Separazione e divorzio | Consulenza Legale on line - Parere Legale

Separazione e divorzio - Separazione consensuale, giudiziale e determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge



 

buona sera,
vorrei chiedere informazioni su un eventuale separazione (spero in una consensuale e non in una giudiziale).

Abbiamo 2 figli (7 e 4 anni).
il mio reddito mensile è di circa 1800 euro, quello di mi moglie è di circa 1200 (lei ha anche un altro reddito di 500 per un secondo lavoro, ma non "dimostrabile").
Abbiamo una casa di proprietà (mutuo da pagare x altri 19 anni per circa 450 euro/mese).

Le domande:
1)quanto dovrei versare a mia moglie come assegno familiare?
2) Se lascio la casa a mia moglie, devo pagare anche io una parte della rata del mutuo?
3) la casa vale circa 280.000 euro, l'importo da versare ancora alla banca è di circa 120000 euro. posso "obbligarla" a vendere la casa e con il guadagno estinguere il mutuo e comprare 2 case più piccole una vicino all'altra (in questo modo potrei stare con i miei figli tutte le sere senza "sballottarli a destra e a sinistra"? Ovviamente il restante mutuo per l'acquisto sarebbe a mio carico.
4)comprando una casa a mia moglie, mi aiuterebbe a versargli un assegno mensile inferiore?

Un papà disperato.
Grazie

 

RISPOSTA



Rispondo alle tue domande:

1) Il reddito del nucleo familiare è pari a 3.000,00 euro al mese quindi, l'assegno di mantenimento da versare a tua moglie, dovrebbe essere pari all'incirca, all'importo di 300 euro mensili (3.000 / 2 = 1.500,00; se tua moglie ne percepisce 1.200,00 euro, devi integrare il suo reddito mensile con altri 300 euro).
Ricorda che il secondo lavoro di tua moglie, pur essendo svolto in nero, può essere dimostrato a mezzo testimoni.
Nel caso riuscissi a dimostrare la percezione del reddito in nero, da parte di tua moglie, non saresti tenuto a versare nulla, a titolo di assegno di mantenimento del conuige.
Se i figli dovessero essere affidati a tua moglie, saresti obbligato a versare nei confronti degli stessi, un assegno di mantenimento pari a 700 euro mensili (350 euro per ogni figlio).
L'importo complessivo dell'assegno di mantenimento dei figli è generalmente, pari alla metà del reddito mensile disponibile del genitore obbligato.
Saresti costretto a vivere con 800 euro mensili.
Non esiste una norma relativa alla determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento; tale decisione è rimessa alla discrezionalità del giudice tuttavia, l'autorità giudiziaria, generalmente, determina l'obbligo, seguendo il percorso logico sopra illustrato.

2) Sì, sei comproprietario dell'immobile, quindi sei obbligato a versare la metà della rata mensile del mutuo, anche successivamente all'assegnazione dell'abitazione familiare al coniuge.

3) Hai facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente per la separazione dei coniugi, l'autorizzazione alla vendita dell'abitazione familiare ed all'acquisto di altri immobili più consoni alle mutate esigenze della famiglia.
L'autorizzazione rientra nelle facoltà discrezionali del giudice adito.

4) No, non fare questo errore !!!
Il giudice ha facoltà di determinare l'importo dell'assegno di mantenimento, a prescindere dall'acquisto dell'immobile, in seguito intestato a tua moglie.
Questa soluzione potrebbe rivelarsi una vera e propria beffa.
Cordiali saluti

 

Separazione e divorzio - Separazione, divorzio consensuale dei coniugi, pensione di reversibilità



 

Buongiorno,

desidero cortesemente la Vostra assistenza in quanto, con la mia ex coniuge, avremmo in programma di chiedere il divorzio consensuale.

Alcune informazioni: 1) con la mia ex coniuge abbiamo già avuto le separazione consensuale nel 2006 dal Tribunale di Rovereto (TN); 2) non abbiamo avuto figli fino al momento della separazione; 3) non ho versato alcun assegno ma mi sono impegnato (ed ho fatto) a versare un ammontare quale quota spettante per la suddivisione del "patrimonio" familiare; 4) la mia ex coniuge ha avuto una figlia con un altro compagno nel 2004; 5) da parte mia ho un figlio, dal 2006, dalla mia attuale compagna; 6) non conosco i progetti della mia ex coniuge ossia se si risposerà o meno; 7) non conosco lo stato di bisogno della mia ex coniuge (non credo esista); 8) è mia intenzione risposarmi appena possibile.

