Licenziamento illegittimo e sanzioni, reintegrazione del lavoratore, tutela reale e obbligatoria, dimensioni azienda e data assunzione del dipendente
1.Premessa: la sentenza della Corte Costituzionale n. 118/2025 ed il limite massimo di sei mensilità
La sentenza della Corte Costituzionale n. 118/2025 ha dichiarato incostituzionale il limite massimo di sei mensilità per l’indennità risarcitoria nelle ipotesi di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese fino a 15 dipendenti per sede (comunque non oltre 60 dipendenti complessivi), bocciando l’articolo 9 del decreto legislativo 23/2015, che prevedeva appunto questo tetto massimo all’indennizzo in favore dei lavoratori licenziati. La tutela indennitaria è attualmente compresa all’interno di una fascia dalle 3 alle 18 mensilità, in attesa di un nuovo intervento del Parlamento in materia.
Questa sentenza della Consulta rappresenta l'occasione per fare il punto della situazione in materia di sanzioni in caso di licenziamento illegittimo e tutele nei confronti dei lavoratori dipendenti.
Questo approfondimento tematico è utile anche per quantificare un'eventuale proposta di incentivo alle dimissioni al proprio datore di lavoro, proposta che sarà ragionevolmente parametrata alle mensilità che il lavoratore dipendente percepirebbe laddove il giudice del lavoro annullasse il licenziamento; oppure in caso di tentativo di conciliazione dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione istituita presso ogni Ispettorato del Lavoro.
Le seguenti tabella evidenziano la tipologia del licenziamento, indicando la sanzione prevista dalla legge in ragione della data di assunzione del lavoratore, antecedente o successiva all'entrata in vigore del jobs act e delle dimensioni dell'azienda (limite di 15 dipendenti per sede e comunque limite di 60 lavoratori subordinati complessivi).
Per una maggiore comprensione delle seguenti tabelle si precisa che la differenza tra tutela reale piena ed attenuata risiede nella scelta tra la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità sostitutiva. Nell'ipotesi di tutela reale attenuata, la scelta spetta al datore di lavoro.
La differenza tra tutela obbligatoria piena ed attenuata risiede invece nell'assoggettamento a contribuzione previdenziale. In caso di tutela obbligatoria attenuata, fermo restando la mancata operatività della reintegrazione del dipendente, l'indennità risarcitoria onnicomprensiva non deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale, pertanto la tutela obbligatoria piena è maggiormente favorevole per il lavoratore dipendente licenziato in modo illegittimo.
Cominciamo il nostro focus con la fattispecie del licenziamento inefficace, nullo ovvero discriminatorio, ossia l'unica ipotesi in cui le dimensioni dell'azienda ed il numero dei dipendenti sono sostanzialmente irrilevanti.
2.Licenziamento inefficace, nullo ovvero discriminatorio
Illecito | Sanzione (assunti fino al 6 marzo 2015) | Sanzione (assunti dal 7 marzo 2015) |
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Licenziamento inefficace senza forma scritta | Tutela reale piena Il lavoratore ha diritto - alla reintegrazione o a sua scelta all'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; - al pagamento dell'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità; - al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo; - al pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo. | Tutela reale piena Il lavoratore ha diritto - alla reintegrazione o a sua scelta all'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; - al pagamento dell'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità; - al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo; - al pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo. |
Licenziamento discriminatorio | Tutela reale piena Il lavoratore ha diritto - alla reintegrazione o a sua scelta all'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; - al pagamento dell'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità; - al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo; - al pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo. | Tutela reale piena Il lavoratore ha diritto - alla reintegrazione o a sua scelta all'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; - al pagamento dell'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità; - al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo; - al pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo. |
Licenziamento nullo | Tutela reale piena Il lavoratore ha diritto - alla reintegrazione o a sua scelta all'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; - al pagamento dell'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità; - al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo; - al pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo. | Tutela reale piena Il lavoratore ha diritto - alla reintegrazione o a sua scelta all'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; - al pagamento dell'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità; - al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo; - al pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo. |
Le modalità di calcolo dell'indennità risarcitoria pari a 5 mensilità, è differente a seconda della data di assunzione del lavoratore licenziato.
Fino al 6 marzo 2015, si tratta di 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, diminuita dell'aliunde perceptum (le somme comunque percepite dal dipendente nel medesimo arco temporale).
Dal 7 marzo 2015, si tratta di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, sempre defalcata dell'aliunde perceptum.
3.Licenziamento per motivo oggettivo - economico
Datori di lavoro con più di 15 dipendenti
Illecito | Sanzione (assunti fino al 6 marzo 2015) | Sanzione (assunti dal 7 marzo 2015) |
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Licenziamento illegittimo per manifesta insussistenza del motivo economico | Tutela reale attenuata - reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; - pagamento dell'indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità pari all'ultima retribuzione globale di fatto; - versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo, maggiorati degli interessi nella misura legale. | Tutela obbligatoria piena - non opera la reintegrazione nel posto di lavoro, il rapporto di lavoro cessa dalla data del licenziamento; - pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. |
Licenziamento illegittimo per insussistenza non manifesta del giustificato motivo oggettivo di natura economica | Tutela obbligatoria piena - non opera la reintegrazione; - indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. | Tutela obbligatoria piena - non opera la reintegrazione; - indennità risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. |
Licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo relativo alla inidoneità fisica o psichica del lavoratore dipendente | Tutela reale attenuata - reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; - pagamento dell'indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità, diminuita dell'aliunde perceptum. | Tutela reale piena - reintegrazione o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR; - pagamento dell'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, diminuita dell'aliunde perceptum; - versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo; - pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo. |
Datori fino a 15 dipendenti
Illecito | Sanzione (assunti fino al 6 marzo 2015) | Sanzione (assunti dal 7 marzo 2015) |
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Licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo (c.d. "licenziamento per motivi economici") | Tutela obbligatoria - diritto a essere riassunto entro il termine di 3 giorni; - in mancanza, ha diritto a una indennità risarcitoria di importo minimo di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. | Tutela obbligatoria piena - pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale con un minimo di 3 mensilità. |
Licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo relativo a inidoneità fisica o psichica | Tutela obbligatoria - diritto a essere riassunto entro il termine di 3 giorni; - in mancanza, ha diritto a una indennità risarcitoria di importo minimo di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. | Tutela reale piena - reintegrazione o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (a scelta del dipendente); - pagamento dell'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità; - versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo. |
Ai fini del calcolo dell'indennità risarcitoria, il giudice deve avere riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.
4.Licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa
Datori di lavoro con più di 15 dipendenti
Illecito | Sanzione (assunti fino al 6 marzo 2015) | Sanzione (assunti dal 7 marzo 2015) |
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Licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo (licenziamento disciplinare) in quanto il fatto materiale contestato al dipendente è totalmente insussistente | Tutela reale attenuata - reintegrazione del lavoratore o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; - pagamento dell'indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità; - versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale. | Tutela reale attenuata - reintegrazione o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; - pagamento dell'indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR; - versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. |
Licenziamento ingiustificato; anche se il fatto materiale è sussistente è un'ipotesi in cui manca il giustificato motivo soggettivo o la giusta causa | Tutela obbligatoria piena - non opera la reintegrazione; - pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. | Tutela obbligatoria piena - non opera la reintegrazione; - pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. |
Datori di lavoro fino a 15 dipendenti
Illecito | Sanzione (assunti fino al 6 marzo 2015) | Sanzione (assunti dal 7 marzo 2015) |
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Licenziamento ingiustificato; fatto materiale insussistente ovvero ipotesi che non rientrano nella giusta causa o giustificato motivo soggettivo | Tutela obbligatoria - essere riassunto entro il termine di 3 giorni; - in mancanza, ha diritto a una indennità risarcitoria di importo con un minimo di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. | Tutela obbligatoria piena - non opera la reintegrazione; - pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale con un minimo di 3 mensilità. |
5.Licenziamento illegittimo per vizi formali e procedurali
Datori di lavoro con più di 15 dipendenti
Illecito | Sanzione (assunti fino al 6 marzo 2015) | Sanzione (assunti dal 7 marzo 2015) |
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Licenziamento inefficace per mancata comunicazione dei motivi in violazione dell'articolo 2 comma 2 della legge n. 604/1966 | Tutela obbligatoria attenuata - non opera la reintegrazione; - pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. | Tutela obbligatoria attenuata - non opera la reintegrazione; - pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio; - l'indennità deve essere compresa tra un minimo di 2 ed un massimo di 12 mensilità. |
Licenziamento inefficace per violazione del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) | Tutela obbligatoria attenuata - non opera la reintegrazione; - pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. | Tutela obbligatoria attenuata - non opera la reintegrazione; - pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio; - l'indennità deve essere compresa tra un minimo di 2 ed un massimo di 12 mensilità. |
Per la quantificazione dell'indennità risarcitoria, il giudice del lavoro dovrà considerare la gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, con specifica e congrua motivazione.
Siamo sempre a Vostra disposizione per fornirvi supporto giuridico in caso di licenziamento illegittimo.
Fonti:
- LEGGE 15 luglio 1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali.
- LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
- DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.