Incidenti stradali | Consulenza Legale on line - Parere Legale

Incidenti stradali - Risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli



 

salve io il 10 febbraio su una via di Roma presso il grande raccordo anulare, quindi una strada non poco trafficata, mi sono imbattuto in una buca se cosi si può chiamare, le mia ruota si è nettamente squarciata di lato e il cerchi rovinato. io sono subito sceso e visto che avevo la macchinetta digitale ho fatto 10 foto in totale, inquadrando targa via e buca e ovviamente la gomma bucata.

Solo che questo è avvenuto il 10 febbraio sono ancora in tempo per fare una denuncia? intanto la gomma l'ho sostituita. grazzie mille della vostra risposta.

 

RISPOSTA



Ai sensi dell’articolo 2947, I e II comma del codice civile, “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato” “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in 2 anni”.
Sei perfettamente nei termini per agire in giudizio nei confronti del Comune di Roma; rivolgiti ad un avvocato per la redazione dell’atto di citazione con cui richiedere il risarcimento dei danni che sono conseguenza immediata e diretta del sinistro.
Secondo la più recente giurisprudenza, il danno è risarcibile soltanto se la buca rappresentava un’insidia imprevedibile ed inevitabile per il conducente dell’autovettura. Pertanto, in giudizio, occorrerà dimostrare che, nonostante l’ordinaria diligenza richiesta al conducente di un’autovettura, il pericolo non era evitabile, in quanto non visibile e non segnalato. Cordiali saluti

 

Incidenti stradali - Opposizione al decreto penale di condanna e guida in stato di alterazione psico-fisica



 

Gentili avvocati,
Circa due anni fa sono stato coinvolto in un incidente stradale. A seguito di esami svolti in ospedale mi è stata contestata l'infrazione dello art. 187 cds con sospensione patente per 195 gg.
Ora è arrivato il decreto penale di condanna dove il giudice per le indagini preliminari, oltre alle sanzioni che gia' mi aspettavo, mi condanna alla sospensione patente per un anno per aver causato il sinistro. Io in realta' nell'incidente non avevo alcuna responsabilita' come risulta chiaramente dal verbale dei carabinieri. Infatti sono gia' stato risarcito completamente dalla assicurazione.C'e' modo di sanare l'equivoco senza fare un ricorso formale? Cosa mi consigliate? Grazie davvero per l'aiuto.

 

RISPOSTA



L'articolo 187 del Codice della strada prevede una fattispecie di illecito stradale che assume una rilevanza penale, non soltanto amministrativa: "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti".

Devi presentare assolutamente ricorso in opposizione al decreto penale di condanna (è opportuna l'assistenza di un avvocato, anche se non necessaria); non è possibile percorrere un'altra via informale, per annullare gli effetti negativo del provvedimento del giudice. L'autorità giudiziaria è autonoma ed indipendente, quindi può esprimere valutazioni e convincimenti che differiscono, anche notevolmente, dalle conclusioni della Compagnia assicurativa.

ll decreto penale di condanna è un atto di diritto processuale penale, previsto dall'art.459 del codice di procedura penale, con il quale si instaura un procedimento speciale rispetto al procedimento ordinario. Lo scopo del legislatore, nel prevedere il decreto penale di condanna, è stato quello di semplificazione processuale. Attraverso il procedimento per decreto, infatti, si evita sia l'udienza preliminare, sia il dibattimento. Il pubblico ministero (PM), una volta svolte le indagini preliminari ed acquisite chiare fonti di prova in merito alla colpevolezza dell'imputato, può chiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP) l'emissione del decreto penale di condanna. Il GIP può accettare la richiesta del pubblico ministero o rigettarla. Qualora la richiesta non venga accolta, il GIP restituisce gli atti al PM; laddove, invece, il GIP accolga la richiesta del pubblico ministero, emette direttamente il decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato, contenente la contestazione del reato e l'applicazione della pena.

L'opposizione può essere proposta dall'imputato, personalmente ovvero a mezzo di difensore dallo stesso nominato: è disciplinata dall'art. 461 del codice di procedura penale.

