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Pubblica amministrazione - Amministrazione comunale, servizio sgombero neve su strade extraurbane



 

Buongiorno, vorrei porre un quesito;

Sono assessore del comune di P. in provincia di C. che è un paese montano quindi soggetto a frequenti nevicate:

Noi garantiamo la pulizia di tutte le strade urbane mentre non facciamo lo stesso per le strade extraurbane cioè quelle che portano nei luoghi fuori dall´abitato. In uno di questi luoghi a circa 4Km. dal paese, ed ad un´altitudine rilevante, c´è un ristorante e il proprietario ci impone di permettergli il transito anche in caso di neve. Se dovessimo fare questo non basterebbe il piccolo bilancio del nostro comune per fare fronte a queste spese. Il precedente gestore dello stesso ristorante provvedeva personalmente alla spalatura mentre questo ci pone questo richiesta. Come amministrazione vorremmo chiudere con ordinanza questa strada ma ci sono degli allevatori che riescono comunque anche in caso di neve (tranne in caso di eventi eccezionali) a raggiungere gli alpeggi per cui non possiamo farlo.

La domanda è questa: siamo obbligati come amministrazione eseguire un servizio di sgombero neve su strade extraurbane?

Come dobbiamo comportarci con questo ristoratore?

Attendo risposta.

Grazie anticipate.



RISPOSTA



Nei comuni territorialmente più estesi o maggiormente popolosi, l’Amministrazione comunale definisce, in collaborazione con l’ANAS s.p.a.-Compartimento per la viabilità e con l’Amministrazione provinciale, il “piano neve”, in vigore per il successivo inverno.
Con il “piano neve”, i suddetti enti concedono in appalto il “servizio neve”, generalmente ad una società di capitali, definendo, con precisione, le modalità dell’offerta del servizio; con il suddetto servizio si intende l’insieme delle operazioni che in caso di precipitazioni nevose hanno lo scopo di assicurare la continuità del traffico dei mezzi pubblici e privati, l'accesso alle scuole, agli uffici comunali, alle strutture sanitarie e la regolare erogazione delle forniture di elettricità, gas metano ed acqua. La materia del “servizio neve” è regolata inoltre dai provvedimenti emessi dall’Amministrazione comunale: il regolamento di Nettezza Urbana ed i provvedimenti in linea di viabilità, emessi con la forma giuridica dell’ordinanza sindacale.

La regola generale sulla competenza ad effettuare lo sgombero della neve, oltre che a porre in essere i servizi di spargimento sale, è la seguente: ha rilevanza giuridica la titolarità della strada.
Nel caso in cui si tratti di una strada comunale (sia essa urbana o extraurbana), risponde il Comune, se è una strada provinciale, l’ente Provincia, negli altri casi l’Anas spa-Compartimento regionale per la viabilità. Tuttavia, tali competenze non comportano il sorgere di un diritto soggettivo del cittadino, allo sgombero di una particolare strada extraurbana, come nella tua fattispecie.

La responsabilità per il mancato sgombero della strada è politica non giuridica. Mi spiego meglio: il proprietario del ristorante non può adire l’autorità giudiziaria, per costringervi allo sgombero della neve, depositata sulla strada che utilizza di consueto, né tanto meno, un giudice può costringervi a farlo, intromettendosi illegittimamente nell’attività amministrativa comunale. L’unica conseguenza negativa del mancato sgombero della neve sarà una manciata di voti in meno alle prossime elezioni amministrative.

Il Comune inoltre, con il regolamento di nettezza urbana può costringere il proprietario del ristorante a provvedere in proprio allo sgombero della neve, in relazione alle sue particolari e personali esigenze.
Il Sindaco con un’ordinanza in materia di viabilità, può prevedere che, a causa delle scarse risorse economiche del Comune, il servizio neve è limitato a determinate strade ovvero è previsto solo quando lo strato nevoso raggiunge determinate altezze (ad esempio, un metro di neve).
L’ente comune può legittimamente limitare il “servizio neve”, a seconda delle esigenze e delle risorse presenti in bilancio.
Il cittadino non può rivolgersi alla magistratura per questo motivo, ma ha, a sua disposizione, soltanto un rimedio: votare, alle prossime elezioni, una maggioranza che provveda magicamente a moltiplicare il denaro in cassa (sempre che esistano assessori capaci di moltiplicazioni miracolose …).
Cordiali saluti.

