Fisco e tasse - Compravendita immobiliare ed evasione fiscale
Buona sera, la domanda che vorrei porLe e' la seguente: In un contratto di compravendita di immobile, il venditore dichiara di essere indagato per evasione fiscale, Il passaggio di proprieta' puo' essere invalidato,nel caso di condanna del venditore medesimo? grazie e cordiali saluti
RISPOSTA
Assolutamente no; non dobbiamo confondere il profilo civilistico del contratto di compravendita immobiliare, con l'aspetto pubblicistico della pretesa tributaria dello Stato, nei confronti del venditore. Il passaggio di proprietà non può essere invalidato nemmeno in caso di condanna o di emissione di avviso di accertamento definitivo, da parte dell'Agenzia delle Entrate. Non può essere invalidato nemmeno nell'eventualità in cui, a rogito, sia stato indicato un importo inferiore al corrispettivo reale (vi consiglio di non farlo, visto che è in corso un indagine fiscale). In quest'ultima eventualità, sia il venditore che l'acquirente dovranno versare all'erario le maggiori imposte dovute (IRPEF IVA e registro) ma il contratto di compravendita conserverà tutti i suoi effetti. |
Fisco e tasse - Cartella esattoriale e responsabilità professionale del commercialista
Con questa mia domanda vorrei sapere se è possibile aver risarcimento danni dal mio commercialista. L'anno scorso mi e arrivata per raccomandata un avviso di pagamento dall'Ufficio delle Entrate di un pagamento di € 9000/00 circa per il modello 730 dell'anno 2004/ riferendosi all'anno 2003.Ho portato la lettera al commercialista che ha redatto il Mod.730, e dopo qualche mesetto mi ha informato che aveva sistemato il tutto e che avrei ricevuto dall'ufficio delle Entrate qualche risposta. Invece nel mese di dicembre di quest'anno mi è arrivata la cartella esattoriale raddoppiata della somma, perchè non era stato presentato nessun ricorso dal commercialista. Chiedo se è possibile ottenere qualche risarcimento. Nell'attesa di qualche risposta cordialmente saluto. Salvo
RISPOSTA
Il professionista risponde dei danni cagionati dalla sua imperizia, in caso di colpa grave. Ritengo che, nella tua fattispecie, siano presenti tutti gli estremi per configurare l'estrema gravità della colpa professionale del tuo commercialista che, non presentando nei termini il ricorso contro l'avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia delle Entrate, ha lasciato scadere i sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, previsti dalla legge per beneficiare, in caso di pagamento dell'importo accertato, della riduzione delle sanzioni ad 1/8.
Occorre tuttavia, quantificare il danno da risarcire: l'importo è pari all'aumento delle sanzioni amministrative dovute, a seguito del compimento del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, oltre che ai maggiori interessi, calcolati secondo il tasso d'interesse legale, attualmente in vigore. Facciamo un esempio. Se nell'avviso di accertamento, la sanzione da pagare era pari a 100 euro, il danno cagionato dal commercialista è pari a 700 euro (la sanzione di 100 euro era stata già ridotta a 1/8; l'intera sanzione amministativa è pari a 800 euro, quindi il maggior importo, indicato nella cartella di pagamento, è pari a 700 euro più interessi). La maggiore imposta, dovuta all'erario, invece, non va considerata ai fini della determinazione del danno da risarcire; l'importo dell'imposta non è infatti aumentato, a seguito della decorrenza del termine previsto per il consolidamento e l'inoppugnabilità dell'atto (sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento). Cordiali saluti. |
Fisco e tasse - Regime fiscale agevolato sostitutivo per nuove iniziative produttive
Salve, mi chiamo Alessia e sono una giovane libero professionista che sta per aprire la partita iva(ho scelto il regime agevolato per le nuove attività)operazione resasi necessaria per potermi iscrivere alla cassa di previdenza.Vorrei avviare un'attività autonoma disponendo di un locale casa/studio di cui avvalermi.Il problema è questo: non ho ancora una mia clientela e finchè non l'avrò non disporrò di archivi documentali nè di fascicoli, non potrò emettere fatture e non potrò dimostrare l'effettivo esercizio della professione.In secondo luogo sono in stato iniziale di gravidanza e tra qualche mese potrei avere la necessità di stare a riposo lontana dall'attività lavorativa.Il punto è quali sono i requisiti minimi che dovrà avere il mio studio ancora in "costruzione" per superare eventuali controlli? Il fatto di astenermi dall'attività per alcuni mesi mi esonera da qualche adempimento?Grazie.
