Come ottenere un trasferimento nel pubblico impiego?
Il dipendente pubblico può essere trasferito a seguito delle seguenti richieste e/o procedure selettive.
1.Trasferimento definitivo per mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001
Si tratta dell'ipotesi di trasferimento più frequente nella pubblica amministrazione, ossia la mobilità volontaria (art. 30 del d.lgs. 165/2001) presso altro Ente, previa pubblicazione del bando per titolo e per colloquio, con diritto alla conservazione del trattamento economico in godimento presso l’ente cessionario.
A regime la mobilità volontaria deve precedere obbligatoriamente le assunzioni per concorso pubblico, tuttavia fino al 31 dicembre 2024, questo obbligo di preventiva mobilità volontaria è stato sospeso, fatto salvo l'obbligo di mobilità obbligatoria con richiesta alla Funzione Pubblica.
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A proposito della mobilità volontaria, non occorre il preventivo nulla osta al trasferimento, tranne le seguenti ipotesi:
- per posizioni dichiarate infungibili;
- per il vincolo di permanenza nella prima sede di servizio per i primi 5 anni dall'assunzione (si può essere esonerati dal rispetto del vincolo di permanenza quinquennale, come da parere della Funzione Pubblica fornito al Comune di Rimini)
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- per il personale trasferito in mobilità da meno di 3 anni;
- laddove dovesse determinarsi una carenza di organico superiore ad una percentuale stabilita dalla legge, in ragione del numero dei dipendenti in servizio presso l'Ente Pubblico, come da taballe riportata nella seguente consulenza
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2.Il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico per comando o distacco
Si tratta di un trasferimento temporaneo per un periodo non superiore a tre anni.
In caso di successiva mobilità volontaria per bando pubblico, i dipendenti comandati o distaccati che ne facciano richiesta, hanno la precedenza rispetto agli altri candidati.
Il comando è posto in essere nell'interesse dell'Ente che riceve il lavoratore dipendente Il distacco è posto in essere nell'interesse dell'Ente datore di lavoro.
Il referente normativo è sempre lo stesso: articolo 56 del T.U. degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. n. 3/1957.
Anche in caso di trasferimento temporaneo per comando o per distacco, è necessario il nulla osta preventivo da parte del proprio Dirigente.
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3.Trasferimento per interscambio tra dipendente aventi la stessa posizione economica e appartenenti alla medesima area
Si tratta di una fattispecie volontaria di trasferimento reciproco di due lavoratori dipendenti, appartenenti a due Enti Pubblici differenti che, con il consenso dei rispettivi datori di lavoro, si scambiano il posto di lavoro, a condizione che abbiano la stessa posizione economica ed appartengano alla stessa area giuridica.
4.Trasferimento del caregiver per assistenza ai sensi della legge 104/1992
Il caregiver non ha diritto al trasferimento, ma soltanto un interesse legittimo, compatibilmente con le esigenze di servizio della propria azienda pubblica o privata.
Occorre conciliare le esigenza del lavoratore con quelle generali della Pubblica Amministrazione.
Questo trasferimento può essere sia temporaneo che definitivo.
Di seguito un fac simile di richiesta di trasferimento del lavoratore caregiver per assistenza ai sensi della legge 104/1992
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5.Trasferimento per congiungimento familiare con figlio di età inferiore a tre anni
Il trasferimento temporaneo previsto dal testo unico paternità/maternità può essere chiesto per tre anni, fino a quando il figlio ha un'età inferiore a tre anni, ma una volta richiesto, prosegue anche se nel frattempo il figlio minore ha compiuto tre anni. Anche in questo caso, come per la legge 104/1992, non si tratta di un diritto soggettivo al trasferimento, essendo subordinato alle concrete esigenze organizzative dell'Ente Pubblico.
6.Trasferimento del coniuge del militare per ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 1 della legge 10.3.1987 n. 100 e l’art. 17 della legge 28.7.1999 n. 266.
Altra tipologia di trasferimento per ricongiungimento familiare è quella del coniuge del militare trasferito d'autorità presso un'altra sede di lavoro.
Attenzione, perché il trasferimento del militare non deve essere volontario, ma disposto d'autorità dalla Forza Armata d'appartenenza ed il coniuge del militare deve essere un pubblico dipendente, oltre ad essere stabilmente convivente, nei termini delineati dalla giurisprudenza ai quali rinvio, invitandovi a leggere la seguente consulenza.
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7.Trasferimento temporaneo per carica sindacale o politica ricoperta dal dipendente pubblico
C'è poi un'ipotesi residuale relativa al dipendente pubblico che ricopre funzioni elettive (sindaco assessore consigliere comunale) oppure cariche sindacali dirigenziali presso una regione differente da quella in cui presta servizio e pertanto ha diritto soggettivo al trasferimento temporaneo, per la stessa durate della carica ricoperta.
