Risarcimento danni

Risarcimento danni - Assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro



 

Buongiorno, sono un dirigente di azienda commerciale. Nel luglio del 2008 ho avuto un grave incidente stradale al di fuori dell'oraio di lavoro, che ha comportato una invalidità del 25% certificata da ctu legale alla mano destra.
Quando ho fatto richiesta alla mia azienda di poter dare seguito al sinistro utilizzando la polizza infortuni obbligatoria per contratto,( che copre gli infortuni, invalidità e decesso, sia lavorativo che extralavorativo, in considerazione della tipologia del nostro lavoro che si può svolgere anche al di fuori dei normali orari di ufficio),abbiamo scoperto che nei nove anni di mia presenza in azienda ne ero stato sempre stato sprovvisto. Le giustificazioni dell'azienda sono state che avendo affidato la totalità della gestione del rischio in azienda compreso quello legato al personale, ad un broker assicurativo, lo stesso assieme a chi ci gestisce esternamente il personale come contratti, paghe, contricuti etc. sono responsabili di quanto accaduto.
Concordo pienamente in quanto ho un rapporto più che ottimo con il mio titolare e conosco la sua diligenza, che vi sia la sua totale buonafede e che la mancanza sia da addebitarsi ad altri. Infatti ne abbiamo parlato approfonditamente,e la mia azienda ha ottenuto una ammissione di responsabilità del broker, che mi ha assicurato, che si arriverà ad una conclusione che mi soddisferà. A questo punto però sono passati oramai 16 mesi e la situazione è di stand by, ho avuto sentore che mi si voglia proporre una transazione economica per chiudere la partita bonariamente, ma realmente non se ne è ancora parlato.
Ritengo che in questi casi non sia mio dovere concedere sconti o accettare transazioni, il mio è per contratto un diritto acquisito, anzi, esisterebbe anche un danno ulteriore dato dal fatto che per otto anni sono stato totalmente privo di copertura per tutti i rischi che derivano dal mio lavoro (percorroalmeno 50.000 km anno in macchina.
Il problema inoltre è che mi è parso di capire da una conversazione con il mio titolare che se si arrivasse ad una transazione con una parte di responsabilità da addebitarsi all'azienda, la corrispettiva quota economica sarebbe da lui considerata come spettante all'azienda per il danno che comunque ho arrecato per la mancanza della temporanea mia totale efficenza.
Premetto che due giorni dopo l'infortunio, essendo ad una mano, ero in ufficio ed ero operativo quindi danno non vi è stato, anzi ho lavorato per 5 mesi quando avevo le certificazioni per poter stare tranquillamente a casa.
Come mi devo comportare per risolvere questa situazione senza avere danni economici che comunque non ripagano il disagio fisico del danno che ho subito, ed allo stesso modo non andare in rottura con la mia azienda dove siamo io ed il mio datore di lavoro entrambe soddisfatti uno dell'altro??
Grazie ed a risentirci presto

 

RISPOSTA



Occorre distinguere due diversi ordini di considerazioni, a proposito della tua vicenda.
Dalle considerazioni di carattere strettamente giuridico, emerge che la tua azienda è nei guai fino al collo, essendo pienamente responsabile, nei tuoi confronti, non soltanto per l'accaduto, ma anche per la mancata copertura assicurativa, per ben otto anni. L'assicurazione è obbligatoria, in quanto prevista nel contratto, quindi il tuo datore deve rispondere del suo inadempimento contrattuale, provvedendo all'integrale risarcimento del danno subito, senza sollevare infondate eccezioni, relative al comportamento di terzi che nulla hanno a che vedere con le clausole del contratto di lavoro stipulato.
Successivamente al versamento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento, il tuo datore di lavoro avrà facoltà di rivalersi sul broker assicurativo negligente tuttavia, i rapporti risarcitori tra la tua azienda e il broker, non ti riguardano nel modo più assoluto, nè possono incidere in senso sfavorevole, sul tuo diritto al risarcimento.

E' opportuno tuttavia, fare anche alcune considerazione concrete, che esulano dai discorsi giuridici e dall'applicazione del diritto. In considerazione del tuo "status" di dirigente aziendale e della necessità di mantenere dei buoni rapporti con il datore di lavoro, è conveniente considerare la proposta di adesione, valutando se la stessa sia particolarmente favorevole, per te e per la tua azienda. Ricorda che non sei assolutamente obbligato a firmare la transazione che ti sarà proposta e che, se deciderai di firmare la transazione, rinunciando, di conseguenza, ad una parte del risarcimento dovuto nei tuoi confronti, sarà esclusivamente per una valutazione di convenienza, in considerazione dei tuoi rapporti con l'azienda, con il datore di lavoro e dei benefici che potranno derivare dalla tua scelta "aziendalista", relativamente alle tue prospettive di carriera.
La convenienza della transazione potrà essere oggetto di valutazione, esclusivamente, quando avrai a disposizione delle "cifre" su cui "riflettere". Siamo sempre a tua disposizione.
Cordiali saluti.

 

Risarcimento danni - La responsabilità contrattuale o extracontrattuale della banca e del bancario



 

Gentile Studio, nel 1998 mio padre e mio fratello anno convinto una banca dove avevo un conto corrente con mio fratello a firme disgiunte per le operazioni bancarie ma non per la chiusura di un conto, a chiudere il conto senza la mia firma, cosa posso fare per far valere i miei diritti facendogli denuncia.
Grazie

 

RISPOSTA



In realtà, la responsabilità per l'illegittima operazione di chiusura del contratto di conto corrente bancario, non è addebitabile né a tuo padre, né a tuo fratello, cointestatario del medesimo conto, ma alla banca e, soprattutto, al bancario che ha effettuato l'operazione, senza rispettare le disposizioni contrattuali, previste per la chiusura del conto.
Non è necessario sporgere una denuncia, in quanto non è stato commesso nessun reato; il comportamento del banchiere non è illegittimo da un punto di vista penalistico, ma civilistico. Si colloca infatti, nell'ambito dell'inadempimento contrattuale.
I fatti tuttavia, si sono svolti nel 1998 quindi, occorre considerare le norme sulla prescrizione dei diritti e sulla natura contrattuale ovvero extracontrattuale della responsabilità della banca.

La questione sulla natura della responsabilità della banca, per tutte le operazioni illegittime ovvero contrarie alle clausole contrattuali stabilite, era stata risolta in modi diversi dalle sezioni semplici; la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite per risolvere il contrasto esistente. Abbandonando la precedente tesi della responsabilità extracontrattuale, sostenuta per anni, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno affermato che l’inadempimento del banchiere dà luogo a responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, con l’ulteriore conseguenza che il termine di prescrizione per agire in giudizio è di dieci anni (articolo 2946 del codice civile). Se la Corte di Cassazione avesse affermato la natura extracontrattuale della responsabilità del banchiere, il termine di prescrizione sarebbe stato di cinque anni (articolo 2947, I comma del codice civile).

In ogni caso, il tuo diritto di agire in giudizio è ormai prescritto, quindi non puoi fare assolutamente più nulla per tutelare le tue ragioni.
Cordiali saluti.

 
« InizioPrec.1234Succ.Fine »

Pagina 1 di 4

Consiglia questa pagina su Google: CLICCA +1

Paga la tua consulenza

Inserisci il costo: