Risarcimento danni | Consulenza Legale on line - Parere Legale

Risarcimento danni - Assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro



 

Buongiorno, sono un dirigente di azienda commerciale. Nel luglio del 2008 ho avuto un grave incidente stradale al di fuori dell'oraio di lavoro, che ha comportato una invalidità del 25% certificata da ctu legale alla mano destra.
Quando ho fatto richiesta alla mia azienda di poter dare seguito al sinistro utilizzando la polizza infortuni obbligatoria per contratto,( che copre gli infortuni, invalidità e decesso, sia lavorativo che extralavorativo, in considerazione della tipologia del nostro lavoro che si può svolgere anche al di fuori dei normali orari di ufficio),abbiamo scoperto che nei nove anni di mia presenza in azienda ne ero stato sempre stato sprovvisto. Le giustificazioni dell'azienda sono state che avendo affidato la totalità della gestione del rischio in azienda compreso quello legato al personale, ad un broker assicurativo, lo stesso assieme a chi ci gestisce esternamente il personale come contratti, paghe, contricuti etc. sono responsabili di quanto accaduto.
Concordo pienamente in quanto ho un rapporto più che ottimo con il mio titolare e conosco la sua diligenza, che vi sia la sua totale buonafede e che la mancanza sia da addebitarsi ad altri. Infatti ne abbiamo parlato approfonditamente,e la mia azienda ha ottenuto una ammissione di responsabilità del broker, che mi ha assicurato, che si arriverà ad una conclusione che mi soddisferà. A questo punto però sono passati oramai 16 mesi e la situazione è di stand by, ho avuto sentore che mi si voglia proporre una transazione economica per chiudere la partita bonariamente, ma realmente non se ne è ancora parlato.
Ritengo che in questi casi non sia mio dovere concedere sconti o accettare transazioni, il mio è per contratto un diritto acquisito, anzi, esisterebbe anche un danno ulteriore dato dal fatto che per otto anni sono stato totalmente privo di copertura per tutti i rischi che derivano dal mio lavoro (percorroalmeno 50.000 km anno in macchina.
Il problema inoltre è che mi è parso di capire da una conversazione con il mio titolare che se si arrivasse ad una transazione con una parte di responsabilità da addebitarsi all'azienda, la corrispettiva quota economica sarebbe da lui considerata come spettante all'azienda per il danno che comunque ho arrecato per la mancanza della temporanea mia totale efficenza.
Premetto che due giorni dopo l'infortunio, essendo ad una mano, ero in ufficio ed ero operativo quindi danno non vi è stato, anzi ho lavorato per 5 mesi quando avevo le certificazioni per poter stare tranquillamente a casa.
Come mi devo comportare per risolvere questa situazione senza avere danni economici che comunque non ripagano il disagio fisico del danno che ho subito, ed allo stesso modo non andare in rottura con la mia azienda dove siamo io ed il mio datore di lavoro entrambe soddisfatti uno dell'altro??
Grazie ed a risentirci presto

 

RISPOSTA



Occorre distinguere due diversi ordini di considerazioni, a proposito della tua vicenda.
Dalle considerazioni di carattere strettamente giuridico, emerge che la tua azienda è nei guai fino al collo, essendo pienamente responsabile, nei tuoi confronti, non soltanto per l'accaduto, ma anche per la mancata copertura assicurativa, per ben otto anni. L'assicurazione è obbligatoria, in quanto prevista nel contratto, quindi il tuo datore deve rispondere del suo inadempimento contrattuale, provvedendo all'integrale risarcimento del danno subito, senza sollevare infondate eccezioni, relative al comportamento di terzi che nulla hanno a che vedere con le clausole del contratto di lavoro stipulato.
Successivamente al versamento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento, il tuo datore di lavoro avrà facoltà di rivalersi sul broker assicurativo negligente tuttavia, i rapporti risarcitori tra la tua azienda e il broker, non ti riguardano nel modo più assoluto, nè possono incidere in senso sfavorevole, sul tuo diritto al risarcimento.

E' opportuno tuttavia, fare anche alcune considerazione concrete, che esulano dai discorsi giuridici e dall'applicazione del diritto. In considerazione del tuo "status" di dirigente aziendale e della necessità di mantenere dei buoni rapporti con il datore di lavoro, è conveniente considerare la proposta di adesione, valutando se la stessa sia particolarmente favorevole, per te e per la tua azienda. Ricorda che non sei assolutamente obbligato a firmare la transazione che ti sarà proposta e che, se deciderai di firmare la transazione, rinunciando, di conseguenza, ad una parte del risarcimento dovuto nei tuoi confronti, sarà esclusivamente per una valutazione di convenienza, in considerazione dei tuoi rapporti con l'azienda, con il datore di lavoro e dei benefici che potranno derivare dalla tua scelta "aziendalista", relativamente alle tue prospettive di carriera.
La convenienza della transazione potrà essere oggetto di valutazione, esclusivamente, quando avrai a disposizione delle "cifre" su cui "riflettere". Siamo sempre a tua disposizione.
Cordiali saluti.

 

Risarcimento danni - La responsabilità contrattuale o extracontrattuale della banca e del bancario



 

Gentile Studio, nel 1998 mio padre e mio fratello anno convinto una banca dove avevo un conto corrente con mio fratello a firme disgiunte per le operazioni bancarie ma non per la chiusura di un conto, a chiudere il conto senza la mia firma, cosa posso fare per far valere i miei diritti facendogli denuncia.
Grazie

 

RISPOSTA



In realtà, la responsabilità per l'illegittima operazione di chiusura del contratto di conto corrente bancario, non è addebitabile né a tuo padre, né a tuo fratello, cointestatario del medesimo conto, ma alla banca e, soprattutto, al bancario che ha effettuato l'operazione, senza rispettare le disposizioni contrattuali, previste per la chiusura del conto.
Non è necessario sporgere una denuncia, in quanto non è stato commesso nessun reato; il comportamento del banchiere non è illegittimo da un punto di vista penalistico, ma civilistico. Si colloca infatti, nell'ambito dell'inadempimento contrattuale.
I fatti tuttavia, si sono svolti nel 1998 quindi, occorre considerare le norme sulla prescrizione dei diritti e sulla natura contrattuale ovvero extracontrattuale della responsabilità della banca.

La questione sulla natura della responsabilità della banca, per tutte le operazioni illegittime ovvero contrarie alle clausole contrattuali stabilite, era stata risolta in modi diversi dalle sezioni semplici; la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite per risolvere il contrasto esistente. Abbandonando la precedente tesi della responsabilità extracontrattuale, sostenuta per anni, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno affermato che l’inadempimento del banchiere dà luogo a responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, con l’ulteriore conseguenza che il termine di prescrizione per agire in giudizio è di dieci anni (articolo 2946 del codice civile). Se la Corte di Cassazione avesse affermato la natura extracontrattuale della responsabilità del banchiere, il termine di prescrizione sarebbe stato di cinque anni (articolo 2947, I comma del codice civile).

In ogni caso, il tuo diritto di agire in giudizio è ormai prescritto, quindi non puoi fare assolutamente più nulla per tutelare le tue ragioni.
Cordiali saluti.

 

Risarcimento danni - Proprietà immobiliare e distanze tra gli alberi



 

Spettabile Studio legale desidero una consulenza relativa alle foto ed al quesito con relativa risposta pubblicato dalla rivista S.E.,poichè il mio vicino di casa tempo fa ha piantato alberi (dei pini) che si sono sviluppati, e ora fanno ombra specialmente nella stagione invernale quando è sereno per tutta la mattina sono all'ombra (e al freddo). Ho accennato della cosa al vicino con il quale ho rapporti freddi ma naturalmente ha fatto finta di nulla.Vorrei sapere se vi sono strumenti giuridici che mi consentano di fargli abbattere almeno un albero dei tre che fronteggiano,sono stato in comune ,mi hanno risposto che la distanza è regolamentare,tre metri dal confine ,potrei intervenire nel caso i rami "sconfinino" nalla mia proprietà ,ma io lamento l'ombra e la visuale impedita dalla presenza di questo Muro di piante. Porgo distinti saluti

 

RISPOSTA



Ai sensi dell'articolo 892, I comma, numero 1 del codice civile, la distanza prevista dalla legge è di tre metri dalla linea di confine.

Art.892 - Distanze per gli alberi - Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Non hai diritto, pertanto, di fare estirpare gli alberi del vicino tuttavia, ai sensi dell'articolo 896, I comma del codice civile, hai diritto di far recidere i rami degli alberi che si protendono nella tua proprietà.

Art.896 - Recisione di rami protesi e di radici - Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Ho letto il caso riportato nella settimana enigmistica: il presupposto della condanna del proprietario degli alberi è la negligenza dello stesso che non provvede alle necessarie operazioni di potatura.
La Corte di Cassazione condanna il proprietario degli alberi, in considerazione del principio delineato dall'articolo 833 del codice civile (atti di emulazione), ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

Articolo 833 del codice civile:
"Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri"

Il presupposto della condanna non è la semplice presenza degli alberi, ma la negligenza del proprietario degli stessi, che causa un danno ingiusto al vicino, ex 2043 del codice civile. Se il tuo vicino non dovesse provvedere regolarmente alle operazioni di potatura ovvero, in generale, a prendersi cura degli alberi, piantati sulla sua proprietà, avrai diritto di agire in giudizio per chiedere un risarcimento danni, oltre all'eliminazione degli alberi, oggetto del contenzioso giudiziario.
Se il comportamento del vicino sarà diligente, non avrai strumenti di tutela giuridica a tua disposizione.
Cordiali saluti.