8. I criteri per inquadrare il personale trasferito per mobilità e trattamento economico applicabile.
Secondo la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 luglio 2024 n. 19613, in caso di mobilità intercompartimentale, il dipendente trasferito ha diritto di essere inquadrato nella area funzionale e nella qualifica professionale della amministrazione di provenienza, previo utilizzo dei parametri di cui all’art. 2 del d.p.c.m. 30 novembre 2023:
− confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
− mansioni effettivamente svolte;
− competenze professionali;
− compiti e responsabilità;
− titoli di accesso relativi alle declaratorie delle medesime aree e categorie senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite.
− specifiche ed eventuali abilitazioni previste per le aree e categorie di provenienza e di destinazione.
Al momento sussiste incertezza a proposito del trattamento economico spettante al dipendente trasferito da un comparto che prevede l’inquadramento contrattuale nell’area delle Elevate qualificazioni (comparto Ministeri), ad un comparto come quello delle funzioni locali che, al contrario, inserisce le EQ all'interno dell'area dei funzionari (ex cat. D).
Il dipendente ministeriale, inquadrato nell'apposita area delle Elevate Qualificazioni, trasferitosi presso un ente locale, ha diritto all'assegno ad personam riassorbibile a carico del fondo risorse decentrate dell’ente locale di destinazione, per salvaguardare il trattamento tabellare dell’ente di provenienza, corrispondente appunto all’area delle Elevate qualificazioni?
Ricapitoliamo la normativa in materia di assegno ad personam riassorbibile.
Secondo l'art. 2, comma 4, d.p.c.m. 30 novembre 2023, al dipendente trasferito deve essere attribuito un trattamento economico composto da:
− retribuzione tabellare dell'area o categoria di inquadramento;
− differenziale stipendiale dell’amministrazione di destinazione, o corrispondente voce retributiva. Tale differenziale è individuato mediante approssimazione per eccesso del valore risultante dalla differenza tra il complessivo trattamento economico di provenienza e il tabellare di destinazione. La norma prevede quanto segue: “l'eventuale maggior onere derivante dall’arrotondamento per eccesso di cui al comma precedente è compensato a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione di destinazione, previste a legislazione vigente. Nel caso in cui l’approssimazione per eccesso non sia applicabile nell'ambito dell'area di inquadramento, l'individuazione del nuovo differenziale previsto per l'amministrazione di destinazione avviene mediante approssimazione per difetto”.
L’art. 3 del d.p.c.m. 30 novembre 2023 statuisce che, nel caso di mobilità volontaria, si applica il comma 2-quinquies dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 200122: “Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”.
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, DFP n. 27149 del 21 aprile 2021, non è dovuto l’assegno ad personam in caso di mobilità volontaria esterna, tuttavia si deve garantire il mantenimento del livello retributivo in godimento presso l’amministrazione di provenienza nel caso di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale.
La precedente progressione economica orizzontale già acquisita, è riconosciuta al dipendente in caso di mobilità, nel rispetto del d.p.c.m. 26 giugno 2015; anche le progressioni verticali, ossia gli scatti di carriera, sono riconosciuti in caso di mobilità (Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 19874/2023)
In caso di mobilità intercompartimentale, si perde l'eventuale RIA, come previsto dalla Cassazione. Secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19613/2024, “la P.A. di destinazione, nello stabilire, in assenza di tabelle di equiparazione dei livelli, l'inquadramento dei dipendenti di differenti comparti, deve comunque tenere conto, ove abbia utilizzato come parametro di riferimento lo stipendio tabellare da loro percepito presso la P.A. di provenienza, delle progressioni economiche dai medesimi ottenute in quest'ultima P.A., ma non della RIA loro spettante”.
La Corte di Cassazione nel luglio 2024 (ordinanza 19613/2024) opera una distinzione tra mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs, 165/2001 e la mobilità diversa da quella volontaria.
Soltanto in caso di mobilità intercompartimentale diversa da quella volontaria, il dipendente trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici (sia l'attribuzione di nuovi differenziali sia gli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali).
Diversamente la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 8 agosto 2024, n. 22485, con riferimento al passaggio di personale, per mobilità volontaria, dal comparto ministeri e quello enti locali, prevede il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito presso il Ministero, avente carattere di generalità e natura fissa, facendo salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettate tale divieto.
Secondo quest'ultima ordinanza della Cassazione (la più recente), l'assegno ad personam riassorbibile sarebbe dovuto sia in caso di mobilità volontaria che nelle altre ipotesi di mobilità differenti da quella volontaria.