Le mie domande: a) dobbiamo fare la domanda di divorzio congiunto al Tribunale di Rovereto (TN) visto che abbiamo fatto la separazione lì?; b) se dovesse servire l´avvocato per il divorzio congiunto, il cancelliere del Tribunale di Rovereto sostiene di sì, potete indicarmi qualche professionista ed il relativo costo; c) quant´è il costo per la predisposizione degli atti per procedere autonomamente nel caso non servisse l´avvocato; d) tra l'essere divorziato o solo separato (come ora) cosa cambia in termini di reversibilità della pensione, eredità, ...?

 

RISPOSTA



In caso di divorzio consensuale dei coniugi, ai sensi dell'articolo 706 del codice di procedura civile, la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria si determina, in considerazione dell'ultima residenza comune dei due coniugi; presumo che sia competente quindi, il Tribunale di Rovereto che si è pronunciato sulla separazione consensuale.
E' necessaria l'assistenza di un avvocato, come per tutte le vertenze giudiziarie in materia di diritto di famiglia; i coniugi, in caso di divorzio consensuale, possono rivolgersi allo stesso avvocato, riducendo sensibilmente i costi processuali.
Non è deontologicamente corretto, da parte nostra, segnalare determinati professionisti; le spese legali di un procedimento di divorzio consensuale, ad ogni modo, si aggirano intorno ai 1.000,00 / 1.500,00 euro complessivi.

La principale differenza tra lo "status" di coniugi separati e quello di divorziati, è la possibilità, per il coniuge, di vincolarsi in un nuovo matrimonio.
L'ex coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità, ai sensi della legge n. 74 del 1987, che ha modificato l’articolo 9 della legge 898/70, a condizione che, al momento della morte del "de cuius", abbia diritto all'assegno di mantenimento (il coniuge che non ha diritto all'assegno di mantenimento, non avrà quindi, diritto alla pensione di reversibilità).
La legge n. 74/87 prevede, inoltre, che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione di reversibiltà, anche se il defunto si sia risposato e sia in vita il nuovo coniuge. In questo caso, però, l’INPS non paga automaticamente la pensione ma deve attendere una specifica sentenza del tribunale che divida la pensione tra i due interessati (coniuge ed ex coniuge), in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno.
La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che la pensione di reversibilità debba essere suddivisa tra l'ex coniuge ed il coniuge, anche in considerazione delle condizioni economiche e dello stato di bisogno degli stessi.
Allego gli estemi delle sentenze in materia:
(Corte Cost. 419/99; Cass. 27/06/95 n. 7243; Cass. 27/05/95 n. 5910; Cass. 09/12/92 n. 13041; Cass. 23/04/92 n. 4897; Cass. 14/03/00 n. 2920; Cass. 19/02/03 n.2471).

Il coniuge divorziato, al contrario del coniuge separato, perde i diritti successori, nei confronti dell'asse ereditario dell'ex coniuge.
Il divorzio fa venir meno lo "status" di coniuge, cessando conseguentemente tutti i diritti che la legge riconnette allo stesso. Il divorziato quindi non è erede, né partecipa alla chiamata ereditaria.
L’unico modo che ha il divorziato di partecipare alla successione, in relazione alla pregressa qualità di coniuge è quello indicato dall’ art. 9 bis della legge n. 898 sul divorzio, che prevede che il beneficiario di somme periodiche di denaro corrisposte a norma dell’ art. 5 della legge 898 citata (si tratta dell'assegno di mantenimento versato all'ex coniuge), possa ricevere, in caso di morte dell’obbligato, qualora versi in stato di bisogno, un assegno a carico dell’eredità.
L'ex coniuge che non ha diritto all'assegno di mantenimento, al momento della morte del "de cuius", non avrà quindi diritto all'assegno a carico dell'eredità.
Ringraziandoti per averci scelto, ti saluto cordialmente.

 

Separazione e divorzio - Convivenza, separazione, assegno di mantenimento, alimenti



 

Spett. Avvocato

Sono un ragazzo di 31anni e da circa un'anno ho conosciuto una ragazza separata con 2 bambini 10 e 6 anni d'età.
Lei vive con i bambini nella casa in cui le è stata assegnata, il suo ex marito paga 400€ di mutuo più 400€ per gli alimenti, la casa è intestata all'ex marito ma era stata acquistata dopo il matrimonio con la comunione dei beni.
E da tempo che mi chiede se io volessi andare a vivere in quella casa, logicamente contribuendo alle spese. Le mi domande sono.
Posso andare a vivere in quella casa,pur sapendo che la casa è anche dell'ex marito?
L'ex marito potrebbe evventualmente farmi causa o sfrattarmi dall'appartamento?
Cosa comporterebbe in lei (ex moglie) se io dovessi subentrare nell'appartamento? (es. perdita del diritto degli alimenti ecc..)
Devono fare un'accordo davanti ad un giudice?

