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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Incarichi della Pubblica Amministrazione ai pensionati pubblici o privati, limiti e divieti
1.Premessa e riferimenti normativi
Quali sono gli incarichi conferiti dalla Pubblica Amministrazione, vietati ai pensionati?
Quali sono le norme che prevedono questi divieti e quali le conseguenze in caso di violazione?
Il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, è previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall’art. 6, comma 1, del decreto legge 90/2014 e dall’art. 17, comma 3, della legge 124/2015.
Ricordiamo inoltre che coloro che sono andati in pensione con Quota 100, Quota102 e con le pensioni anticipate flessibili non possono cumulare alla pensione, redditi da lavoro autonomo oppure da lavoro dipendente, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
2.Incarichi della pubblica amministrazione vietati ai pensionati
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Sono vietati gli incarichi di studio e consulenza conferiti ai pensionati.
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Sono vietati gli incarichi direttivi o dirigenziali, regolarmente retribuiti
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Sono vietati gli incarichi ai pensionati che rappresentano uno strumento per eludere il suddetto divieto, come ad esempio un incarico per temporanea formazione di pubblici impiegati che in realtà nasconde un sostanziale incarico direttivo per continuare a dirigere l'ufficio, anche dopo il collocamento a riposo, come Dirigente oppure come destinatario di Elevata Qualificazione / Posizione Organizzativa.
3.Incarichi della pubblica amministrazione consentiti ai pensionati
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Sono consentiti gli incarichi direttivi o dirigenziali, ma soltanto se gratuiti e per massimo dodici mesi.
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Sono consentiti gli incarichi di componenti delle commissioni di concorso a soggetti in quiescenza, in quanto i suddetti incarichi esulano dal divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza, poiché tale divieto non può essere oggetto di interpretazione estensiva oppure di analogia (TAR Sicilia-Catania, sezione II, sentenza 28 maggio 2024, n. 1986 - TAR Sicilia, sezione I, 18 giugno 2018, sentenza n. 1374).
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Sono consentiti per le stesse motivazioni, gli incarichi di componenti delle commissioni giudicatrici delle gare di appalto.
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Sono consentiti gli incarichi nei nuclei di valutazione degli Enti Pubblici, nonché negli Organismi Indipendenti di Valutazione.
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Sono consentiti gli incarichi di “accompagnamento ed affiancamento di un nuovo dipendente da assumere ovvero di altro dipendente già in servizio”, a condizione che l'affiancamento sia effettivo.
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Sono consentiti gli incarichi di “accompagnamento e affiancamento, nell’attività e mansioni di educazione stradale nelle scuole”.
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Sono consentiti gli incarichi di formatore.
4.Incarichi della pubblica amministrazione temporaneamente consentiti ai pensionati fino al 31/12/2026
Sono temporaneamente consentiti gli incarichi di studio o di consulenza ai pensionati, da parte delle Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, sino al 31 dicembre 2026, come previsto dall'articolo 10, comma 1, decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
Fermo restando il rispetto dell’articolo 7, commi 5-bis, 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001.
Articolo 7, comma 5-bis del testo unico pubblico impiego
È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale.
Articolo 7, comma 6 del testo unico pubblico impiego
Per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
La violazione della suddetta norma comporta non soltanto responsabilità dirigenziale, ma anche responsabilità amministrativa e soprattutto erariale.
5.Il trattenimento in servizio del pubblico dipendente fino al settantesimo anno di età, novità della legge di bilancio 2025
La legge del 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per l'anno 2025) all'articolo 1 comma 165 ha previsto quanto segue:
“165. Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell’interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo 165/2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità de sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età”.
La pubblica amministrazione ha facoltà di chiedere al suo dipendente di rimanere in servizio fino al settantesimo anno di età, per trasferire le proprie competenze ai neoassunti oppure per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.
La decisione di trattenere in servizio il personale fino al settantesimo anno di età deve essere quindi motivata e programmata nel PIAO (Piano integrato attività ed organizzazione – piano assunzionale annuale e triennale), nel limite del 10% degli spazi funzionali.
Quale vantaggio per il lavoratore dipendente che accetta il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età?
I lavoratori dipendenti che avranno maturato i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata e alla “Quota 103” entro il 31 dicembre 2025, se accetteranno di rimanere in servizio potranno rinunciare alla quota contributiva a proprio carico (8,85%) che sarà quindi versata direttamente in busta paga senza alcuna tassazione ai fini IRPEF relativamente a questo importo incrementale.
La quota contributiva relativa ai dipendenti degli enti locali è pari al 32,65% della base imponibile, di cui 23,80% a carico dell'Amministrazione e 8,85% a carico del dipendente.
Come era la situazione fino all'anno 2024?
L'ordinamento prevedeva due istituti:
a)risoluzione unilaterale obbligatoria del rapporto di lavoro, ossia il collocamento obbligatorio in quiescenza per il dipendente che aveva maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni) ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale (65 anni)
b)risoluzione unilaterale facoltativa del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 72, comma 11, del d.l. 112/200825, convertito dalla legge 133/2008: “Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall’articolo 24, commi 10 e 12, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale”.
Fino al 31 dicembre 2024, la Pubblica Amministrazione aveva facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con il lavoratore che aveva maturato il requisito massimo per accedere alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, oltre alle finestre di accesso), anche prima dell'età ordinamentale pari a 65 anni (dall'anno 2025, l'età ordinamentale è pari a 67 anni).
Qual è invece la situazione dal 1 gennaio 2025, in considerazione delle novità apportate dall'articolo 1 comma 162 della legge di bilancio 2025?
a)l'età ordinamentale è stata portata a 67 anni (da 65 a 67 anni), parificandola a quella prevista per la pensione di vecchiaia;
b)è stato abrogato l'obbligo di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro quando il lavoratore raggiunge l'età ordinamentale con maturazione del diritto alla pensione;
c)è stata abrogata la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro del dipendente che ha maturato il diritto alla pensione anticipata di cui alla legge Fornero, anche prima che compia l'età ordinamentale.
Queste novità normative in materia di trattenimento in servizio, sono dettate prevalentemente dalla sempre più carente partecipazione ai concorsi pubblici da parte dei giovani.
*Aggiornamento al decreto reclutamento P.A. 2025 |