Non è necessaria la preventiva diffida al condomino moroso per chiedere il decreto ingiuntivo





Egr. avvocato sono un amministratore di condominio e vorrei capire se prima di procedere con ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del condomino moroso, occorre notificare una raccomandata a/r oppure una pec di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile. Il predetto articolo del codice civile prevede infatti che non si debba procedere con la preventiva costituzione in mora del debitore, “quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore”.

RISPOSTA

Secondo il Tribunale di Roma sentenza del 5 febbraio 2021 n. 2053 non è necessaria la preventiva diffida tramite raccomandata a/r ai condòmini morosi per la concessione da parte del tribunale civile, del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei loro confronti; a tal fine è sufficiente per l’emissione del decreto ingiuntivo la sola approvazione del piano di ripartizione da parte dell’assemblea condominiale.

Il nostro ordinamento giuridico prevede una norma ad hoc per il recupero dei crediti condominiali, si tratta dell'articolo 63 delle disposizione di attuazione del codice civile che autorizza l’emissione del decreto ingiuntivo in forma provvisoriamente esecutiva, giacché il condomino può fare valere le sue ragioni nel contesto del procedimento di formazione della delibera assembleare di approvazione del piano di ripartizione delle spese.
Tale delibera può essere impugnata dal singolo condomino entro il termine di decadenza di 30 giorni, ai sensi dell'articolo 1337 del codice civile (con ricorso o con atto di citazione al tribunale civile).

Il decreto ingiuntivo sarà emesso dal tribunale civile con la provvisoria esecutività, per assolvere alla funzione di garantire un rapido recupero delle somme necessarie alla gestione condominiale, in modo da escludere il rischio della cessazione dei servizi comuni o del distacco delle forniture (acqua, energia etc.) ovvero il sacrifico a carico di tutti i condomini relativo alla costituzione di un fondo spese per rimediare alla morosità di qualcuno …

In sintesi, il preventivo sollecito al condomino moroso, inviato dall'amministratore di condominio, non è più una condizione di procedibilità per ottenere il decreto ingiuntivo!
Secondo la giurisprudenza di Cassazione, le delibere approvate dall’Assemblea condominiale sono vincolanti ed efficaci nei confronti di tutti i condomini, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1137 del codice civile, compresi assenti e dissenzienti (Cass. civ. Sentenza del 3.5.1976, n. 1561; Cass. civ. Sentenza del 13.2.1996, n. 1093). Le delibere approvate dall'assemblea condominiale relative al piano di ripartizione delle spese, prevedono un termine di scadenza del pagamento delle quote spettanti ai singoli condomini pertanto non è necessaria la costituzione in mora del condomino moroso, per il successivo recupero del credito, proprio in ragione della previsione di detto termine e di quanto previsto dall'articolo 1219 del codice civile comma I numero 3).

Preciso che rientra tra i compiti dell'amministratore di condominio espressamente previsti dalla legge, quello di procedere senza indugio al recupero nei confronti del condomino moroso; è responsabile personalmente e direttamente l'amministratore di condominio che omette di porre in essere gli atti necessari per il recupero del credito relativo alle quote condominiali a carico dei condomini moroso (articolo 1129 comma 9 del codice civile)!

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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