 

RISPOSTA



Hai facoltà di andare a vivere nell'appartamento assegnato alla tua compagna; il marito della ragazza non ha strumenti giuridici per impedire questa convivenza, né ha titolo giuridico per intraprendere una vertenza giudiziaria nei tuoi confronti. Certamente non potrà "sfrattarti", in quanto non è stato stipulato nessun contratto di locazione; per lo stesso motivo, non sarai mai obbligato a versare un canone di locazione, a favore del proprietario dell'immobile.
La scelta relativa a questa convivenza rientra nei tuoi diritti di libertà individuali ( ... è un diritto anche della signora) e non è possibile limitare, in alcun modo, tali posizioni soggettive.

C'è soltanto un aspetto negativo della convivenza: la possibilità che l'importo dell'assegno di mantenimento sia decurtato dal giudice, a seguito di ricorso dell'ex marito.
Per questo motivo ti consiglio di non ufficializzare questa convivenza, spostando la tua residenza/domicilio, nell'appartamento dove andrai a vivere con la tua ragazza.
Devi risultare residente altrove, altrimenti, con il tuo inserimento nello stato di famiglia della ragazza, l'obbligo dell'ex marito sarà ridimensionato, in considerazione della tua possibilità economica di contribuire alle spese sostenute dalla tua compagna, per gli alimenti e per tutte le necessità di vita quotidiana.
Se non sposterai la residenza nel suddetto appartamento, non avrete alcuna ripercussione economica negativa.
Cordiali saluti.

 

Separazione e divorzio - Separazione dei coniugi e modifica dell’assegno di mantenimento



 

Gentile studio legale, sono una donna con in atto la pratica di separazione legale da mio marito. Attualmente il giudice mi ha riconosciuto un contributo mensile di 300 euro da parte di mio marito perché abbiamo un bambino. Questa estate, in un periodo in cui sembrava possibile un riavvicinamento con lui, sono rimasta nuovamente incinta. La gravidanza, non semplice per problemi inerenti alla salute del nascituro, mi comporta spese per visite ed esami imprevisti e a causa dei tempi stretti non sempre mutuabili. Mi è possibile ottenere un contributo straordinario per queste spese sostenute e per il parto? Perché lui non ne vuole sapere. Come potrò procedere per aggiornare la cifra del mantenimento a parto avvenuto?
Cordialmente

 

RISPOSTA



L’art. 710 del codice di procedura civile prevede la possibilità per i coniugi di chiedere, in qualunque momento, la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e i figli minori, e pertanto, ciascun coniuge può ricorrere al Tribunale per far revocare o quanto meno modificare il provvedimento con il quale il giudice della separazione abbia disposto in favore dell’altro coniuge un assegno di mantenimento.

La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta, in ogni tempo, qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino.

Ciò può avvenire poiché i provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione non hanno carattere decisorio e sono per loro natura sempre modificabili.

Nel caso in cui la moglie, ad esempio, abbia cominciato a svolgere una propria attività lavorativa e percepisca quindi un proprio reddito, l’altro coniuge può rivolgersi al giudice perché questi riduca proporzionalmente l’importo dell’assegno di mantenimento a suo carico oppure addirittura lo esoneri dal corrispondere gli alimenti alla moglie, divenuta ormai autosufficiente.

Una nuova gravidanza e, soprattutto, gli oneri delle spese mediche relative al parto possono giustificare una richiesta di modifica dell’importo dell’assegno di mantenimento, da parte della moglie.

La richiesta deve essere presentata con ricorso, al Tribunale che si sta pronunciando in merito alla separazione legale dei coniugi; l’autorità giudiziaria, in camera di consiglio, accoglierà la tua richiesta, aumentando sensibilmente l’importo dell’assegno di mantenimento. E’ necessaria l’assistenza di un avvocato per presentare il ricorso in cancelleria.

Allego il contenuto dell’articolo 710 del codice di procedura civile:

Art. 710 Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.

Cordiali saluti.

 

Separazione e divorzio - Separazione dei coniugi consensuale, divorzio ed assegno di mantenimento



 

Buongiorno

Scrivo per ricevere una consulenza legale a proposito del mio imminente divorzio.
Sono legalmente separata da tre anni. Un mese prima del matrimonio (maggio 2004) il mio ex coniuge ed io abbiamo acquistato una casa contraendo insieme un mutuo. Il mio ex coniuge ha abbandonato il tetto coniugale a febbraio del 2006. Abbiamo ottenuto la separazione congiunta a fine 2006. Gli accordi economici per la separazione prevedevano il pagamento da parte del mio ex coniuge della mia parte di mutuo, NON prevedevano alimenti. Io ho abitato nella casa fino a settembre 2008. In tale data la casa è stata venduta ed abbiamo spartito il surplus derivante dalla vendita. Sempre negli accordi della separazione lui aveva l'obbligo di pagare le spese processuali. Il mio ex coniuge lavora con contratto a tempo indeterminato ed ha uno stipendio di circa 2000 euro mensili.

