Il singolo condomino può installare una canna fumaria sul muro condominiale
Buongiorno, ho trovato il vostro sito online.
Vi spiego brevemente.
Devo acquistare un locale artigianale sito al piano terreno di un condominio.
Il locale ha la predisposizione e attacchi per il riscaldamento.
Il problema è che con caldaia a condensazione non posso allacciarmi alla canna fumaria esistente in quanto non è a norma.
I condomini non si mettono d'accordo per mettere a norma le canne fumarie.
L'installazione della canna fumaria è disciplinata dal comma 9 dell'articolo 5 del D.P.R.
412/1993 che prevede quanto segue: gli impianti termici devono essere dotati di canna fumaria da installare sul tetto del condominio, seguendo la regolamentazione tecnica vigente. In caso di installazione di impianti ad alta efficienza energetica (certificati UNI EN 297 e/o UNI EN 483 oppure UNI EN 15502) i dispositivi di tiraggio devono essere installati secondo norma tecnica UNI 7129.
Secondo la giurisprudenza di merito (mi riferisco alle sentenze dei tribunali civili), il singolo condomino può installare una canna fumaria sul muro condominiale; essa rimane di sua proprietà esclusiva. Il singolo condomino deve provvedere a sue spese all’installazione e manutenzione, inoltre l’impianto non deve deteriorare le linee estetiche dell’immobile (Tribunale di Busto Arsizio sentenza del 08/04/2011).
Io ho pensato di installare un impianto di condizionamento con motore esterno.
Ovviamente sulla facciata principale non posso installare il motore.
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento condominiale, sulla facciata principale è vietato posizionare insegne, targhe e simili … figuriamoci il motore esterno dell'impianto di condizionamento!
Sulla facciata retrostante invece c'è un posto auto comune.
L'articolo 6 del regolamento disciplinante l'utilizzo degli spazi comuni, prevede il divieto di occupare locali condominiali e passaggi di uso comune.
Il regolamento condominiale non fa alcun cenno all'occupazione dei parcheggio auto comuni.
In assenza di specifiche regolamentari, dobbiamo fare riferimento ai principi generali di legge, ossia l'articolo 1102 del codice civile.
Art. 1102 del codice civile - Uso della cosa comune.
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
A mio parere, l'installazione del motore esterno del condizionatore, all'altezza del parcheggio auto in comune, non impedirebbe agli altri condomini di parcheggiare la propria auto.
L'installazione del motore esterno del condizionatore non potrebbe alterare la destinazione del parcheggio comune e non impedirebbe agli altri partecipanti “di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
In parole povere, il motore esterno, posizionato sulla facciata retrostante, non violerebbe né il regolamento condominiale né l'articolo 1102 del codice civile.
Dove posso installare il motore per essere in regola e inattaccabile?
Sulla facciata retrostante; non impedirebbe l'uso del parcheggio da parte degli altri condomini.
Se non posso farlo ci sono altre soluzioni?
Il singolo condomino può comunque installare una canna fumaria sul muro condominiale, a sue spese. Anche la manutenzione dell'impianto resterà a carico del singolo condomino che ha provveduto all'installazione della canna fumaria.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1102 del codice civile
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.