RISPOSTA
Ritengo necessario innanzittutto, per rispondere in maniera esauriente alle tue domande, delineare i tratti essenziali del regime agevolato per le nuove attività. Il lavoratore autonomo/imprenditore che inizia una nuova attività, può beneficiare di un regime fiscale agevolato, previsto per le persone fisiche ed imprese familiari che avviano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.
Il vantaggio fondamentale del regime agevolato consiste nelll'applicazione, per il primo periodo d’imposta e per i due successivi, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 10%. Il regime agevolato prevede inoltre una serie di semplificazioni contabili.
Requisiti
Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:
1) il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un’impresa familiare; 2) il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare; 3) l’attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un’altra attività svolta precedentemente, in forma di lavoro dipendente (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni); 4) è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o di ricavi non oltre un determinato ammontare. Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere: a) per i lavoratori autonomi, non superiore a 30.987,41 euro; b) per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività; c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, deve essere: per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, per le imprese aventi ad oggetto altre attività, non superiore a 61.974,83 euro; 5) occorre, infine, adempiere regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
Vantaggi
Per chi sceglie di avvalersi del regime fiscale agevolato, le agevolazioni consistono in: 1) riduzione del carico fiscale. E' prevista una tassazione forfetaria del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. L’imposta è sostitutiva solo dell’Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell’acconto annuale dell’IVA). 2) semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l’esonero dai seguenti obblighi contabili: a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell’imposta sul valore aggiunto (Iva); b) liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva;
N.B. Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l’Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l’obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali. In estrema sintesi, restano fermi i seguenti obblighi:
* conservazione dei documenti ricevuti ed emessi; * fatturazione e certificazione dei corrispettivi; * presentazione delle dichiarazioni annuali; * versamento annuale dell'IVA, sul quale non sono dovuti interessi; * versamento dell'acconto e del saldo dell'IRAP; * versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell'IRAP; * tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta.
Non sono ammesse deduzioni per carichi di famiglia, deduzioni e detrazioni per oneri, a meno che non siano registrati redditi di altra natura. I contributi previdenziali non sono deducibili dal reddito su cui si applica l'imposta sostitutiva.
Coloro che optano per il regime in esame sono soggetti agli studi di settore, ad esclusione del primo periodo d'imposta in cui viene iniziata l'attività.
3) concessione di un credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che si dotano di computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% del loro costo con il limite massimo di 309,87 euro;
4) non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d’acconto;
5) assistenza gratuita fornita direttamente dall’Agenzia delle Entrate (Servizio di Tutor): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell’UNICO (dichiarazione dei redditi, liquidazione dei tributi, ecc.).
Durata e comunicazione dell’opzione
Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d’imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi.
I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l’apposito modello:
a) in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività; b) entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio attività; c) entro 30 giorni dall’inizio del periodo d’imposta (per i due periodi d’imposta successivi a quello d’inizio).
La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d’imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all’Agenzia delle Entrate anche l’assistenza fiscale nell’adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto Servizio di Tutor)
Decadenza
L’unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma.
In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) dal periodo d’imposta successivo, nel caso in cui siano superati i limiti di ricavi e compensi di 30.987,41 e/o di 61.974,83 euro, ma non oltre il 50% (e quindi fino a 46.481,12 e/o 92.962,24 euro);
N.B. In pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell’agevolazione per l’anno in cui si è verificato;
b) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.