Da circa 8 mesi sono disoccupata . Precedentemente ho esercitato come libera professionista titolare di una ditta individuale di artigianato, con entrate annue molto basse. A causa della crisi economica ho deciso di chiudere la mia attività in Italia nel luglio 2009 ed ora vivo in Olanda dove NON ho ancora preso la residenza. Non ho attualmente entrate poichè prima di cercare un lavoro in Olanda devo imparare la lingua. Sto quindi studiando e mi mantengo con i soldi derivati dalla vendita della casa. Il mio patrimonio al momento è di 7000 euro.

Vorrei sapere se:
ho diritto a richiedere che il mio ex coniuge sostenga le spese processuali?
ho diritto a richiedere un aiuto economico che faciliti la mia integrazione in Olanda ( il processo di inserimento ufficiale olandese comprende programmi di integrazione che durano circa 1 anno e mezzo; immaginando un aiuto economico di 300 euro mensili per 1 anno e mezzo posso richiedere un bonus di circa 5000 euro?)
Per avviare il processo di integrazione in olanda devo prendere la residenza qui il prima possibile, poichè questo comporta l'inserimento nel programma. Mi conviene aspettare o prendere la residenza in olanda per quanto riguarda il divorzio? (complessità pratiche, questioni economiche) posso sottoporre queste questioni all'avvocato comune in una causa per divorzio consensuale o devo obbligatoriamente avere un mio avvocato ed avviare un divorzio contenzioso? (vorrei evitare il contenzioso).
Grazie

 

RISPOSTA



La risposta alla tua domanda è contenuta nell'articolo 5, comma 6, della legge n.898 del 1970, in materia di scioglimento del matrimonio (divorzio).
Riporto la norma da applicare al tuo caso:

Articolo 5 SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - DISCIPLINA

1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.

3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.

5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.

10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.


Hai diritto all'assegno di mantenimento, in quanto, al momento, non hai mezzi adeguati per il tuo sostentamento per ragioni oggettive (hai scelto di lavorare in Olanda, in considerazione della crisi che ha colpito il nostro paese).
Tuo marito è obbligato, versando mensilmente l'assegno, a garantirti un tenore di vita, identico a quello di cui hai goduto durante la vita coniugale.
Ritengo che la richiesta di 300 euro mensili per l'inserimento in Olanda, possa essere accolta senza problemi dal giudice, in considerazione del reddito di tuo marito. Le circostanze relative alla separazione consensuale, riportate nella mail (ad esempio l'assenza di un obbligo di versare gli alimenti, da parte di tuo marito), sono irrilevanti in sede di divorzio perchè, attualmente, hai esigenze diverse da quelle che avevi tre anni fa.

In caso di divorzio consensuale le spese processuali saranno compensate tra i due coniugi (negli accordi, potete comunque prevedere che le spese siano interamente sostenute da tuo marito, come per la separazione consensuale). In caso di divorzio giudiziale, le spese processuali saranno a carico della parte soccombente (il giudice può comunque prevedere la compensazione delle spese).
In caso di divorzio consensuale, avete facoltà di rivolgervi ad un solo avvocato che rappresenterà entrambi i coniugi in giudizio, con un sensibile risparmio dei costi processuali. Per ottenere una sentenza di divorzio consensuale, dovete essere d'accordo su tutti gli effetti giuridici che sono conseguenza dello scioglimento del matrimonio (ad esempio, importo dell'assegno di mantenimento, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare ...). In mancanza di accordo, dovrete percorrere l'iter processuale del divorzio giudiziale. Se è necessario, sposta pure la tua residenza in Olanda; le notifiche degli atti giudiziari saranno effettuate nello studio legale del tuo avvocato. Il trasferimento della residenza non comporta particolari problemi burocratici o maggiori costi processuali.
L'articolo 4 della legge 898, infatti, prevede che ...

Articolo 4 - Domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione del matrimonio

1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
Cordiali saluti.

 

Separazione e divorzio - Divorzio, assegno divorzile, assegnazione dell'abitazione familiare



 

Buonasera,mi chiamo G.,sono separato dal 1989 e divorziato dal 2004. da questo matrimonio ho avuto un figlio nel 1986, l'appartamento dove vivevo è di mia proprietà al 50%,e dopo la separazione il figlio è stato affidato alla mamma con l'usufrutto dell'appartamento ad entrambi.
gli alimenti sono stati regolarmente versati a tutt'oggi la mia ex moglie ha appena ereditato un appartamento vorrei sapere se posso avvelere di qualche diritto per rientrare in possesso del 50% della casa o del suo valore come poter definire questa situazione
grazie
saluti

 

RISPOSTA



Ai sensi dell'articolo 9, I comma della legge n. 898 del 1970, in materia di scioglimento del matrimonio (divorzio),

"Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 (ossia l'assegnazione dell'abitazione familiare e l'obbligo dell'assegno divorzile)".

L'acquisizione, a seguito di successione ereditaria, da parte di un coniuge, di un appartamento, rappresenta un'ipotesi di "giustificato motivo", ai sensi della norma suddetta.

Le disposizioni in materia di abitazione della casa familiare e di assegno divorzile, sono decise dal giudice, in ragione delle condizioni economiche dei coniugi; se tali condizioni mutano nel tempo, il coniuge può rivolgersi ad un avvocato, per presentare ricorso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 898/1970.

Non hai nessuna certezza di rientrare in possesso del 50% dell'appartamento (il giudice non è obbligato ad accogliere la tua richiesta), ma sicuramente, nella peggiore delle ipotesi, il Tribunale ridurrà l'importo dell'assegno divorzile.

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Separazione e divorzio - Affidamento del figlio e ammissione al patrocinio a spese dello Stato



 

MODIFICA DECRETO MINORE

In data 30-09-2008 insieme alla mia ex convivente ci siamo trovato davanti al giudice per l'affidamento ( io mi sono trovato solo perchè il mio avvocato non si è presentato ) e la decisione è stata che il bimbo dal lunedi al venerdi sta con la madre e durante il weekend lo tengo io in piu' devo dare un mantenimento di 300 euro mensili, il problema che la madre non lo ha mai tenuto e anche adesso lo tengo io il bimbo aiutato dai miei genitori, nel frattempo in dicembre 2008 nell'ufficio del suo avvocato abbiamo firmato un accordo privato dove diceva che il bambino lo tengo io e la madre lo puo' vedere quando vuole, adesso pero' lo voglio modificare questo decreto e visto che da giugno 2009 sono disoccupato speravo di chiedere il patrocinio gratuito ( ancora non mi sono arrivati il cud dell'ultimo lavoro e dall'inps per la disoccupazione perquisita ). Volevo un consiglio cosa posso fare e quali costi andro' in contro, se l'accordo privato fatto ha una validita' per non dovere dare arretrati perchè i 300 euro al mese non li ho mai dati alla mia ex.
Grazie spero di essere stato chiaro.

 

RISPOSTA



L'accordo stipulato presso lo studio dell'avvocato della tua ex convivente non ha nessun effetto giuridico: è carta straccia, niente di più !!! Mi meraviglia la circostanza per cui un collega possa abbindolare i suoi clienti, facendosi pagare profumatamente, con false soluzioni, prive di ogni fondamento giuridico.
La verità è che le conseguenze di queste "geniali trovate" degli avvocati, le pagano sempre e soltanto i clienti.
Il bambino non è una proprietà dei genitori che possono disporre del piccolo, a loro piacimento, ovvero stipulare accordi, come se si trattasse di un bene a noleggio. Il sistema di turnazione tra genitori, determinato con decreto del giudice, può essere modificato soltanto da un successivo decreto dell'autorità giudiziaria, alla luce del mutamento di circostanze di fatto, determinanti per la decisione relativa all'affidamento del figlio. Lo Stato tutela l'infanzia e la famiglia, ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione; la legge quindi, delega la funzione di tutela dei figli di genitori non conviventi, all'autorità giudiziaria che deve assolutamente omologare con decreto, un eventuale accordo stipulato dai genitori.

La tua ex convivente ha commesso un reato, perchè non ha rispettato il contenuto del decreto emesso dal giudice: si tratta del reato contravvenzionale previsto dall'articolo 650 del codice penale.

"Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila".

La signora inoltre, deve ringraziarti per avere accudito il bambino, altrimenti avrebbe commesso il ben più grave reato di abbandono di minore o di incapace, previsto dall'articolo 591 del codice penale:

"Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".

Hai facoltà di denunciare la signora: fai quello che ti suggerisce la tua coscienza.

Non sei tenuto al pagamento dei 300 euro mensili, a titolo di mantenimento del bambino: se la signora non ha accudito il piccolo (hai provveduto tu !!!), la stessa non ha diritto ad alcun assegno, né tanto meno agli "arretrati". L'importo di 300 euro mensili ha una sua "ratio" giuridica che è il mantenimento del bambino. Se il genitore non provvede alla cura del piccolo, non può sorgere il diritto a percepire tale somma.

Devi presentare ricorso al Tribunale, per modificare il contenuto dell'accordo omologato con il precedente decreto dell'autorità giudiziaria.

Ti allego i requisiti essenziali per avere diritto al patrocinio a spese dello Stato. E' possibile reperire queste informazioni sul sito del Ministero della Giustizia.

REQUISITI E DOCUMENTI NECESSARI PER ESSERE AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
E’ possibile presentare istanza per essere ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R 30.05.2002 n. 115, qualora l’interessato sia titolare di un reddito imponibile annuo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad € 9.723,84.
Tuttavia qualora l’interessato risulti convivente con il coniuge o con altri familiari la soglia di reddito di € 9.723,84 sarà elevata di €1.032,91 per ogni convivente.
Si terrà invece conto solo reddito personale dell’interessato quando sussista un conflitto di interessi con gli altri componenti della famiglia.
La documentazione da produrre ai fini della richiesta è la seguente:

- Carta d'Identità;

- Codice fiscale;

- Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia anagrafico (è sufficiente una sola copia a nome dell’interessato);

- Dichiarazioni redditi (Modello Unico, CUD, Modello 730, o altro), nonché la documentazione relativa ai redditi esenti o da pensione, percepiti nell'anno precedente, ed eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti i motivi della mancata presentazione;

- Copia eventuale contratto di lavoro e buste paga relative all’anno in corso;

- Copia eventuali libretti di pensione (invalidità, reversibilità, vecchiaia, ecc).

Qualora sussistano, sulla base delle dichiarazioni e delle produzioni dell'interessato, i requisiti di legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (requisiti che saranno valutati ed accertati dal Giudice), l’Avvocato, senza assunzione di responsabilità alcuna, predisporrà la relativa istanza, con allegata la autocertificazione, attestante la consistenza delle predette condizioni reddituali, che dovrà essere personalmente sottoscritta dall’interessato.
ATTENZIONE: La falsità o le omissioni nella suddetta dichiarazione sostitutiva di certificazione sono puntite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento del beneficio

ll DPR 115/2002 statuisce che, per assistere un cliente a mezzo del gratuito patrocinio, un avvocato deve essere iscritto negli appositi elenchi (attestanti l'apposita abilitazione) predisposti dai Consigli dell'ordine degli Avvocati previa verifica dell'esistenza di tutti i requisiti soggettivi.

Articolo 80 del DPR 115/2000 - Nomina del difensore.

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

.Devi rivolgerti quindi, al consiglio dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. (Si trova presso gli uffici della Corte d'appello, per avere la modulistica necessaria.

IN ESTREMA SINTESI:

La domanda per il patrocinio a spese dello Stato si presenta prima dell’inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono della domanda. Per i giudizi civili, la domanda si presenta al Consiglio dell’ordine degli Avvocati competente.
La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi.
Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale.
Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda.
La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.
La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve.
L'ammissione è decisa entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza.
Cordiali saluti.

 

Separazione e divorzio - Assegno di mantenimento e adeguamento Istat



 

Salve, sono un impiegato divorziato dal 22 settembre 2005 (omologazione divorzio) e corrispondo puntualmente la somma pattuita di euro 350,00 per il mantenimento solo di mia figlia oggi di anni 15.

Nel mese di febbraio scorso, a mezzo raccomandata non legale, la mia ex moglie mi chiede l´adeguamento istat della somma di 350,00 che come scritto in sentenza e´ da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, e mi chiede tutti gli arretrati di tale adeguamento, inoltre mi chiede una cifra di 75,00 euro, senza fornire alcuna documentazione fiscale, per lezioni scolastiche private fatte a mia figlia senza che io venissi informato per concordare il da fare (peraltro scritto sulla sentenza).Mi informa solo del conto da pagare.

Tra di noi non c'è dialogo.

Domande:

Deve oppure no produrre documentazione fiscale circa le spese delle lezioni private.
La mia ex ha ragione di legge di chiedere gli arretrati ? oppure questo diritto parte dalla data della sua richiesta cioè la raccomandata?
L´adeguamento istat dell´importo si calcola ogni volta dall´importo rivalutato secondo gli indici annuali istat oppure si calcola sempre dal capitale iniziale ? es.: da sett. 2005 a sett. 2006 , 350,00 + istat 2% = 356,96; poi si continua da sett. 2006 al 2007 da 356,96 + istat 1,6% oppure da 350,00 + 1,6% ?
Ci sono normative chiare in merito ?
Nel caso verso solo l´importo adeguato e non corrispondo gli arretrati a cosa vado incontro ?
Ci possono essere conseguenze penali ?
Cosa mi consigliate ?
Grazie e Cordiali Saluti

 

RISPOSTA



La decisione relativa alle lezioni scolastiche private doveva essere adottata da entrambi i genitori, nell’interesse del figlio, alla luce di quanto disposto nel provvedimento giudiziale che ha omologato lo scioglimento consensuale del matrimonio.

Non sei tenuto a versare l’importo di 75,00 euro per lezioni private, in mancanza di opportuna documentazione probatoria; anche in presenza di idonea documentazione fiscale (fattura/ricevuta fiscale) peraltro, non saresti ugualmente tenuto al rimborso, in quanto la decisione relativa alle lezioni private è stata presa esclusivamente da tua moglie, contrariamente a quanto prescritto nella sentenza.