1."Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente".

2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia.

3. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 (patteggiamento). (Nel tuo caso, devi chiedere il giudizio abbreviato)

4. L’opposizione è inammissibile, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.

5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione.

6. Contro l’ordinanza di inammissibilità dell'opposizione, l’opponente può proporre ricorso per cassazione".


ATTENZIONE: IL TERMINE PER PROPORRE OPPOSIZIONE CONTRO IL DECRETO PENALE DI CONDANNA E' DI SOLI 15 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE.

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Incidenti stradali - Codice della strada e ricorso al giudice di pace



 

DOMANDA

 

In tema di ricorsi ex art 204bis C.d.S e art. 22 e ss L. 689/81:
- Il Giudice legge il dispositivo in udienza.
- Dopo la sentenza viene depositata in Cancelleria.
- Successivamente, la Cancelleria chiede all'ufficio UNEP di notificare alle parti la sentenza.
Il quesito è: il termine per l'appello, da quando decorre? E, quale è il termine?
La mia perplessità nasce dal fatto che se è la parte a chiedere la notifica è chiaro che il termine è di 30 gg. Ma se è la Cancelleria vale lo stesso termine o vale quello di un anno e 45 gg?



Il termine per proporre l'appello contro la sentenza del giudice di pace, è di 30 giorni (art. 325 del codice di procedura civile) dalla data in cui viene notificata la sentenza o, in assenza di notificazione, entro un anno dalla data della pubblicazione della sentenza (art. 327 del codice di procedura civile); secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il termine "lungo" per proporre appello, in considerazione del periodo feriale, è aumentato ad un anno e 45 giorni.

Se la sentenza è stata notificata alla parte ovvero presso il suo difensore, ex articolo 325 c.p.c., a prescindere dal soggetto che ha preso l'iniziativa, in merito alla notifica, l'appello deve essere proposto, entro il termine di trenta giorni dalla notifica.
In mancanza di appello la sentenza diventa esecutiva.

Riporto in seguito, per completezza espositiva, l'articolo 204 bis del codice della strada che fa riferimento alle norme relative al processo, dinanzi al giudice di pace.

"Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 204-bis del codice della strada. Ricorso al giudice di pace

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203 (ricorso al prefetto), il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.

3. [All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.] (2)

4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.

5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua è restituita al ricorrente

6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.

7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205.


Cordiali saluti.

 

Incidenti stradali - Guida in stato di ebrezza, ritiro e sospensione della patente



 

Buongiorno, sono cortesemente a chiedere Vs. aiuto in merito un semplice quesito. Sabato notte mi è stata sospesa la patente per guida in stato di ebrezza (prima valutazione 0,85 e seconda valutazione 0,87).
Ovviamente non mi è ancora stata notificata l'esatta tempistica inerente il tempo della sospensione che a detta dell'agente dovrà avvenire entro due settimane.
La mia domanda è la seguente: c'è un modo per chiedere la restituzione della patente di guida in quanto a me serve per lavoro e senza di quella potrei correre dei grossi rischi di licenziamento.
Specifico che non sono neo-patentato.
Certi di un Vs. cortese riscontro in merito ringrazio e porgo cordiali saluti

 