 

Condominio - Assemblea condominiale e revisione delle tabelle millesimali



 

Buongiorno, avrei un problema condominiale e vorrei cercare di spiegarmi al meglio: Da circa due anni ho ereditato un piccolo immobile uso ufficio. Circa 4 anni fa è stata fatta una revisione dei millesimi e mio padre che era gia' molto anziano e malato, ha dato la delega a mio cugino che ha altre proprieta' nel palazzo per l'approvazione dei nuovi millesimi che deve essere 1000 su 1000.
Purtroppo, siccome nel mio ufficio esiste un soppalco in legno da parecchi anni, il tecnico interessato ai conteggi, ci ha attribuito un carico millesimale che risulta quasi il triplo rispetto ad altre unita' immobiliari che hanno piu' o meno la stessa superficie, dicendo che è accatastato a10 e che considera il soppalco come superficie.
Il risultato è che non riesco neppure a pagare le spese con l'affitto che percepisco dalla ditta che è dentro.
Per farla breve, nel palazzo (di soli tre piani) esistono appartamenti di lusso, grandi 5 volte il mio, con vista su strada (il mio è nel cortile) che hanno piu' o meno un valore di 7/8 volte il mio ma con millesimi di neppure il doppio. Il mio è pianterreno e nel cortile, diciamo che è quello di minor pregio di tutti. Ho il sospetto che mi abbiano penalizzato apposta siccome non riesco a far fronte alle spese regolarmente costringendomi a metterlo in vendita...(infatti chi mi gestisce l'affitto mi ha anche proposto di venderglielo a un prezzo piuttosto basso) L'amministratore e i condomini ai quali ho fatto presente svariate volte la cosa anche con R.R. non ci sentono e dicono che se non mi va bene la cosa, di fare causa al condominio.
Naturalmente vivendo in questo disgraziato paese di fare causa non ci penso, non voglio andare avanti anni, spendere un sacco di soldi e pagare io da solo un tecnico per revisionare i millesimi.
Non esiste un cavillo per "costringere" il condominio a darmi retta magari contestando la validità dell'assemblea che ha votato i millesimi o altro cavillo, dopo di che ci si siede ad un tavolo e se ne parla?
Grazie per una esaurinte risposta.


RISPOSTA



Il rimedio consigliato, nella tua fattispecie, è il ricorso all'autorità giudiziaria competente (Tribunale).
Il giudice adito provvederà a nominare, su richiesta delle parti, un consulente tecnico d'ufficio (un geometra) che provvederà alla revisione delle tabelle millesimali, accogliendo le tue richieste. Il rimedio presenta due aspetti negativi: i tempi processuali e gli oneri, dovuti alle spese legali da sostenere.
Mi chiedi se possa esistere un cavillo per invalidare il verbale della relativa assemblea condominiale: la risposta al tuo quesito è contenuta negli articoli 1136 e 1137 del codice civile.
Contro il verbale dell'assemblea, tuttavia, è possibile fare ricorso entro trenta giorni dalla data della deliberazione, per i dissenzienti, e dalla data di comunicazione, per gli assenti.
Mi sembra di capire dal contenuto della mail, che il termine di trenta giorni per impugnare il verbale d'assemblea, sia ormai decorso (sono trascorsi addirittura 4 anni), quindi il suddetto atto non può essere annullato, per motivi inerenti al rispetto dei quorum, richiesti dalla legge, per una valida costituzione dell'assemblea e per deliberare legittimamente.
Non ti resta che impugnare la determinazione relativa alle tabelle millesimali, dinanzi all'autorità giudiziaria.
Per completezza espositiva, l'assemblea condominiale, nella tua fattispecie, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i 2/3 del valore dell'intero edificio e i 2/3 dei partecipanti al condominio.
La deliberazione è valida, se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Cordiali saluti.

 

Consulenza del lavoro - Diritto al premio di produzione del lavoratore dipendente



 

Salve sono christian e lavoro a roma come chef in albergo.fatto seguito ad una mia domanda sulla mancata erogazione del premio produzione l'azienda mi ha risposto che fino a che nn presenterò l'inventario dei materiali nn mi sarà erogato il premio.Infatti è abitudine di questa azienda di scalare gli eventuali ammanchi dal premio o dalla liquidazione.volevo sapere se questa è una cosa legale e se l'azienda è leggittimata a farlo in virtù del fatto che alla mia assunzione nn mi è stato presentato l'inventario precedente e tanto meno nessuno si è preoccupato di mettermi al corrente di tali procedure.attendo vstre notizie!grazie

 

RISPOSTA



Si tratta di una prassi assolutamente illegale; gli emolumenti dei lavoratori dipendenti devono essere corrisposti per intero e non possono essere defalcati, con una trattenuta alla fonte, giustificata da eventuali danni, cagionati dal lavoratore dipendente, nell'esercizio delle sue incombenze.
I diritti dei lavoratori dipendenti sono incomprimibili e non sono assoggettabili a compensazione.
In estrema sintesi, il datore di lavoro dovrà corrisponderti il premio di produzione pattuito, successivamente dovrà chiedere il risarcimento dei danni che hai cagionato, citandoti, in un giudizio civile, dinanzi al Tribunale.
L'azienda non può determinare, discrezionalmente, l'importo del danno subito; tale facoltà rientra nei poteri dell'autorità giudiziaria.
Se non dovessero essere sufficienti questi principi generali in materia di diritto del lavoro, è opportuno evidenziare la circostanza che tale prassi non è indicata né nei contratti collettivi, né tanto meno nel tuo contratto di lavoro individuale. Come può il datore di lavoro esercitare una prerogativa che non è stata contrattualmente negoziata ?!
Al momento della tua assunzione non hai firmato una copia dell'inventario dei beni messi a tua disposizione; come potresti difenderti dalle accuse calunniose del tuo datore di lavoro ?! Se nessuno ti ha avvisato della prassi (peraltro, di per sè illegittima), come potresti esercitare il tuo diritto di difesa in un processo o in sede extra-giudiziale ?!
Rivolgiti immediatamente al tuo sindacato ovvero ad un avvocato esperto in diritto del lavoro; hai diritto all'immediata liquidazione del premio di produzione.
Cordiali saluti.

 

Fisco e tasse - Compravendita immobiliare ed evasione fiscale



 

Buona sera, la domanda che vorrei porLe e' la seguente: In un contratto di compravendita di immobile, il venditore dichiara di essere indagato per evasione fiscale, Il passaggio di proprieta' puo' essere invalidato,nel caso di condanna del venditore medesimo?
grazie e cordiali saluti

 

RISPOSTA



Assolutamente no; non dobbiamo confondere il profilo civilistico del contratto di compravendita immobiliare, con l'aspetto pubblicistico della pretesa tributaria dello Stato, nei confronti del venditore.
Il passaggio di proprietà non può essere invalidato nemmeno in caso di condanna o di emissione di avviso di accertamento definitivo, da parte dell'Agenzia delle Entrate. Non può essere invalidato nemmeno nell'eventualità in cui, a rogito, sia stato indicato un importo inferiore al corrispettivo reale (vi consiglio di non farlo, visto che è in corso un indagine fiscale).
In quest'ultima eventualità, sia il venditore che l'acquirente dovranno versare all'erario le maggiori imposte dovute (IRPEF IVA e registro) ma il contratto di compravendita conserverà tutti i suoi effetti.

 

Diritto privato - Transazione e sentenza di condanna in contumacia



 

Egregio Avvocato,

-il 23/9/08 ricevo presso la mia residenza raccomandata dall’avv. del mio dentista con la richiesta di pagamento che chiaramente è rimasta inevasa a causa di problemi economici .
-a luglio 2009 mi trasferisco a casa dei miei genitori senza cambiare residenza.
- l’11/12/2009 ricevo (a casa dei miei genitori) il verbale di udienza che mi convoca per il 26/2/2009 e si dichiara la mia contumacia. (io oltre alla raccomandata e quest’ultima notifica non ho ricevuto nulla)
-Lo stesso giorno chiamo l’avv. del dentista e chiedo di : poter effettuare un pagamento dilazionato e di avere i conteggi aggiornati con le sue spettanze per fare il piano di rientro. (io pensavo 400/500 euro mensili) . Lui risponde che a questo punto non sa se la controparte possa accettare una proposta simile e si rifiuta di rimandarmi i conteggi (ha detto che lui non è un ragioniere ma fa l’avvocato) . Io gli ho attaccato il telefono in faccia.

Le mie domande sono le seguenti:

1- Posso presentarmi in tribunale senza difensore e proporre direttamente al giudice un piano di rientro? Secondo la sua esperienza lo accetterà? E comunque come funziona l’iter ? Chi decide se accettare o meno la mia richiesta?
2- Se non mi presento cosa rischio? (tenga presente che non ho alcun tipo di bene intestato )
Insomma sono nel panico cos’è meglio fare ????
La ringrazio anticipatamente le porgo i miei più cordiali saluti.

