Le tipologie di stabilizzazione dei precari nella Pubblica Amministrazione

 

Quali forme di stabilizzazione del lavoro precario nella Pubblica Amministrazione sono possibili nell'anno 2024? Questo focus vi aiuterà a capire se avete maturato i requisiti per essere stabilizzati nella Pubblica Amministrazione.

Indice:

1. Premessa

Possiamo distinguere tra stabilizzazioni a regime, come quella di cui all'articolo 35 comma 3 bis del testo unico pubblico impiego, e stabilizzazioni in vigore soltanto entro un determinato periodo di tempo, come quelle prevista dalla riforma Madia del 2017.

Possiamo distinguere tra le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili che possono essere effettuate anche in deroga al piano annuale del fabbisogno del personale e per posti in deroga alla dotazione organica, da tutte le altre tipologie di stabilizzazioni che sono sottoposte a questi vincoli.

2. Le stabilizzazioni ex articolo 20 dlgs n. 75/2017 comma 1

Si tratta di una tipologia di stabilizzazione attualmente prevista, per l'anno 2024, soltanto per le assistenti sociali, essendo scaduta al 31 dicembre 2023 per tutti gli altri profili professionali.
Non necessita di concorso, non richiede nessun bilanciamento di assunzioni dall'esterno tramite concorso e può essere finanziata anche con un taglio stabile del budget per le assunzioni flessibili (tetto di spesa 2015 – 2017). Riguarda pertanto le assistenti sociali con i seguenti requisiti:

  1. risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
  2. sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
  3. abbia maturato, al 31 dicembre 2023, alle dipendenze dell'amministrazione di cui al punto 1) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

3. Le stabilizzazioni ex articolo 20 dlgs n. 75/2017 comma 2

Si realizzano tramite un concorso e, al fine della partecipazione allo stesso, assume rilievo anche l'anzianità di servizio con la qualifica di co.co.co.
È irrilevante l'anzianità degli assunti presso gli enti locali, ai sensi degli articoli 90 e 110 del decreto legislativo n. 267/2000.
Contrariamente alle stabilizzazioni del comma 1, non è necessario avere vinto un concorso pubblico per poter maturare l'anzianità “flessibile” necessaria ai fini della stabilizzazione.
Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, previo espletamento della procedura di mobilità obbligatoria, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

  1. con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

  2. per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al punto 1) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando

4. Le stabilizzazioni ex articolo 35, comma 3 bis, dlgs n. 165/2001

Si tratta di una forma di stabilizzazione a regime, essendo prevista dal testo unico pubblico impiego. Si configurano tramite un concorso pubblico con riserva di posti per coloro che intendono essere stabilizzati (nel limite del 40% dei posti messi a concorso, quindi il concorso deve mettere a bando almeno tre posti da vincitori); in questo caso, non si calcolano i resti in modo aritmetico, nell'ipotesi di concorso ad un posto oppure a due posti, contrariamente a quanto previsto per le riserve in favore degli ex militari volontari.
Oppure si configurano tramite un concorso pubblico tout court, con valorizzazione tramite apposito punteggio (non superiore a 30/100), per i precari che hanno prestato servizio presso l'ente territoriale che bandisce il concorso (è idonea alla stabilizzazione anche l'anzianità maturata come co.co.co.).
Ecco cosa prevede la norma di legge:
“Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

  1. con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;

  2. per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui al punto 1) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di lavoro flessibile nell’amministrazione che emana il bando”.

5. Le stabilizzazioni previste dal decreto legge 13 e 44/2023

Si tratta delle seguenti forme di stabilizzazione dei precari della P.A.:

  1. stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro subordinato per l’attuazione delle politiche di coesione che ha maturato 24 mesi di anzianità con colloquio ed a seguito della valutazione;
  2. le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001 e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 75/2017. Questa forma di stabilizzazione riguarderà in particolar modo coloro che sono stati assunti a tempo determinato per seguire e curare gli interventi ed i progetti finanziati dal PNRR. Da notare che occorrono gli stessi requisiti previsti dalla legge Madia del 2017.

6. Le stabilizzazioni di cui al decreto legge n. 75/2024, articolo 28, comma 1 bis, e decreto legge n. 215/2023

Questa tipologia di stabilizzazione riguarda soltanto gli enti locali e non le Pubbliche Amministrazioni dello Stato.
Gli enti locali possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, è possibile prevedere anche un concorso interamente riservato, a condizione che siano banditi anche concorsi con accesso dall'esterno per un numero almeno uguale di posti. Sempre secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, i dirigenti assunti a termine ai sensi dell'articolo 110 del testo unico enti locali, potrebbero essere stabilizzati, soltanto se erano dipendenti a tempo indeterminato dello stesso ente che ha bandito la selezione paraconcorsuale di cui all'articolo 110 d.lgs. 267/2000. Non si tratta di un'interpretazione univoca della normativa in questione, anzi la questione è piuttosto dibattuta.

Il decreto legge 215/2023 riguarda la stabilizzazione dei LSU che può essere posta in essere anche in deroga alla dotazione organica dell'ente, senza inserimento nella programmazione del PIAO.

7.Per essere stabilizzati non è necessario che il rapporto di lavoro del precario perduri al momento del concorso

Recentemente la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata sui requisiti per la partecipazione alle procedure riservate di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
Sappiamo che il lavoratore deve risultare titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 124/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso, tuttavia secondo la sentenza del TAR Lazio-Roma, sezione V, del 23 ottobre 2024, n. 18337, la normativa non richiede che il rapporto di lavoro perduri al momento dell’espletamento del concorso né tanto meno al momento dell'approvazione della graduatoria definitiva.
La finalità della normativa è proprio quella di superare il precariato nella Pubblica Amministrazione evitando di disperdere le professionalità acquisite in pendenza di un rapporto di lavoro flessibile; pertanto possono partecipare alle procedure riservate sia i precari ancora in servizio presso l'Ente Pubblico che ha bandito il concorso secondo la “legge Madia”, sia i precari il cui rapporto di lavoro con il predetto Ente, risulti cessato.

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