RISPOSTA



La patente sospesa può essere restituita al suo titolare, prima del termine del periodo di sospensione, in caso di archiviazione del verbale di accertamento, a seguito di ricorso, ovvero per mancata emissione dell'ordinanza di sospensione, da parte del prefetto, entro 15 giorni.
Dal contenuto della mail, mi sembra che la patente sia stata ritirata contestualmente alla contestazione dell'illecito. In tal caso, trascorsi 15 giorni dall'invio del documento, se non si provvede ad emanare l'ordinanza di sospensione, l'avente diritto può richiedere la restituzione della patente, con istanza indirizzata alla Prefettura competente per territorio (in ragione del luogo dove è avvenuta la violazione).
La restituzione del documento equivale alla possibilità di libera circolazione per il conducente: non essendo stata ancora emessa l’ordinanza di sospensione, né avendo più effetto la misura strumentale e cautelare del ritiro della patente (il ritiro ha un effetto temporale massimo, pari a 15 giorni), l'automobilista è autorizzato a circolare liberamente.
La sanzione pecuniaria principale (l'importo in denaro dovuto a seguito dell'infrazione al Codice della strada) invece, rimane perfettamente valida ed efficace e segue il suo normale iter procedimentale.
In estrema sintesi: decorsi 15 giorni dall'invio del documento (verbale della Polizia stradale) alla Prefettura, senza emissione dell'ordinanza di sospensione, l'utente, fino a quando perdura l'inadempienza dell'Amministrazione pubblica, ha il diritto di riavere la patente ritirata. Da quel momento può continuare a circolare liberamente e la sospensione non può essere più disposta.
Il Prefetto, in mancanza di richiesta di restituzione o comunque fino a quando questa non interviene, può comunque emettere ordinanza di sospensione (anche oltre i 15 giorni previsti), con effetti decorrenti dal giorno in cui è stato ritirato il documento.
Tanto premesso, in caso di mancata emissione dell'ordinanza di sospensione, nel termine di 15 giorni dall'invio del verbale e degli atti amministrativi di rito, devi provvedere immediatamente a presentare l’istanza di restituzione della patente, soprattutto per impedire l'emissione del provvedimento di sospensione, da parte del prefetto, oltre il termine di 15 giorni, previsto dalla legge.
Con l'istanza di restituzione, non consentirai al prefetto di esercitare la facoltà di emettere l'ordinanza di sospensione, oltre il termine di 15 giorni dall'invio del verbale degli agenti.
Il nostro staff sarà a tua disposizione per la redazione dell’istanza di restituzione della patente.
Puoi ottenere la restituzione della patente, anche a seguito di ricorso all’autorità giudiziaria competente (Giudice di Pace, competente territorialmente).
Per presentare ricorso giudiziario è necessario evidenziare dei vizi di nullità del verbale redatto dagli agenti della Polizia stradale.
Elenco in seguito alcuni dei motivi di nullità del verbale e quindi di ricorso al giudice:

1) Il Decreto Legge n. 92/08 prevede che il conducente possa essere sottoposto all’accertamento tramite l’etilometro, il quale misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. Tale esame deve essere ripetuto due volte, a distanza di 5 minuti.

2) Motivi di nullità relativi alla forma

* Omessa indicazione che la copia del verbale notificata è autentica e conforme all’originale
* Omessa indicazione dei rimedi attraverso i quali è consentita l’opposizione
* Omessa indicazione del soggetto responsabile del procedimento amministrativo
* Omessa indicazione dell’agente accertatore

3) Mancanza di elementi di riscontro dell’infrazione

* Omessa indicazione del luogo esatto in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione
* Omessa indicazione dell’ora in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione
* Omessa indicazione degli elementi che hanno impedito la contestazione immediata dell’infrazione (in caso di contestazione non immediata; ma non è il tuo caso !!!)
* Per i verbali redatti a mano, inintellegibilità della grafia
* Verbale redatto dalla Polizia Municipale al di fuori del proprio territorio di competenza
* Mancanza di visibilità degli agenti del traffico

Se ritieni che il verbale possa essere dichiarato nullo dall’autorità giudiziaria, rivolgiti ad un avvocato per presentare ricorso giudiziario e ottenere la restituzione della patente.

Per completezza espositiva, riporto in seguito, gli articoli del Codice della Strada, applicabili alla tua fattispecie, in particolare l’articolo 218 comma 2.

Articolo 186 del Codice della Strada: guida sotto l'influenza dell'alcol.

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro(g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi:
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il resto è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera . La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.

2-bis.Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI .

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

Articolo 218 codice della strada: sanzione accessoria del ritiro della patente.

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.

3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.

4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei propri registri.

5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205 (ricorso all’autorità giudiziaria).

