Cosa succede quando l'idoneo in graduatoria rinuncia all'assunzione?
1.La rinuncia alla firma del contratto di lavoro con la P.A. non comporta la cancellazione dalla graduatoria secondo le sentenze del TAR Abruzzo e del TAR Campania.
Si tratta di una questione giurisprudenziale dall'esito piuttosto incerto, poiché al momento, in giurisprudenza, possiamo delineare tre differenti scuole di pensiero.
La prima scuola di pensiero è quella rappresentata dalle sentenze del TAR Campania, sentenza n. 7033 del 2023 e del TAR Abruzzo n. 125 del 2022: in ragione di questi arresti giurisprudenziali, l'idoneo classificatosi utilmente nella graduatoria di un concorso pubblico, che rinuncia alla firma del contratto di lavoro, una volta ricevuta la proposta di assunzione da parte dell'Ente Pubblico, non è escluso dalla graduatoria, in assenza di una normativa regolamentare di segno contrario ovvero di specifiche clausole del bando di concorso che prevedono appunto la decadenza.
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2.La rinuncia all'assunzione e la decadenza dell'idoneo dalla graduatoria del concorso pubblico, ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del d.p.r. n. 487/1994.
La seconda scuola di pensiero invece, si fonda sull'interpretazione letterale dell’articolo 17 comma 3 del regolamento sui concorsi pubblici approvato con d.p.r. n. 487/1994, che così dispone: “il vincitore o l’idoneo che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla assunzione e dalla graduatoria”.
Secondo questa corrente giurisprudenziale, la conseguenza della rinuncia alla chiamata da parte dell’ente titolare della graduatoria per assunzione del ruolo, determina la decadenza del soggetto dalla graduatoria e quindi il “depennamento”.
Così facendo il giudice amministrativo intende garantire la certezza delle posizioni giuridiche dei terzi soggetti che seguono in graduatoria l'idoneo rinunciatario; inoltre il diritto all'assunzione presso la Pubblica Amministrazione, si consuma con la rinuncia e si trasferisce in via definitiva sull'idoneo che segue il rinunciatario in posizione utile in graduatoria.
3.La rinuncia alla proposta di assunzione non comporta il depennamento dell'idoneo, soltanto in presenza di giustificati motivi
Abbiamo poi una terza scuola di pensiero che potremmo definire mediana, ispirata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 6 agosto 2015, n. 3870.
Dalla rinuncia all'assunzione non deriva la cancellazione dalla graduatoria, soltanto in presenza di un “giustificato motivo”: la congrua motivazione idonea ad evitare la decadenza dalla graduatoria concorsuale, può ritenersi sussistente soltanto se fondata su ragioni serie, documentate, gravi ed obiettive che abbiano determinato il comportamento del soggetto (gravi stati di salute, vicende sopravvenute relative allo stato familiare etc etc).
Diversamente, non configura “giustificato motivo”, tutte quelle motivazioni meramente personali, tali da rendere la rinuncia soltanto più conveniente e le ragioni che, pur rispondendo ad un interesse apprezzabile, non giustificano comunque la violazione di un comportamento ritenuto doveroso.
Secondo il principio generale di cui all'articolo 2697 del codice civile, l'onere della prova avente ad oggetto il “giustificato motivo” sarà in capo all'idoneo rinunciatario.
Ribadisco che la suddetta giurisprudenza ondivaga è generata dall'ambiguità del bando di concorso che invece, potrebbe anche prevedere espressamente la cancellazione dell'idoneo che rinuncia alla proposta di assunzione.
Per questi motivi, prima di rinunciare ad una proposta di assunzione presso la Pubblica Amministrazione, vi consigliamo di chiedere una consulenza al nostro sito web.
4.Fac simile rinuncia al contratto di assunzione, con riserva di mantenimento della posizione utile in graduatoria
Oggetto: rinuncia alla sola sottoscrizione del contratto di assunzione, con riserva di mantenimento della posizione utile in graduatoria.
si comunica la rinuncia alla sola sottoscrizione del contratto di assunzione, con riserva di mantenimento della posizione utile in graduatoria. |