Installazione impianto fotovoltaico sull'intero tetto condominiale
Ho un appartamento su 4 e voglio mettere il fotovoltaico sul tetto, quanti devono essere d'accordo?
Vediamo se ho compreso bene: abbiamo un condominio fatto da quattro appartamenti, con un tetto in comune ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile.
Sei proprietario di un appartamento e vorresti utilizzare il tetto, per installare un impianto fotovoltaico. Non occorre nessuna maggioranza condominiale per utilizzare il tetto, al fine di installare un impianto fotovoltaico. Leggiamo l'articolo 1122 bis del codice civile:
Art. 1122 bis del codice civile - Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.
Commentiamo la norma suddetta:
1)il singolo condomino può utilizzare il tetto per installare un impianto fotovoltaico, senza la necessità di alcuna autorizzazione da parte degli altri condomini.
2)l'impianto deve essere realizzato in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando il decoro architettonico dell'edificio.
3)se ai fini dell'installazione dell'impianto, si rendono necessarie modificazioni delle parti comuni dell'edificio (modificazioni del tetto), l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore, allegando il progetto.
L'amministratore potrebbe convocare l'assemblea per prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136 (un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio), adeguate modalità alternative di esecuzione ovvero per imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio.
ATTENZIONE, l'assemblea non può vietare l'installazione, ma può prescrivere cautele, nel caso in cui il progetto del fotovoltaico preveda una modifica delle parti comuni dell'edificio.
La moglie può non aderire e cosa succede se non aderisce?
Può non aderire.
Non succede nulla, laddove non dovesse aderire.
Posso mettere pannelli superiori in mq rispetto alle mie esigenze?
Saluti grazie
No.
Non potresti impedire agli altri condomini di fare uso del tetto, per installare a loro volta, un impianto fotovoltaico, secondo quanto previsto dall'articolo 1102 del codice civile.
Art. 1102 del codice civile - Uso della cosa comune.
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
L’uso delle parti comuni deve rimanere contenuto nei limiti corrispondenti al diritto di ciascuno dei partecipanti in base ai millesimi di proprietà. In caso contrario gli altri condomini potrebbero chiedere la rimozione della parte costruita sulla parte eccedente, nel momento in cui volessero anche loro installare un impianto fotovoltaico.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1102, 1117 del codice civile