Lavori in complesso residenziale occupazione delle scale con carriola e pedane
Buonasera, vi espongo la situazione nella quale mi trovo chiedendo un vostro parere legale: sono proprietario dal 2020 di una villetta a schiera posta in un complesso residenziale che conta 20 unità abitative.
Le villette sono disposte a stecche di 5 unità, appoggiate ad un declivo per cui tra il piano abitativo della prima (livello strada) e quello della seconda c'è un dislivello di circa tre metri, stessa cosa tra la seconda e la terza e così via. La mia villetta è posta in 4^ posizione per cui il dislivello dal piano strada è di circa 12 metri. Ogni villetta è servita da due scalinate una sulla destra ed una sulla sinistra , queste scalinate sono condominiali e rappresentano l'unica via di accesso alle singole unità, sono percorse di norma a piedi e non possiedono alcuna meccanizzazione tipo montascale o altro.
Ho intrapreso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, regolarmente progettati ed autorizzati; dovendosi trasportare una gran massa di materiali ( sia materiali di risulta da scendere a livello strada che materiali da costruzione da salire dal livello strada al piano dell'immobile - ricordo 12 metri di dislivello - ) l'impresa esecutrice ha approntato una carriola meccanica leggera con cingoli di gomma predisponendo delle pedane in legno lungo la scala per consentire al mezzo di poter salire e scendere senza danneggiare gli scalini ; le pedane sono montate solo all'occorrenza dei trasporti e subito smontate . Ovviamente si arreca un fastidio ai vicini perchè la scala impegnata dalle pedane risulta inutilizzabile durante il trasporto che in genere dura due-tre ore ma rimane utilizzabile la seconda scala di cui ogni unità possiede l'uso. Purtroppo non esiste altra via d'accesso e non si può fare altro che utilizzare quella. Recentemente un vicino ha protestato per questa occupazione temporanea delle scale, è intervenuto pure l'amministratore condominiale che, per sedare gli animi, ci ha detto che non possiamo intralciare le scale e di fatto ci ha costretto a trasportare a spalla d'uomo circa 2000 tegole e materiale vario.
RISPOSTA
E' semplicemente ridicolo!
La norma del codice civile esprime un principio di facile comprensione, applicabile ad ogni forma di comproprietà immobiliare:
Art. 1102 del codice civile - Uso della cosa comune.
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Ciascun condomino può servirsi della scala comune, purché non ne alteri la destinazione (non hai alterato la destinazione della scala che serve non soltanto per il passaggio delle persone, ma anche per il trasporto del materiale) e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Considerato che di scale ce ne sono due, che l'occupazione di una soltanto delle due scale, non avrebbe impedito agli altri condomini di raggiungere le abitazioni di proprietà, quale lesione sostanziale di diritti soggettivi avrebbe subito il condomino che protestava dal posizionamento della pedana?!
Facciamo un esempio banale: il codice civile prevede che il proprietario di un immobile sia proprietario dal sottosuolo fino al cielo … l'aquilone del vicino che svolazza sopra il tetto, viola il diritto di proprietà del titolare del tetto!?
Domanda, da un punto di vista funzionale, quale limitazione ha subito il condomino che protestava? Non ha potuto salire la sua scala preferita?!
Ho scoperto che il condominio non possiede un regolamento anche se sarebbe obbligatorio visto che supera le 10 unità abitative, valgono quindi le norme di legge del codice civile che non mi pare diano obbligo al trasporto a spalla d'uomo quando è possibile usare mezzi meccanici.
RISPOSTA
CONFERMO AL 100% Soprattutto vale un principio di funzionalità, per cui il condomino che protesta dovrebbe spiegare quale uso della proprietà comune è stato leso dalla pedana, in termini di minore funzionalità per lui … considerato che c'era una seconda scala …
L'amministratore ha abusato dei suoi poteri costringendoci al trasporto a spalla d'uomo?
RISPOSTA
Non avreste dovuto smontare la pedana!
L'intralcio temporaneo della scala dove si esegue il trasporto è superabile dall'utilizzo della seconda scala?
RISPOSTA
… ma direi proprio di sì!
Qualsiasi giudice di pace chiederebbe al vicino che protestava “scusi, ma quale attività le viene inibita da una pedana posizionata per due ore, visto che c'è una seconda scala?”
Se non esistono norme condominiali che regolamentano in maniera stringente l'uso delle scale ogni condomino ha diritto all'uso "più intensivo" in caso di lavori edili?
Ringrazio e saluto cordialmente
RISPOSTA
Parlare di uso più intensivo … per due ore di pedana, mi sembra esagerato!
Se mi parli di “uso più intensivo”, significa che sei già informato in merito: la nozione di pari uso ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile «non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con I diritti degli altri» (Cass. Civ., sez. II, 30 maggio 2003, n. 8808). Ciascun condomino ha diritto di utilizzare il bene comune nella sua interezza, anche con un uso più intenso del bene da parte di un singolo, a condizione che non pregiudichi la facoltà degli altri condomini di fare pari uso del bene. Hai ragione da vendere …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1102 del codice civile