Fatte queste brevi ed essenziali premesse, rispondo alle tue domande.
Non sono previsti controlli, né sanzioni amministrative nel caso in cui tu non riesca ad effettuare delle tue prestazioni nei confronti di clienti. Nella malaugurata ipotesi, in cui tu non dovessi riuscire a "trovare" nemmeno un cliente, nel corso di un intero anno d'imposta, presenterai esclusivamente le dichiarazioni dei redditi a zero e non pagherai alcuna imposta (I.I.D.D., Iva, Irap). E' essenziale, esclusivamente, non superare il plafond relativo ai compensi/ricavi annuali; in caso di compensi pari a zero non sorge nessun controllo, né obbligo giuridico. A conferma di quello che ti ho detto, relativamente al primo anno di attività, non si applicano gli studi di settore; nel caso di non normale svolgimento dell'attività, negli anni successivi al primo, a causa di maternità/gravidanza, gli studi di settore continueranno ad essere inapplicabili. Per dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività, in caso di verifica di "esistenza fisica", da parte dell'Agenzia delle Entrate, è necessario avere una struttura organizzata (computer, scrivania, armadietto) e delle fatture di acquisto, relative alla cancelleria ad esempio. L'attività esiste a prescindere dalla presenza di clientela. Circa la gravidanza, relativamente al primo anno di attività, non sono previsti ulteriori esoneri dagli adempimenti fiscali e contributivi. Le previsioni relative al regime agevolato non si modificano per la circostanza della gravidanza: se non avrai clienti, non emetterai fatture e presenterai le dichiarazioni dei redditi a zero. Non hai nulla da temere; non si tratta di evasione fiscale !!! Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. |
Fisco e tasse - Tassazione e deducibilità dell’assegno di mantenimento versato al coniuge separato
Spett.le avvocato
di seguito vengo in breve a spiegarVi il mio problema.
In sede di separazione io e la mia ex moglie avevamo convenuto un mantenimento di Euro 160 " al netto delle imposizioni fiscali".
Ella, ha sempre sostenuto che in virtù della precisazione "al netto delle imposizioni fiscali" dovevo corrisporle oltre al mantenimento anche l'IRPEF che ella pagava per le somme da me ricevute quale, appunto, mantenimento.
Per i primi due anni (2003 e 2004) sono sottostato a questa condizione. Tra l'altro proprio per quei due anni avevo messo anche io in deduzione dai miei redditi il mantenimento al coniuge.
Stanco di questo, da me considerato, sopruso, per gli anni a seguire, gli ho versato solo il mantenimento, evitando di metterlo in deduzione dai miei redditi.
Attualmente siamo divorziati ed abbiamo concordato la revoca dell'assegno di mantenimento.
Ieri ricevo lettera dal avvocato della mia ex, con la quale mi chiede di versarle la cifra di Euro 2467,20 ammontante, a suo dire, all'IRPEF da ella pagata negli anni 2005,2006,2007,2008 a titolo degli assegni da me percepiti.
Anticipandole che è la prima volta che sento parlare di IRPEF accoppiato al mantenimento i quesiti che Le sottopongo sono :
1) la richiesta è lecita?
2) qualora lo fosse, devo pagare ciò che chiede o è meglio far fare una verifica da un commercialista sull'equità della cifra? (la mia ex è appunto una commercialista).
3) se lo fosse ed io non volessi comunque pagarla cosa potrebbe succedere?
All'uopo allego copia di: - lettera dell'avvocato - omologa della separazione - omologa del divorzio. (Sono costretto ad inviarvi gli allegati in più mails in quanto il sistema non mi consente farlo in una sembra perchè troppo pesanti, spero che ciò non comporti problemi. ) Sperando di esser stato esaustivo, in attesa di riscontro e relativa richiesta di preventivo porgo i più cordiali saluti.