 

Risarcimento danni - Affitto di fondo rustico ed indennità per i miglioramenti fatti dall'affittuario



 

Salve, cercherò di essere il più chiaro possibile.
Mio padre è in causa da 14 anni con il proprietario della campagna che abbiamo in affitto da più di 40 anni. Dopo lo sfratto avvenuto nel 1996 si è aperta la causa per il risarcimento delle migliorie tutte fatte in accordo con il proprietario con un accordo vocale tra il 1950 e il 1960.Dopo vari accordi vocali nel 2002 e stato firmato un accordo scritto in presenza dei rispettivi avvocati che hanno firmato anch'essi il documento. In quel documento era previsto che noi dovevamo lasciare il terreno,e pulirlo e per le migliorie il ci sarebbero stati assegnati 500 mq dell terreno, l'intero immobile è di 65600mq.Dopo aver fatto il frazionamento(a nostre spese) dietro consenso scritto da parte del proprietario che autorizza il geometra a procedere, il prorpietario del terreno si è rimangiata la parola. Il nostro avvocato non è stato in grado di far valere il docomento firmato perchè dicevano che era solo un compromesso e non aveva nessun valore perchè non era stato depositato in tribunale entro sei mesi(è vero ?). Abbiamo cambiato avvocato e ora la causa nel novembre del 2009 doveva essere discussa ma è stata riinviata per altre due volte cause mancato accordo tra le parti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' non dovrebbe prendere una decisione il giudice????

-- le mie doamnde sono queste :

-- ci aspetta qualcosa dopo 40 anni di affitto???
-- Non ha veramente nessun valore l'accordo scritto in presenza di testimoni????
-- un uomo si può rimangiare così facilmentela parola ??????
-- posso aprire un'altra causa per chiedere il risarcimento di 14 anni di presa in giro?????

 

RISPOSTA



La disciplina dei miglioramenti, relativamente al contratto di affitto di fondo rustico, è contenuta nella legge n. 203 del 1982, in particolare agli articoli 16 e 17 che riporto in seguito:

Articolo 16. Miglioramenti, addizioni e trasformazioni.

Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo.

La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia, motivando, in senso favorevole o contrario in ordine alle opere richieste di cui al primo comma, riscontrata anche la congruità delle medesime; indica altresì eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione delle opere.

La decisione deve essere comunicata, a cura dell'ispettorato, ad entrambe le parti.

Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere.

In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro anche se la proposta delle opere di cui al primo comma è stata fatta dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunichi di voler eseguire direttamente le opere di cui al primo comma con le eventuali modifiche stabilite dall'ispettorato, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro i termini assegnati dall'ispettorato stesso.

Se il proprietario non dà inizio alle opere di cui al primo comma o non le ultima entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario può eseguirle a sue spese. L'affittuario è tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'ispettorato la sua decisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere.


17. Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni.

Il locatore che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 può chiedere all'affittuario l'aumento del canone corrispondente alla nuova classificazione del fondo ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (11/a), come modificato dall'articolo 18 della presente legge.

L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato. Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto.

Se non interviene accordo in ordine alla misura dell'indennità prevista dal comma precedente, essa è determinata, a richiesta di una delle parti, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, la cui deliberazione, agli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile, costituisce prova scritta del credito per l'indennità stessa.

All'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata versata dal locatore l'indennità fissata dall'ispettorato oppure determinata con sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria.

Nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario della indennità di cui al comma precedente, il proprietario è tenuto a dichiarare, nell'atto di vendita, l'esistenza dell'obbligazione nei confronti dell'affittuario per effetto delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16, restando in tale caso liberato dall'obbligazione stessa.

Ove per l'espletamento delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16 si rendano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle norme vigenti in materia, per l'esecuzione delle opere stesse, l'affittuario può provvedere direttamente a proporre le relative istanze ed a percepire i finanziamenti, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Al locatore che esegue le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 sono estese le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle vigenti leggi in favore dell'affittuario.

Nella determinazione dell'indennità di cui al secondo comma, i finanziamenti pubblici fatti propri dall'affittuario, che non abbia la qualifica di imprenditore agricolo e titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , non sono computati.


Dall'esame della legge in questione, emergono le risposte alle tue domande.
Gli accordi verbali intercorsi tra tuo padre ed il proprietario del fondo rustico sono validi ed efficaci. La legge non prevede uno specifico obbligo di stipulare esclusivamente accordi per iscritto; la forma degli accordi è liberamente decisa dalle parti.
A maggior ragione, è valido l'accordo stipulato per iscritto, peraltro in presenza di testimoni. La legge non prevede l'obbligo di depositare il contratto in Tribunale.
L'accordo per iscritto, rientra nella categoria giuridica delle transazioni, prevista dall'articolo 1965 del codice civile.

1965. Nozione di transazione.

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Il proprietario del terreno è tenuto a rispettare la transazione stipulata; non ha facoltà di "rimangiarsi" la parola data.

Per le migliorie effettuate, tuo padre ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti effettuati, quale risultante al momento della cessazione del rapporto contrattuale (oltre agli interessi, rimborso delle spese processuali e risarcimento dei danni subiti). Non è necessario iniziare un altro processo per il risarcimento dei danni subiti, perchè l'importo risarcitorio sarà determinato insieme all'indennità prevista dalla legge, dal giudice.

Per quanto riguarda il rinvio processuale, a cui tu fai riferimento nella tua mail, vorrei fare alcune precisazioni.
La causa sarà decisa dal giudice con una sentenza, tuttavia prima della deliberazione del giudice, la legge n. 203 del 1982 prevede un tentativo di conciliazione tra le parti.
Tale tentativo di conciliazione, si terrà presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Nel caso in cui le parti non dovessero addivenire ad un accordo, in tale sede, il processo civile proseguirà fino alla sentenza del giudice.
Non siete obbligati a mettervi d'accordo, tuttavia il tentativo di conciliazione deve essere comunque esperito.
Riporto l'articolo 46:

46. Tentativo di conciliazione. Disposizioni processuali. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.

Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.

Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.


Il motivo del rinvio tuttavia, potrebbe essere un altro (fai bene a chiedere spiegazioni al tuo avvocato): gli avvocati delle parti possono avere chiesto concordemente un rinvio al giudice, durante il processo, per tentare una conciliazione extra-giudiziale.
Ad ogni modo, devi comunicare al tuo avvocato che non intendi accettare accordi per te sfavorevoli, perchè, in questo processo, hai ragione da vendere !!! Comunica al tuo avvocato che hai intenzione di arrivare a sentenza, perchè soltanto così il giudice potrà riconoscere tutti i vostri diritti che, per quarant'anni, non sono stati rispettati dal proprietario del terreno.

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Risarcimento danni - Risarcimento danni e procedimento di correzione delle sentenze



 

io sono di bg,nel dicembre del 2008 ho fatto una causa contro il ministiero della giustizia poiche' una causa era durata 20 anni circa,chiedendone il risarcimento al tribunale di venezia(affidandoci ad un'avvocato di venezia).il 24 marzo 2009 mi hanno dato ragione dicendomi che mi spettava il rimborso+interessi e spese legali.
nel calcolare l'ammontare delle spese legali,si e' verificato un'errore di calcolo,cosi' il nostro avvocato di bg ci ha consigliato di farlo presente. a novembre 2009 mi ha comunicato che era tutto apposto e che avrei avuto i miei soldi.
ad ora, sento l'avvocato di bg per novita' e come risposta mi sento dire che il ministero della giustizia "non paga tanto facilmente" e che dobbiamo aspettare i documenti dall'avvocato di v..
la mia domanda e',mi posso fidare dell'avvocato di bg,oppure sta temporeggiando per gonfiare la parcella?
grazie

 

RISPOSTA



Puoi fidarti tranquillamente del tuo avvocato; si tratta di disguidi burocratici molto ricorrenti in tutti i casi di condanna al risarcimento-danni, pronunciata nei confronti di un Ministero o, più in generale, di un ente pubblico/pubblica amministrazione.
Il ritardo nell'effettiva liquidazione del danno peraltro, non farà aumentare l'onorario del tuo avvocato; la sua parcella anzi, resterà immutata.
Il procedimento per ovviare agli errori materiali o di calcolo, commessi dall'autorità giudiziaria, nella redazione della sentenza, è disciplinato dal codice civile agli articoli 287, 288 del codice di procedura civile.

Riporto le norme suddette:

Art. 287 (Casi di correzione)

Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Art. 288 (Procedimento di correzione)

Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.
Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.
Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.
Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione.


Come, del resto, è facile intendere, dalla lettura delle norme, si tratta di procedimenti che necessitano di alcuni mesi, anche nel caso in cui la vertenza giudiziaria riguardi esclusivamente gli interessi di privati cittadini (l'ordinanza di correzione deve essere annotata sull'originale del provvedimento, la sentenza corretta deve essere notificata alla controparte che può proporre un'eventuale impugnazione ...).
I tempi si allungano fisiologicamente, nel caso in cui ad essere condannato, con la sentenza, è un soggetto pubblico; al tempo necessario per lo svolgimento del procedimento di correzione, occorre aggiungere altri mesi per la conclusione del procedimento amministrativo di liquidazione del danno, da parte degli organi competenti del Ministero.

Cordiali saluti.

 


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