La tua ex moglie ha diritto all’adeguamento Istat, relativo all’assegno di mantenimento, oltre agli arretrati, maturati dal momento dell’omologazione del divorzio (non dal momento dell’istanza con raccomandata). Il diritto agli arretrati si prescrive in dieci anni, ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile (nel senso che la domanda per ottenere gli arretrati deve essere presentata entro dieci anni dal momento in cui, relativamente agli stessi, è maturato il diritto alla percezione).

In caso di mancato versamento dell’adeguamento Istat e degli arretrati, non sorge, nei tuoi confronti una responsabilità penale (non rischi la reclusione, tanto per intenderci !!!), ma esclusivamente una responsabilità civile.

Risponderai del tuo inadempimento, nei confronti della tua ex moglie, ai sensi dell’articolo 2740 del codice civile, ossia con tutti i tuoi beni presenti o futuri. La signora avrà facoltà di procedere giudizialmente, sottoponendo i tuoi beni ad esecuzione forzata (pignoramento di beni immobili o mobili registrati a te intestati ovvero pignoramento del quinto dello stipendio da te percepito), al fine di soddisfare il suo credito.

E’ possibile scaricare gratuitamente dai diversi siti internet, programmi per il calcolo automatico dell’adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento.

Ad ogni modo, ipotizziamo il calcolo dell’importo dell’assegno di mantenimento, adeguato alla luce delle variazioni Istat.

Importo originario assegno: 350 euro

Variazione Istat: 2%, periodo 1//1/2006 _ 31/12/2006 = 350 * 2% = 357,00 euro

Variazione Istat: 1,6%, periodo 1/1/2007 _ 31/12/2007 = 357,00 * 1,6% = 362,71 euro (il precedente adeguamento Istat, rientra nella base imponibile per il calcolo del nuovo adeguamento 2007).

Attenzione: la variazione Istat dal 1/1/2006 al 31/12/2007 (per il biennio 2006/2007) è pari a (2% + 1,6%) = 3,6%

L’adeguamento al 31/12/2007, può essere calcolato anche così:

350 (importo iniziale non adeguato) * 3,6% (variazione non annuale ma biennale 2006/2007) = 362,71 euro. Il risultato è lo stesso.

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Separazione e divorzio - Riconoscimento del figlio naturale. Doveri del genitore



 

Salve, sono un uomo sposato ed ho messo incinta un'altra donna straniera che vive in una comunità. Vorrei sapere se riconosco il bambino cosa vado incontro, quali sono i miei diritti e doveri.
Grazie.

 

RISPOSTA



Innanzitutto è necessario porsi una domanda: come si può riconoscere un figlio naturale?
Il padre e la madre possono riconoscere il figlio naturale, con lo stesso atto o separatamente, in momenti e con atti diversi. Il riconoscimento deve essere dichiarato all'Ufficiale di stato civile dell'ufficio comunale, competente per la registrazione della nascita del bimbo, ovvero essere contenuto in un atto pubblico redatto da un notaio, o infine inserito in un testamento. Una volta fatto, il riconoscimento è irrevocabile. Il riconoscimento può essere effettuato, senza alcun limite temporale.
Il riconoscimento comporta, per il genitore, l’obbligo di mantenere, istruire ed educare il figlio, tenendo conto delle sue capacità, dell’inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
I genitori devono contribuire economicamente al mantenimento del figlio, proporzionalmente ai loro redditi, al patrimonio posseduto, alle capacità finanziarie.
Il riconoscimento del figlio non comporta il sorgere di obblighi di mantenimento, nei confronti della madre del bambino. Non avrai alcun rapporto giuridico con la stessa.
Sarai obbligato a mantenere economicamente tuo figlio, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica; l'obbligo non cesserà necessariamente, a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio.
Al momento della tua morte, il figlio naturale avrà diritto alla quota di legittima, al pari dei tuoi figli legittimi. Non avrà alcun diritto ereditario invece, la madre di tuo figlio.
Ai sensi dell'articolo 262 del codice civile, il figlio naturale assumerà il cognome del genitore che per primo effettuerà il riconoscimento; in caso di riconoscimento contemporaneo, da parte dei due genitori, assumerà il cognome del padre.
Avrai diritto all'usufrutto legale, sui beni di tuo figlio (eventuali beni che dovesse ricevere per donazione o testamento), fino al raggiungimento della sua maggiore età.
Tanto premesso, in estrema sintesi, ai sensi dell'articolo 261 del codice civile, il genitore ha nei confronti del figlio naturale, gli stessi doveri che la legge prevede a favore dei figli legittimi. Di conseguenza, risultano applicabili, al rapporto genitore - figlio naturale, gli articoli 147 e 148 del codice civile, nonostante facciano espresso riferimento al rapporto "coniugi - figli legittimi". Esaminiamo le conseguenze del mancato esercizio dei tuoi doveri di genitore.
In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire economicamente, al mantenimento del figlio, la madre avrà facoltà di ricorrere al presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 148, II comma del codice civile.