RISPOSTA
Non si è trattato di un sopruso subito, ma del legittimo adempimento di un obbligo, previsto nelle condizioni della separazione legale dei coniugi. Al punto 3 del verbale di udienza, il marito si impegna a versare mensilmente l’assegno di mantenimento al coniuge; per determinare l’entità dell’assegno, si fa riferimento ad un importo calcolato al netto delle tasse, tuttavia, il marito è comunque obbligato a versare il mantenimento, al lordo dell’imposizione fiscale. Obbligarsi a versare “la somma di euro 160,00 al netto delle imposizioni fiscali” equivale a dire “obbligarsi a versare la somma complessiva lorda di 177,78 (160 imponibile + 17,78 imposta, ipotizzando un aliquota del 10%)”. La circostanza per cui i coniugi hanno fatto riferimento, nel verbale di udienza, ad un importo calcolato al netto delle imposte (IRPEF), non esenta il marito, obbligato al versamento, a corrispondere alla moglie, l’importo comprensivo delle tasse dovute (un importo quindi, necessariamente superiore ai 160,00 euro, variabile in ragione del reddito complessivo di tua moglie, essendo, l’IRPEF, un’imposta progressiva sul reddito globale della persona fisica, calcolata secondo determinati scaglioni). Tua moglie è obbligata a versare l’IRPEF, sull’importo percepito a titolo di mantenimento, in quanto detti assegni periodici costituiscono, per il coniuge che ne beneficia, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e “si presumono percepiti, salvo propria contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli” (artt. 50, comma 1, lett. i) e 52, comma 1, lett. c), del Testo unico imposte sui redditi). Specularmene, le somme versate a titolo di mantenimento dal marito, sono parimenti deducibili dal reddito del coniuge obbligato, con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (modello Unico o modello 730). Ai fini della deducibilità e dell’imponibilità delle somme in questione, è richiesto dalla legge che la misura e la periodicità di corresponsione delle stesse, risultino dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Premesso quindi, che sei obbligato al rimborso dell’IRPEF che tua moglie ha dovuto anticipare all’erario, relativamente agli assegni di mantenimento percepiti “al netto delle imposte”, per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007, 2008, è necessario fare alcune considerazioni in merito al calcolo dell’imposta che ti è stata richiesta dall’avvocato della signora. Non conoscendo il reddito complessivo della signora (reddito da lavoro autonomo, d’impresa, da fabbricati, da lavoro dipendente), essendo, l’IRPEF, un’imposta calcolata in base a scaglioni ad aliquota progressiva, non sono in grado di pronunciarmi sulla correttezza del calcolo. Vorrei evidenziare che, relativamente ai vari anni d’imposta, l’IRPEF è stata calcolata, applicando diverse aliquote:
2005 24%
2006 28%
2007 27%
2008 27%
Delle due l’una: o il calcolo delle imposte è errato oppure tua moglie ha percepito altri redditi, di importo diverso, nei suddetti anni d’imposta.
Ad ogni modo, il prospetto redatto dall’avvocato della signora è incompleto: tua moglie deve indicare l’aliquota d’imposta applicata, per calcolare l’IRPEF richiesta, ed il reddito complessivo annuale percepito. La somma richiesta deve essere giustificata, alla luce di queste fondamentali precisazioni; in mancanza non devi versare nulla, perché hai diritto di conoscere il procedimento di calcolo, in maniera più dettagliata. Rispondo alla tua ultima domanda: nell’ipotesi in cui non dovessi versare l’IRPEF richiesta a rimborso, tua moglie soddisferà il suo credito con un procedimento di espropriazione forzata. Provvederà a far pignorare i tuoi beni immobili, mobili registrati ovvero il quinto del tuo stipendio. Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per determinare l’esatto importo dell’IRPEF dovuta. Cordiali saluti. |
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