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693,13 a euro 6.773,63. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo

Cordiali saluti.

 

Incidenti stradali - Casi di mancata contestazione immediata dell'infrazione stradale



 

Buongiorno,
mia moglie si è vista recapitare una multa per sorpasso in una intersezione, da parte del comando vigili urbani. Gli accertatori non hanno potuto fermare il veicolo xchè impegnati ad installare l´apparecchio autovelox. 158 euro + 10 punti + sospensione patente.
Siamo andati al comando vigili urbani per vedere la foto, ma con sorpresa, la foto non ce l´hanno. Ci hanno detto che siccome erano in due, entrambi hanno segnato il colore dell´autovettura e la targa. A questo punto gli ho chiesto : ma se stavate sistemando l´autovelox, come avete fatto entrambi a accertare il modello e la targa ? Inoltre, a quell´ora (non ne siamo sicuri sul giorno), mia moglie si trovava da tutt´altra parte con l´auto, tanto che alle 14.30 ha regolarmente iniziato il turno di lavoro (la multa è stata presa alle 13.15). Ho chiesto ai vigili se magari si fossero sbagliati... risposta : IMPOSSIBILE . A noi sono già arrivate due multa non nostre. Una da Roma e una da Torino. Peccato che a Roma, con l´auto non ci eravamo mai stati e a Torino invece, non eravamo li. In quel caso, con una semplice lettera raccomandata tutto si è risolto. I vigili di Roma e Torino avevano sbagliato a segnare il numero di targa.  
Mi pare che ci siano parecchie lacune nel verbale. Come al solito è la nostra parola contro quella dei vigili.... Io posso anche avere testimoni che confermerebbero che l´autovettura e mia moglie erano da altra parte, ma poi, se faccio ricorso al giudice di pace, avrò qualche speranza ?
Non è per i soldi, ma per la sospensione patente... epoi xchè i vigili sono stati parecchio "arroganti" sul modo di attestare i fatti.
Allego copia del verbale.
Grazie,

 

RISPOSTA



Non ti consiglio di presentare ricorso al giudice di pace perché, per quanto tu possa avere tutte le ragioni di questo mondo, il giudice di pace darà credito alle affermazioni dei pubblici ufficiali, anche in considerazione dell’articolo 384 del regolamento di attuazione del codice della strada e della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, in materia di contestazione immediata dell’infrazione.

Con la sentenza del 14.12.2000 - 21.2.2001, la Suprema Corte ha ribadito i già noti principi, in tema contestazione immediata dei verbali da contravvenzioni stradali.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno fornito una lista di cinque casi di impossibilità della contestazione immediata dell'infrazione.

Questi sono:

1) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
2) sorpasso in curva ovvero in zona pericolosa;
3) accertamento della violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
4) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento;
5) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo (ad esempio, per violazione del divieto di sosta o di fermata).

L’articolo 384 del regolamento di attuazione del codice della strada prevede la mancata contestazione immediata dell’infrazione nei seguenti casi:

1)impossibilità di raggiungere un veicolo   lanciato   ad   eccessiva  velocità;
2)semaforo  rosso;
3)sorpasso vietato;
4)accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
5)accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
6)misuratori  di  velocità  in  postazioni  fisse  nei  casi  autorizzati  (decreto – legge n. 121/2002);
7)varchi   elettronici  agli  accessi  alle   Z.T.L.   ed   A.P.

L’infrazione che avrebbe commesso tua moglie consiste in un sorpasso vietato, quindi rientra nelle fattispecie di cui al numero 3. Gli accertatori non erano tenuti all’immediata contestazione dell’irregolarità pertanto, iniziare un processo dinanzi al giudice di pace, avvalendosi esclusivamente di testimoni pronti ad affermare che l’autovettura si trovava altrove, al momento dell’infrazione, è un vero suicidio strategico.

Corri il rischio di sopportare anche i costi di un processo, oltre alle sanzioni pecuniarie moltiplicate, relativamente al loro importo.

Cordiali saluti.

 


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