"In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole".

Sussistono anche conseguenze di natura penale, in caso di abbandono del figlio minore. Consideriamo infatti, il reato previsto dall'articolo 591 del codice penale:

Art. 591 Abbandono di persone minori o incapaci

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed e' da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Riporto in seguito, le norme del codice civile, citate in precedenza, che indicano i doveri del genitore e le conseguenze civilistiche, di un eventuale inadempimento:

Art. 261 Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento

Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.

Alla luce dell'articolo 261 del codice civile, risultano applicabili al rapporto "genitore - figlio naturale", per analogia, le norme che regolano il rapporto tra i coniugi ed i figli legittimi.

Art. 147 Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Art. 148 Concorso negli oneri

I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

Sono a disposizione per ulteriori chiariementi.
Cordiali saluti.

 

Separazione e divorzio - Affidamento della figlia e tutela dei minori



 

salve...
son padre di una bimba di 18 mesi che vive con la madre con la quale non sono sposato e sempre con la quale avevo litigato 6 mesi prima di nascere la nostra bimba...
in seguito al nostro litigio i suoi genitori mi hanno vietato di avvicinarmi a loro...
solo che nel frattempo con lei abbiamo fatto pace e stiamo meglio di prima ma i suoi genitori continuano a vietare a lei di avvicinarsi a me e quindi io ora non riesco a vedere ne la mia ragazza ne mia figlia..
posso richiedere il diritto a vedere mia figlia e così in automatico rivedrei pure la mia ragazza?

 

RISPOSTA



Se hai riconosciuto la bambina, come tua figlia naturale, hai il dovere-diritto di vederla e di prenderti cura di lei, ai sensi dell'articolo 147 del codice civile (hai il dovere di mantenerla, istruirla e educarla), che si applica non soltanto in regime di matrimonio, relativamente ai figli legittimi, ma anche nei rapporti "figlio naturale-genitore", ai sensi dell'articolo 261 del codice civile.

E' vero che, in assenza di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni che stabilisca sull'affidamento della figlia minore, l'esercizio della potestà compete al genitore con il quale la bambina convive, ossia la tua ragazza. Questa circostanza tuttavia, non limita i tuoi diritti-doveri di genitore.

A proposito del tuo caso, la sentenza della Corte Europe, sezione terza, del 30/06/05, ha rappresentato una vera rivoluzione nei rapporti padre-figlio.  

Secondo i giudici europei la madre è obbligata a mostrare il figlio all’altro genitore; il genitore affidatario del minore non potrà opporre rifiuto, perché ogni bambino (in base agli art.5, 6, 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) ha diritto ad una famiglia ed all’indissolubile rapporto con i genitori, seppur separati, divorziati o non coniugati. Parimenti, ciascun genitore ha diritto ad avere un rapporto affettivo-educativo col figlio.  

Tali concetti sono stati ripresi in seguito, anche dalle più recenti sentenze di legittimità della Corte di Cassazione, che,  in più occasioni, hanno condannato i genitori a rifondere ai figli, ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, i danni, perché la prole, si è sottolineato, ha visto leso il proprio diritto ad uno sviluppo armonico come individuo (sviluppo dato dall’affetto e dalla presenza morale e materiale di entrambi i genitori), nonché il diritto di ciascun individuo di avere e di far parte di un nucleo familiare.  Il regolamento dell'Unione europea, per la tutela dei minori numero (CE)2201/03, conferma queste argomentazioni giuridiche. Il punto fondamentale della disciplina europea è, infatti, l’attenzione per il benessere del bambino - bene supremo, la cui salvaguardia  prescinde da qualsiasi altro interesse in gioco.

Tanto premesso:
1) hai diritto di vedere tua figlia e di trascorrere del tempo con lei
2) hai diritto di conseguenza, di vedere la madre della bambina e i nonni della piccola non possono impedirtelo.
Se i genitori della tua ragazza dovessere ostacolare i tuoi diritti, rivolgiti ad un avvocato, per presentare un ricorso al Tribunale.
Il giudice stabilirà il genitore affidatario della bambina, determinando una turnazione, relativamente al tempo che i genitori trascorreranno con la piccola.
Il provvedimento del giudice deve essere osservato dai genitori e dai nonni della minore. Il codice penale italiano infatti (articolo 388 comma secondo), prevede che si applichi la pena della reclusione fino a tre anni o della multa da 103 a 1032 euro

“a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci ”.

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 
« InizioPrec.12Succ.Fine »

Pagina 1 di 2

Paga la tua consulenza

Inserisci il costo: