Convenzione di convivenza permesso di soggiorno iscrizione anagrafica allo stato di famiglia del cittadino italiano

 

Indice:

1.Premessa normativa

Questo approfondimento è dedicato ad una problematica attuale e piuttosto diffusa: la convenzione di convivenza disciplinata dalla legge Cirinnà, tra un cittadino italiano (ovvero un cittadino dell'Unione Europea) ed un cittadino extra-comunitario sfornito di permesso di soggiorno, tuttavia dimorante in Italia presso l'abitazione comune indicata nella convenzione di convivenza, consente all'extra-comunitario di iscriversi all'anagrafe nell'anagrafe della popolazione residente?

L’art. 1 comma 36 della legge 76 del 2016 prevede che “si intendono per conviventi di fatto, due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un unione civile”.

La convenzione di convivenza deve essere regolarmente registrata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge n. 76/2016, anche se il cittadino extra-comunitario è privo di permesso di soggiorno?
La convenzione di convivenza, una volta registrata all'Ufficio Comunale dello Stato Civile, consente all'extra-comunitario di essere iscritto nello stato di famiglia del cittadino italiano?

La convenzione di convivenza consente infine di chiedere alla questura il permesso di soggiorno, laddove il cittadino extra-comunitario ne sia privo al momento della stipula e autenticazione della suddetta convenzione?

2.La situazione attuale degli uffici di stato civile

Facciamo allora un esempio: un cittadino italiano è fidanzato con una donna russa che purtroppo può incontrare soltanto quando viene in Italia con il visto turistico per 90 giorni all'anno.

Il cittadino italiano è interessato a stipulare per lei un permesso di soggiorno grazie alla legge Cirinnà. I due fidanzati devono stipulare una convenzione di convivenza, in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Entro i 90 giorni del visto per motivi turistici, i fidanzati devono recarsi da un notaio oppure da un avvocato per sottoscrivere questa convenzione di convivenza, facendo autenticare le firme ai sensi della legge Cirinnà. Una volta firmata la convenzione … sorgerebbe il problema!

Molti Comuni si rifiutano di fissare la residenza anagrafica del cittadino extra UE, nonostante la stipula della convenzione di convivenza, perché secondo l'Ufficiale di Stato Civile, il cittadino extra UE dovrebbe avere il permesso di soggiorno già prima di firmare questa convenzione!
Il cittadino italiano allora, fa ricorso al tribunale civile ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e spesso lo vince. Secondo la giurisprudenza, nessuna norma di legge stabilisce che l’iscrizione anagrafica debba essere subordinata al possesso di un permesso di soggiorno, mentre l'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 30/07, per garantire l’unità familiare, espressamente agevola l’ingresso ed il soggiorno anche di soggetti non coniugati, purché la relazione stabile sia debitamente attestata con documentazione ufficiale (Tribunale di Palermo sentenza del 12 Aprile 2022). Sebbene il diritto all'unità familiare sia previsto nelle Convenzioni Internazionali e nelle Direttive dell'Unione Europea, molti comuni continuano a prevedere che l’iscrizione anagrafica dello straniero si possa effettuare soltanto se già dispone di un permesso di soggiorno ad esempio per motivi di lavoro.

Con tale argomentazione i cittadini extra comunitari che non dispongono di un permesso di soggiorno, si vedono così respingere le istanze di iscrizione anagrafica presentate al Comune ove convivono con il partner italiano, anche dopo aver stipulato la convenzione di cui alla legge Cirinnà.

3.I casi della giurisprudenza

Generalmente si tratta di coppie composte da un cittadino italiano e un cittadino/a straniero/a, sprovvisto/a di permesso di soggiorno, che hanno stipulato un contratto di convivenza autenticato dall’avvocato di fiducia oppure dal notaio.

L’atto convenzionale è stato trasmesso all’Ufficio Anagrafe del Comune ai fini dell’inserimento del cittadino straniero nei registri della popolazione residente e della contestuale iscrizione nello stato di famiglia del convivente, con annotazione del patto di convivenza.

Il Comune oppone l’insussistenza delle condizioni necessarie alla registrazione dell’accordo, risultando mancante il requisito dell'iscrizione anagrafica del cittadino straniero, in quanto sfornito appunto di un valido permesso di soggiorno. In concreto, cosa fare?
Telefonare all'ufficio anagrafe – stato civile del Comune, per capire le loro "intenzioni" una volta che i fidanzati conviventi avranno stipulato la convenzione di cui alla legge Cirinnà.

In caso di ostracismo da parte del Comune, le alternative saranno due:

I) procedere con ricorso cautelare d'urgenza al tribunale civile, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile;

II) consentire al cittadino/cittadina extra-comunitaria di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio oppure di lavoro, per poi giungere in Italia e stipulare la convenzione di cui alla legge Cirinnà, già con il permesso di soggiorno in tasca per lavoro o studio in tasca (anziché di un semplice visto turistico valido per 90 giorni).

3.a Ordinanza del Tribunale di Foggia n. 5493/2022 r.g.a.c.

L'ordinanza del Tribunale di Foggia n. 5493/2022 r.g.a.c. riguarda un cittadino italiano ed una cittadina albanese che si sono conosciuti in una sala da ballo in Italia.

Hanno stipulato un contratto di convivenza tuttavia il Comune ha rifiutato la registrazione della convenzione, in quanto la cittadina albanese era sfornita del permesso di soggiorno.

Secondo il Comune infatti, l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica viene, ai sensi di legge, indicata come un prerequisito naturale della possibilità di registrare i conviventi di fatto di cui l’essere iscritti in anagrafe è il presupposto di partenza del procedimento amministrativo. La cittadina albanese, a causa del diniego del Comune, non poteva procedere alla richiesta del permesso di soggiorno (carta di soggiorno per familiare di cittadino europeo) di cui al d.lgs. 30/2007, con l’ovvia conseguenza di essere soggetta ad espulsione ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 286/98 ed eventuale trattenimento nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di cui all’art. 14 d.lgs. 286/98.

Qual è stata la decisione del tribunale di Foggia?

In accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc, dichiarava il diritto dei due conviventi ad ottenere dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune la registrazione ex art. 1 co. 52 della legge 76/2016 del contratto di convivenza da loro stipulato ed autenticato dall’avvocato nelle forme di legge.

Il Giudice inoltre ordinava all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di provvedere all'iscrizione dei conviventi nell’anagrafe della popolazione residente e di provvedere all'inserimento nello stato di famiglia del cittadino italiano.

3.b Ordinanza del Tribunale civile di Torre Annunziata nel procedimento R.G. 3948/2022

L'ordinanza del Tribunale civile di Torre Annunziata nel procedimento R.G. 3948/2022 riguarda la convivenza di un cittadino italiano e di una cittadina russa che si sono conosciuti durante una vacanza in Thailandia.

In questo caso, il Comune di Sorrento ha registrato la convenzione di convivenza, tuttavia nel momento in cui la Questura di Napoli ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, il Comune ha rigettato la successiva richiesta di iscrizione anagrafica della cittadina extra-comunitaria.

Il giudice, accertata l'effettività della convivenza, in quanto i fidanzati vivevano in un immobile concesso in comodato d'uso gratuito dal padre del cittadino italiano e la cittadina russa era assunta con regolare contratto di lavoro a termine da un Hotel, ordinava l'iscrizione nella anagrafe della popolazione residente, anche in considerazione delle sentenze della Corte di Giustizia Europea che consacrano il diritto al rispetto della vita familiare, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

3.c Ordinanza del Tribunale di Napoli nel procedimento 13614-1/2022

L'ordinanza del Tribunale di Napoli nel procedimento 13614-1/2022, condivide le argomentazioni riportate nel ricorso dai due conviventi.

La difesa del Comune era invece basata sulla Circolare del Ministero n.78/2021, che richiede tra i requisiti dell’iscrizione anagrafica il permesso di soggiorno; secondo il tribunale civile, nel caso in esame non trova applicazione l’art 6 comma 7 del Dlgs 286/98, ma bensì l’art 9 co.5 del Dlgs 30/2007 che subordina l’iscrizione anagrafica ai seguenti requisiti:

a) documento identità o passaporto;

b) l’attestato di richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione;

c) nei casi di cui all’art. 3, comma 2 lett. b), ossia nel caso di partner con cui abbia il cittadino dell’Unione abbia una stabile relazione, documentazione ufficiale attestante l’esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell’Unione.

La norma, quindi, secondo il ricorrente ed il giudice adito, non conterrebbe alcun riferimento al permesso di soggiorno, ai fini dell'iscrizione anagrafica.

3.d Ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata RG n. 3017/2022

L'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata RG n. 3017/2022 è speculare alla precedente ordinanza del tribunale di Napoli.

In ossequio all'art 9 co. 5 del Dlgs 30/2007 viene ordinata l'iscrizione anagrafica della convivente del cittadino italiano, avendo la coppia dimostrato l'effettività della loro convivenza, anche a seguito della sottoscrizione con firme autenticate della convenzione di convivenza.

A fronte di una stabile relazione che durava da oltre dieci mesi, tra una cittadina russa che lavorava a San Pietroburgo come sommelier ed un cittadino italiano che lavora in uno stabilimento balneare come barista, il giudice ha condannato il Comune per il provvedimento di rigetto, motivato sulla base della solita circolare n. 78 del 21 settembre 2021.

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