufruire delle agevolazioni prima casa devo ricomprare entro un anno dall'ottobre 2010?la casa coniugale era stata acquistata a giugno 2006 con agevolazione prima casa.se non riuscissi a ricomprare entro ottobre 2011 andrei incontro a sanzioni per aver venduto l'immobile prima dei 5 anni e non aver ricomprato?nel caso in cui al mio ex marito non dovessero concedergli l'accollo io risulterei intestataria di un mutuo di una casa non piu' mia senza poterci fare niente e senza poter io stessa ricomprare un immobile?possono le banche non levarmi da un mutuo che io non pago piu' perche' la casa non e' piu' mia?in attesa di risposta porgo distinti saluti.



RISPOSTA



Per non perdere le agevolazioni “prima casa”, devi necessariamente acquistare un’altra abitazione, con i requisiti della “prima casa”, entro un anno dalla cessione della tua quota al tuo ex marito, ossia entro ottobre 2011. In mancanza di acquisto di “prima casa”, entro il mese di ottobre 2011, si configurerebbe la decadenza dai benefici fiscali.

La decadenza dell'agevolazione “prima casa” comporta il recupero delle imposte nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte dovute, oltre gli interessi di mora.

Precisamente:

- il residuo 4% di imposta di registro o il 6% di iva;
- l'imposta ipotecaria del 2%;
- l'imposta catastale dell'1%.

Viene applicata, inoltre, una soprattassa del 30% e sono dovuti gli interessi legali del 2,5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, del 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, dell'1% dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, dell'1,5% dal 1° gennaio 2011. Il contribuente può sanare il debito con l’Agenzia delle Entrate se, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, versa le imposte dovute più interessi e soprattassa ridotta ad 1/4 (un quarto).

Cos’altro aggiungere ??? Sarebbe opportuno acquistare casa entro ottobre, per evitare la notifica dell’accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La banca concederà l’accollo al tuo ex marito, per i seguenti motivi:

1) non avrebbe interesse a negarlo.

2) il finanziamento della banca è un mutuo di scopo, ossia la banca presta del denaro per l’acquisto di una specifica abitazione. Non essendo più proprietaria dell’immobile, è venuto meno lo “scopo” del finanziamento, quindi la causa stessa del contratto di mutuo, almeno per quanto ti riguarda, non è più sussistente.

Per quanto riguarda l’accollo, è solo una questione di tempo … il tempo necessario per l’espletamento delle pratiche burocratiche.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Fisco e Tasse - Compilazione modello dichiarazione annuale dei redditi 730, figlio a carico





salve,in sede di dichiarazione dei redditi,precisamente compilazione modello 730,a mio marito viene negato di detrarre le spese mediche,scolastiche e per abbonamenti scolastici per mio figlio avuto da mio precedente matrimonio sciolto per divorzio.il bambino è stato riconociuto dal padre naturale che però non vede da undici anni,il ragazzo ne ha quindici,e che da anni non riceve l'assegno mensile di mantenimento.dal momento che io in questo periodo non lavoro e quindi sono a carico del mio attuale marito,perchè dobbiamo perdere il rimborso per le spese sostenute per mio figlio visto che evidentemente è mantenuto da esso.se non si può detrarre vorrebbe dire il il ragazzo si mantiene da solo visto che la madre non lavora ed il padre naturale è irreperibile e non passa gli alimenti?mi sembra un ingiustizia oltre che un paradosso.grazie



RISPOSTA



Il commercialista ovvero il centro di assistenza fiscale che compila la dichiarazione dei redditi di tuo marito, ha giustamente fatto notare al dichiarante, che non ha diritto alla detrazione per le spese sostenute per tuo figlio, per un motivo molto semplice: non è suo figlio, quindi non può considerarsi “figlio a carico”, secondo le istruzione della dichiarazione dei redditi.

Sarà pure un’ingiustizia, ma si tratta di un’ingiustizia legalizzata …
Né tanto meno, le istruzioni della dichiarazione dei redditi prevedono che il figlio della moglie a carico, sia automaticamente a carico del marito (marito che non è il genitore del ragazzo).

Hai scritto: “se non si può detrarre vorrebbe dire il il ragazzo si mantiene da solo visto che la madre non lavora ed il padre naturale è irreperibile e non passa gli alimenti?”

Non è così, le spese non si possono detrarre, perché il ragazzo non è il figlio di tuo marito; tali spese potresti detrarle tu, soltanto che non percependo alcun reddito, non hai delle imposte da portare in compensazione, per avvalerti della suddetta detrazione fiscale.

Il diritto tributario purtroppo, non guarda in faccia a nessuno, è freddo e non si concede a considerazioni di equità.

A mio parere, l’ingiustizia non è rappresentata tanto dalle istruzioni della dichiarazione dei redditi, quanto dalla latitanza del genitore naturale di tuo figlio.

La mia domanda invece è la seguente: cosa hai fatto in tutti questi anni, per costringere il padre naturale di tuo figlio a versare gli alimenti, a provvedere al mantenimento del figlio ???

Hai sporto denuncia presso i carabinieri/questura, per i reati di cui agli articoli 570 e 591 del codice penale ???

Articolo 570 del codice penale - Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Articolo 591 del codice penale - Abbandono di persone minori o incapaci.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed e' da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.


Hai presentato ricorso al tribunale, per ottenere una condanna civile del genitore, al pagamento degli alimenti ???

A mio sommesso modo di vedere le cose, l’ingiustizia non sta tanto nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi, quanto nella circostanza per cui il genitore inadempiente sia rimasto impunito per tutti questi anni.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 


Consiglia questa pagina su Google: CLICCA +1

Paga la tua consulenza

Inserisci il costo: