Condomino disabile in carrozzina accesso in autonomia al portone condominiale
Mio cognato (Eugenio) risiede in un condominio ed è costretto in carrozzina.
Fino a qualche settimana fa Eugenio riusciva ad accedere al cortile condominiale in maniera autonoma. Recentemente è stata sostituita la "molla" che consente la chiusura automatica del portone di accesso al cortile.
La nuova molla è più rigida della precedente (è richiesto un maggior sforzo per aprire la porta) ed inoltre è stato inibito il blocco che consente di mantenere la porta aperta temporaneamente.
Il motivo, che è stato addotto per la modifica sopracitata, è che alcuni condomini (non individuati) lasciavano il portone di accesso aperto.
RISPOSTA
L'amministratore può sanzionare i condomini che lasciano il portone di accesso aperto.
Una volta deliberato l'obbligo di chiusura del portone, i condomini che disattendono la norma possono essere puniti con una sanzione pecuniaria di 200 euro, che può arrivare sino a 800 euro in caso di recidiva. E' la Legge 220/2012 di riforma del condominio a stabilirlo. Il portone rientra tra le parti comuni del condominio, quelle cioè al servizio di tutti. Al pari delle scale, della facciata, del cortile interno e dell’ascensore, per intenderci. In questo senso, la legge di riferimento è l’articolo 1102 del Codice Civile, secondo cui ogni condomino ha diritto di godere della cosa comune come meglio crede, a patto però di non alterarne la destinazione d’uso e di non modificarne o impedirne l’accessibilità agli altri condomini.
L'amministratore deve mettere il cartello avvisando che il singolo condomino che lascia il portone di accesso aperto, sarà responsabile per i danni ed i furti causati da terzi soggetti che entreranno furtivamente nel fabbricato condominiale, per concorso di colpa nel reato di danneggiamento oppure nel reato di furto.
L'amministratore può installare una telecamera per riprendere questi condomini così sprovveduti. Insomma … l'amministratore deve fare l'amministratore!
La modifica impedisce a Eugenio di uscire dal portone autonomamente, deve essere accompagnato oppure è costretto ad attendere il transito di qualche altro condomino. Fortunatamente riesce in maniera autonoma ad entrare.
Buon senso direbbe che non è ragionevole risolvere un problema creandone un altro soprattutto se a soffrirne è una persona disabile.
Penso inoltre che ogni condomino, quindi anche Eugenio, abbia il diritto di usufruire autonomamente delle parti comuni del condominio (in questo caso il cortile).
RISPOSTA
Anche il portone è un bene comune, quindi deve essere adattato in maniera di consentire anche a Eugenio di utilizzarlo alla pari degli altri condomini.
Oltre al buon senso mi sembra, da inesperto, che anche la giurisprudenza (facendo riferimento al "principio di solidarietà condominiale a favore dei disabili") possa essere di aiuto per convincere l'amministratore del condominio e i coinquilini a trovare una soluzione che possa ripristinare la piena autonomia per l'accesso al cortile da parte di Eugenio.
RISPOSTA
Non ho trovato un precedente giurisprudenziale perfettamente simile alla presente fattispecie, per un motivo facile da intuire: fino ad oggi nessuno ha avuto mai la stoltezza di portare dinanzi alla Corte di Cassazione, una problematica di questo tipo … l'hanno risolta senza adire le vie legali, ossia con il buon senso!
In genere, la giurisprudenza di Cassazione si riferisce alle problematiche relative all'installazione di un ascensore oppure di una rampa per disabili. Secondo la Corte di Cassazione sentenza n. 31462/18 del 5.12.2018, anche in caso di contrarietà da parte di tutti i condomini, il disabile può far installare, a proprie spese, il montascale, l’ascensore e qualsiasi altra struttura mobile che possa essere di ausilio per lui. Può anche far allargare gli ingressi e le porte, sempre a sue spese.
Tanto premesso, se la Cassazione, con sentenza n. 31462/18 del 5.12.2018, afferma che il disabile, a sua spese, può allargare il portone di ingresso, al fine di poter passare con la carrozzina, a maggior ragione può ripristinare la molla precedente, per avere accesso in autonomia al cortile.
In conclusione ritengo che si debba trovare prioritariamente una soluzione che possa soddisfare contemporaneamente le due esigenze.
RISPOSTA
L'unica reale esigenza è quella del disabile!
L'altra non è un'esigenza! È maleducazione da parte dei condomini lasciata impunita.
E' incapacità dell'amministratore di sanzionare determinate condotte, con una decisione che definire “pilatesca” … sarebbe persino riduttivo!
E' perpetrata violazione di obblighi di sana convivenza all'interno del condominio, è concorso di colpa nel reato di furto e danneggiamento quando prima o poi succederà qualcosa di brutto …
Nel caso invece che ciò non sia possibile penso che tra le due esigenze seguenti sinteticamente riassunte:
1. garanzia (forse) di avere il portone chiuso
2. accesso autonomo al cortile da parte di Eugenio
sia senz'altro da privilegiare la seconda tra le due alternative.
RISPOSTA
Sei stato fin troppo accondiscendente nel considerare “esigenza”, la sbadataggine di alcuni condomini e l'incapacità di un amministratore che al suo cospetto Ponzio Pilato gli fa il baffo … Dopo che il primo condomino avrà ricevuto una multa di 200 euro per avere lasciato aperto il portone … sono certo che si ricorderanno tutti di chiuderlo!
Basta una sola multa per risolvere il problema!
Ovviamente occorre deliberare in assemblea l'obbligo di chiudere il portone, sanzionato con una multa, con apposizione di cartello di divieto.
Qual è il vostro autorevole parere al riguardo?
Allego alcuni documenti che ho reperito in rete e che penso possano essere inerenti al caso sopra esposto. Rimango in attesa di un Vs. riscontro circa il preventivo. In seguito procederò al pagamento della quota prevista al fine di ricevere il Vs autorevole parere al riguardo.
Cordiali saluti.
Grazie mille.
RISPOSTA
Il web è pieno zeppo di sentenze della Cassazione che affermano il diritto del disabile di effettuare le modifiche necessarie per garantire la sua autonomia alle parti comuni dell'edificio (nei limiti del possibile ovviamente … ).
A mio parere non si tratta di due esigenze contrapposte, ma dell'esigenza di un disabile e dall'altra parte della maleducazione di altri condomini e dell'incapacità professionale dell'amministratore.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1102 del codice civile