 

RISPOSTA



Se non hai nessun bene mobile registrato (auto) o immobile intestato, non rischi assolutamente nulla o meglio ... non devi percepire alcun reddito da lavoro dipendente, regolarmente dichiarato, ed inoltre, non devi risultare residente o domiciliata, presso i tuoi genitori; in quest'ultimo caso infatti, l'ufficiale giudiziario potrebbe pignorare i beni mobili presenti presso l'abitazione dei tuoi genitori (televisore, gioielli), se questi ultimi non fossero in grado di dimostrare la proprietà relativa ai beni sottoposti a procedura esecutiva (sarebbe piuttosto difficile dimostrare che la TV è di proprietà dei tuoi genitori e non tua !!!).

Non puoi presentarti in udienza, senza essere regolarmente costituita, a mezzo della rappresentanza ed assistenza di un avvocato.
Senza un avvocato difensore, il giudice non ascolterebbe nemmeno le tue ragioni !!!

L'avvocato della controparte non è obbligato a fare il conteggio, relativo al debito sorto nei confronti del tuo dentista.
Una volta iniziato il processo, la controparte ha diritto di rigettare le tue richieste di transazione, senza motivare, in alcun modo la sua scelta; ha diritto di continuare a far valere le sue ragioni nel processo civile, al fine di ottenere la sentenza di condanna nei tuoi confronti. Il procedimento espropriativo avrà inizio, soltanto dopo che la sentenza avrà acquisito efficacia di titolo esecutivo. Sono necessari quindi, almeno tre anni.

Il giudice non può obbligare la controparte ad accettare la tua richiesta di pagamento dilazionato.

Se non ti costituisci in giudizio, a mezzo di un avvocato, sarai condannata in contumacia. Il giudice non avrà modo di conoscere e di valutare le tue ragioni di fatto e di diritto.

Mi chiedi un consiglio a proposito della tua situazione: se non hai beni intestati, non percepisci un reddito e non risulti residente o domiciliata presso i tuoi genitori, potresti lasciar perdere le richieste della tua controparte processuale.
Considera però, che non devi avere beni intestati al momento dell'espropriazione, ossia tra tre anni circa (alla luce dei tempi del processo civile). E' una grossa limitazione per te: non potrai nemmeno avere un'autovettura intestata, nei prossimi anni !!!
Potresti avvalerti dell'assistenza di un avvocato e costituirti in giudizio: il tuo legale di fiducia ti consentirebbe di far valere, dinanzi al giudice adito, eventuali eccezioni sorte nei confronti del credito del dentista.
Potresti invece, recarti di persona dall'avvocato della controparte processuale: certe questioni non si risolvono a telefono ma personalmente !!! Ritengo che possa essere sorto un equivoco, circa la tua telefonata con l'avvocato avversario.
Cordiali saluti

 

Consulenza del lavoro - Permesso legge 104/1992 per l'assistenza ai disabili



 

Buonasera, sono fruitore della legge 104/92 per assistere mio padre invalido al 100% con accompagno, e la mia società mi ha respinto una giornata di permesso legge 104 (trasformandola in un giorno di ferie)motivandola come segue:

Mensilmente devo decidere se prendermi i permessi a giornate intere (8 ore)oppure ad ore (ma esclusivamente ad intervalli di 2 o 4 ore); ciò è determinato dal primo permesso mensile preso.
Esempio: se il 4 del mese prendo 2 ore di permesso, per tutto il mese non potrò più assentarmi un'intera giornata ma prendere solo permessi frazionati di 2 o 4 ore.
Se invece il primo permesso mensile fosse di una giornata intera, non potrò più prendermi nell'arco mensile le ore spezzettate.

E' lecito tutto ciò?
Grazie. Andrea

 

RISPOSTA



Ha perfettamente ragione il tuo datore di lavoro, alla luce dell'articolo 33 della legge 104/1992, così come modificato dalla legge 53 del 2000. A seguito della riforma della disciplina, in materia di permessi per l'assistenza ai familiari disabili, l'Inps ha modificato il contenuto della circolare n. 211 del 1996, che prevedeva la cumulabilità dei permessi giornalieri e orari, durante lo stesso mese, emanando la circolare n. 133 del 2000 che, adegua la normativa di dettaglio, al contenuto della suddetta riforma legislativa.
Cordiali saluti

 
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