I titoli di credito
I titoli di credito sono documenti sottoscritti dal debitore, in cui si dichiara un obbligo nei confronti di chiunque sia il possesso dello stesso alla sua scadenza.
L’obbligo può essere, in sintesi, in tre tipi:
1 – una somma di denaro (cambiale, assegno) 2 – la riconsegna di determinati beni o merci (polizza di carico) 3 - un complesso di rapporti giuridici (azioni, obbligazioni)
Si può possedere il diritto di credito nei confronti di un debitore esattamente come si fa con i beni mobili ( ad es. un’automobile).
I titoli di credito si dividono in :
1- Titoli al portatore (nel titolo viene inserita la clausola al portatore e non viene indicato nel titolo il beneficiario) 2- Titoli all’ordine (viene inserito il nome di una determinata persona-beneficiaria e la circolazione avviene attraverso girata) 3- Titoli nominativi (viene specificato il nome del beneficiario)
Passiamo ora ad analizzare i titoli di credito in senso stretto, ovvero quelli che prevedono la restituzione del credito ( assegni e cambiali).
ASSEGNO

L’assegno consente al titolare di un conto corrente bancario il pagamento di una somma.
La validità di un assegno dipende da due condizioni:
1- La presenza del denaro sul conto corrente bancario; 2- La concessione da parte della banca di emettere assegni, con la consegna del libretto di assegni.
Se viene emesso un assegno senza che vi sia il denaro sufficiente a coprirlo questo viene definito assegno scoperto.
L’assegno che rappresenta un “avere” per chi lo possiede può essere anche utilizzato a sua volta come forma di pagamento con la girata. La girata è una dichiarazione scritta con cui si ordina al debitore di adempiere nei confronti di un altro soggetto.
Il girante nel momento in cui firma il documento garantisce al giratario la presenza della somma di denaro. Il soggetto che ha emesso l’assegno, dopo la girata non ha responsabilità nei confronti del giratario.
La girata dell’assegno può non essere consentita se viene apposta la clausola assegno non trasferibile, in questo modo il beneficiario è stato definito nell’atto dell’emissione dell’assegno e non può essere cambiato. L’assegno in questo caso è a tutti gli effetti un titolo nominativo.
L’assegno circolare viene emesso dall’istituto bancario quando è garantita la presenza del denaro sul conto corrente; questo fornisce quindi un grado di tutela massima per il beneficiario. L’assegno circolare non può mai essere scoperto, proprio perché nell’atto della sua emissione la banca si impegna per la sua copertura.

L’assegno circolare a differenza dell’assegno bancario non può essere emesso al portatore.
Con l’emissione dell’assegno circolare la banca si assume l’obbligo di pagare a vista il titolo in uno qualsiasi dei suoi sportelli.
CAMBIALE

La cambiale è il titolo di credito tramite il quale l’autore si assume l’obbligo di pagare una somma determinata nella data e nel luogo stabilito nel titolo stesso.
Le cambiali si possono classificare in due tipologie:
1- Cambiale propria (promessa incondizionata) 2- Cambiale tratta (ordine incondizionato)
Nel primo tipo è colui che la emette che si impegna personalmente all’adempimento, nella seconda tipologia l’autore del titolo rivolge l’ordine di pagare ad un altro soggetto.
Il credito della cambiale si può trasferire tramite girata, e come nel caso dell’assegno il girante ha funzione di garanzia nei confronti del giratario.
POLIZZA DI CARICO
Un esempio di titolo di credito all’ordine è la polizza di carico che è un documento della merce caricata su un’imbarcazione e può essere girato diverse volte in base al numero di prese in carico che deve subire il carico durante il viaggio.
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