Termine per la presentazione del bilancio consuntivo all'assemblea condominiale regolamento contrattuale
Nel nostro condominio (per esattezza supercondominio) abbiamo un regolamento ( assembleare approvato all'unanimità dei partecipanti ) in vigore dal 1998.
In questo regolamento si precisa che il consuntivo di ogni esercizio deve essere presentato ogni anno entro il 15 Marzo; come noto le nuove norme in vigore dal 2013 dicono che l'amministratore ha tempo 180 giorni per presentare il consuntivo.
La domanda quindi è:" Non essendo mai stato abrogato o sostituito il regolamento condominiale di cui sopra , il consuntivo deve continuare ad essere presentato entro il 15 marzo di ogni anno oppure vale la nuova norma ( 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio)?
Grazie; Vi sarò grato se potrete inviarmi una risposta.
Cordialità
Il suddetto termine di 180 giorni è previsto dall'articolo 1130 I comma numero 10) del codice civile: l'amministratore deve “redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”.
L'articolo 1138 IV comma del codice civile indica quali norme di legge non possono essere derogate dal regolamento condominiale.
Si tratta dei seguenti articoli del codice civile: articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Art. 1138 del codice civile - Regolamento di condominio.
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
L'articolo 1130 del codice civile, norma che prevede il termine di 180 giorni, è derogabile dal regolamento condominiale di origine contrattuale, pertanto si continua ad applicare il termine regolamentare del 15 marzo, per la presentazione del bilancio consuntivo condominiale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1130, 1138 del codice civile