Maggioranza assemblea condominio installazione videocitofono
Buon giorno.
Sono proprietario di un appartamento in una delle due palazzine da sei appartamenti che compongono il condominio. Sono da alcuni anni che un inquilino del piano superiore della mia palazzina afferma che il suo citofono non funziona, e anche dopo la verifica di un tecnico specializzato che affermava che l'impianto non aveva e non ha nessun problema e che tutto funziona regolarmente, come per altro funzionano BENE tutti i citofoni.
RISPOSTA
Non è sufficiente affermare che il citofono sia guasto, occorre dimostrarlo con una perizia di un tecnico specializzato.
Da un punto di vista giuridico, il citofono, attualmente deve considerarsi funzionante.
Chiede di sostituire l'impianto con uno nuovo ma nel particolare vuole che sia messo un videocitofono.
RISPOSTA
La richiesta di modificare un citofono funzionante con un videocitofono, si configura quale innovazione gravosa e voluttuaria.
A norma dell'art. 1121, primo comma, del codice civile:
"Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa".
Il successivo secondo comma precisa che "se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa" (art. 1121, secondo comma, c.c.).
Non essendo un tecnico specializzato, potrei anche sbagliarmi, ma dubito che un condomino possa avere un citofono, mentre un altro condomino possa avere un videocitofono.
Se l'attuale impianto è guasto, la sostituzione con un videocitofono si configura come un'innovazione ordinaria.
Un'innovazione ordinaria può essere deliberata "con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio" (ossia 667 millesimi, art. 1136, quinto comma, del codice civile).
Cosa intende per “innovazione” la giurisprudenza di cassazione?
"per innovazioni delle cose comuni s'intendono, dunque, non tutte le modificazioni, sebbene le modifiche, le quali importino l'alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cassazione, sentenza 23 ottobre 1999, n. 11936; Cassazione, 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602, Cass. 26 maggio 2006 n. 12654”).
Naturalmente sono nati i problemi in merito alla questione, quindi la mia domanda è la seguente: sono obbligati gli altri proprietari a spendere del denaro per far installare un videocitofono del quale non hanno nessun bisogno?
RISPOSTA
Se l'attuale impianto è funzionante, la risposta è assolutamente no.
Se l'attuale impianto è guasto, la risposta è sì, previa delibera assembleare con "con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio" (ossia 667 millesimi, art. 1136, quinto comma, del codice civile). La delibera sarà obbligatoria anche per i dissenzienti, assenti ed astenuti.
Nasce però spontanea una seconda domanda: nel caso in cui non si possa impedire la sostituzione dei vecchi citofoni (che hanno 10 anni di vita in quanto le due palazzine sono nuove), come viene suddivisa la spesa?
RISPOSTA
Secondo le tabelle millesimali.
La Corte di Cassazione, a tal proposito, si è espressa nei seguenti termini (estratto della sentenza n. 16531 del 31.07.2020:
“Esse, nella sostanza, tendono a negare che possa essere qualificata valida una deliberazione dell’assemblea di condominio che decida a maggioranza di ripartire le spese di esercizio dell’impianto citofonico in parti uguali tra tutti i condomini, tenuto conto, nella specie, che il diverso criterio di riparto in precedenza adottato e così modificato era stato a sua volta approvato a maggioranza. (…) Deve, quindi, riaffermarsi il principio di diritto alla stregua del quale, in mancanza di diversa convenzione adottata all’unanimità, espressione dell’autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese condominiali generali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati nell’art. 1123 c.c., comma 1, e, pertanto, non è consentito all’assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire con criterio “capitario” le spese necessarie per la prestazione di servizi nell’interesse comune”.
Abbiamo anche tuttavia, una scuola di pensiero dottrinale minoritaria che vuole che la spesa del citofono sia ripartita in parti uguali tra i condomini.
Se i millesimi di chi ha l'appartamento più grande e dimora al piano terra come lo scrivente, è obbligato a corrispondere più denaro di colui che vuole il video citofono ed ha l'appartamento più piccolo? Distinti saluti.
RISPOSTA
Esatto, si applicano le tabelle millesimali, ai sensi dell'articolo 1123 I comma del codice civile. Di seguito l'estratto della sentenza del 16.07.2012 del Tribunale di Roma: “l’alternativo criterio patrocinato con l’impugnato deliberato e incentrato su una ripartizione paritaria di detto esborso tra tutti i condomini (spese citofono), per la sua validità avrebbe richiesto l’adesione unanimitaria di tutti i condomini che, nel caso di specie, non si riscontra, considerata l’opposizione frapposta dagli odierni appellanti”.
Soltanto l'unanimità dei condomini, potrebbe rendere applicabile il criterio della ripartizione paritaria della spesa.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1121, 1123, 1136 del codice civile
- Ordinanza della Cassazione n. 16531 del 31.07.2020










