Guida in stato di ebbrezza: sanzioni amministrative e penali
1.Sentenza n. 20763/24 della Corte di Cassazione elementi indiziari e inutilizzabilità alcotest
Secondo la Corte di Cassazione, il ritiro della patente può avvenire anche in assenza di alcoltest, sulla base di elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 del Codice della Strada.
La recente sentenza n. 20763/24 della Corte di Cassazione si riferisce all'ipotesi di inutilizzabilità degli accertamenti effettuati dai sanitari a fini dell’indagine, per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza.
E' legittimo ritenere comprovata la sussistenza di uno stato di ebbrezza, sulla base del solo stato comatoso e di alterazione psichica del conducente?
È possibile quindi dedurre che il tasso alcolemico abbia superato la soglia di 1,50 g/l, anche in caso di impossibilità di effettuare l'alcotest oppure in caso di inutilizzabilità degli accertamenti effettuati dai sanitari a fini dell’indagine penale?
Secondo la Cassazione la risposta è positiva.
È possibile valutare l’ubriachezza sulla base di soli elementi sintomatici congruamente motivati: quali?
- Stato comatoso e di alterazione dell’autista secondo le testimonianze dei presenti, in base a un forte odore acre di alcol
- assoluta incapacità di controllare l’autoveicolo in marcia
- incapacità di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti
- urti del marciapiedi provocati con il veicolo ancora in marcia
Secondo la Suprema Corte di Cassazione,
“poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 del Codice della Strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione”.
L'occasione è propizia per ricordare con la seguente tabella, le sanzioni amministrative e penali per l'illecito di guida in stato di ebbrezza.
2.Tabelle riepilogative sanzioni amministrative e penali, guida in stato di ebbrezza con aggiornamento al nuovo codice della strada in vigore dal 14 dicembre 2024
Art. 186 bis del codice della strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285: tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l) (soltanto per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose) (Raddoppio sanzioni in caso di incidente) | Art. 186 del codice della strada comma 2 lettera a): tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) | Art. 186 del codice della strada comma 2 lettera b): tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) | Art. 186 del codice della strada comma 2 lettera c): tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) |
Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l) (Sanzioni raddoppiate in caso di incidente) | Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170 Dal 14 dicembre 2024, con il nuovo codice della strada, sanzione da 573 euro a 2.170 euro *** Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi | Ammenda (penale) da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi Dal 14 dicembre 2024, con il nuovo codice della strada, arresto fino a 1 anno e apposizione codice sulla patente indicante il divieto di bere alcol prima di mettersi alla guida oppure di guidare auto con alcolock *** Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno | Ammenda (penale) da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi a un anno *** Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni Dal 14 dicembre 2024, con il nuovo codice della strada, codice sulla patente indicante il divieto di bere alcol prima di mettersi alla guida oppure di guidare auto con alcolock *** Veicolo appartiene a persona diversa dal conducente, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata *** Revoca patente in caso di recidiva nel biennio *** Con sentenza di condanna del tribunale penale monocratico, confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato |
Raddoppio sanzioni in caso di incidente provocato | Raddoppio sanzioni in caso di incidente provocato (comma 2 bis dell'articolo 186 del codice della strada) | Raddoppio sanzioni in caso di incidente provocato | Raddoppio sanzioni in caso di incidente provocato *** Patente di guida sempre revocata in caso di incidente |
3.Fac simile richiesta di restituzione della patente per mancata emissione dell'ordinanza di sospensione del Prefetto, entro i termini di legge
A proposito della richiesta di restituzione della patente, a seguito della mancata emissione dell'ordinanza di sospensione del Prefetto, entro i termini di legge, è bene distinguere tra la fattispecie di guida in stato di ebbrezza esclusivamente di natura amministrativa (tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro) e la fattispecie penale (tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro), poiché il termine per l'emissione dell'ordinanza prefettizia di sospensione è sensibilmente differente.
Riguardo la fattispecie di illecito amministrativo, il termine per l'emissione dell'ordinanza prefettizia è di 20 giorni (5 + 15) come previsto dall'articolo 218 comma 2 del codice della strada:
2. L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L’ordinanza è notificata immediatamente all’interessato e comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
Attenzione, perché l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente deve essere emanata nel termine di 15 giorni (+ 5 giorni), ma può essere notificata anche nei giorni successivi.
E' bene inviare alla Prefettura la richiesta di restituzione della patente, già al ventunesimo giorno, in modo da “bloccare” la successiva emissione dell'ordinanza di sospensione prefettizia.
In assenza di richiesta di restituzione della patente, da parte dell'interessato, tempestivamente presentata il ventunesimo giorno dopo l'accertamento della violazione, il Prefetto potrebbe emettere legittimamente l'ordinanza di sospensione, anche nei giorni successivi.
Nell'ipotesi di illecito penale, non si applica il termine di 20 giorni per l'emissione dell'ordinanza, ma un congruo termine stabilito dalla giurisprudenza che varia all'incirca dai 180 giorni ai 300 giorni dall'accertamento della violazione dell'articolo 186 del codice della strada. Di seguito un fac simile di richiesta di restituzione della patente, in caso di illecito avente rilievo penale:
Modello di richiesta al prefetto di restituzione della patente di guida ritirata per guida in stato di ebbrezza
Restiamo a disposizione per la redazione delle richieste di restituzione della patente di guida.
4.In sintesi: come è stato riformato l'articolo 186 del nuovo codice della strada, in riferimento alla guida in stato di ebbrezza?
Art. 186 comma 2 lett. a): tasso alcolemico fra lo 0,5 e lo 0,8 grammi per litro (g/l): sanzione amministrativa sarà da € 543 a € 2.170, con possibilità di sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.
Art. 186 comma 2 lett. b): tasso alcolemico fra lo 0,8 e l’1,5 grammi per litro (g/l): ammenda da € 800 a € 3.200, e possibile arresto da 6 mesi a un anno, con la sospensione della patente da 1 a 2 anni.
Art. 186 comma 2 lett. c): tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l): ammenda da € 1.500 a € 6.000, è possibile l’arresto da 6 mesi a un anno, con sospensione patente da 1 a 2 anni. In caso di incidente provocato, la patente è sempre revocata.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Recidiva nel biennio: revoca della patente
Condanna all’ammenda o all’arresto (lett. b) e c)): è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salva l'ipotesi di veicolo appartenente a persona estranea al fatto.
Incidente stradale provocato: sanzioni penali raddoppiate e fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salva l'ipotesi di veicolo appartenente a persona diversa dal trasgressore.
Rifiuto di sottoporsi alla prova dell'etilometro: sanzione dell’ammenda da € 1.500 a € 6.000, nonché dell’arresto da 6 mesi a un anno, con sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni. Prevista la confisca del veicolo, salva l'ipotesi di veicolo appartenente a persona diversa dal trasgressore.
Alcolock obbligatorio (per ipotesi di cui alla lett. b) e c)): per almeno due anni, se il tasso alcolemico è fra lo 0,8 e l’1,5 grammi per litro (g/l), ovvero per tre anni, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), decorrenti dalla restituzione della patente successivamente alla sentenza penale di condanna.
Aggravamento delle sanzioni:
-aumento di un terzo nel caso in cui sulla patente del trasgressore siano stati apposti i “codici unionali 68” (guida senza alcool) e “69” (solo guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock)
-sanzioni raddoppiate in caso di alterazione e manomissione dei sigilli del dispositivo di blocco (alcolock)