Divieto di casa alloggio nel regolamento condominiale per “casa alloggio”
Salve, sono proprietario di un appartamento a Firenze in centro che ho sempre affittato regolarmente. Ora siccome l'attuale inquilino deve andare via, avevo intenzione di affittare l'appartamento su booking (attenzione non come B&b o come affittacamere, ma bensì l'intero appartamento), però sul regolamento condominiale (molto datato) c'è scritto "E' vietato di destinare gli appartamenti ad esercizi rumorosi, insalubri....etc etc, agenzia di pegni CASE DI ALLOGGIO" quindi volevo capire se avrei avuto problemi in caso ad affittarlo cosi Grazie
RISPOSTA
Mi sembra di capire che vorresti utilizzare il tuo appartamento, per locazioni turistiche brevi.
I contratti di locazione turistica non hanno vincoli di durata e sono soggetti alle norme del codice civile (art. 1571 e seguenti del codice civile) per cui svincolati dai consueti limiti temporali e di canone i quali sono liberamente concordati dalle parti.
Questi contratti possono essere stipulati, nonostante il regolamento condominiale.
Non possono essere stipulate le locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni, di cui all'articolo 4 del decreto legge 50/2017.
Qual è la differenza?
Le locazioni di cui all'articolo 4 del D.L. 50/2017, sono costituite anche dalla prestazione di servizi accessori quali la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali e dalle parti che intervengono nel contratto.
Art. 4 del D.L. 50/2017 (Regime fiscale delle locazioni brevi).
1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
In sintesi: per “casa alloggio”, si intende che oltre a locare l'immobile per pochi giorni, il proprietario mette a disposizione la biancheria ed il servizio di pulizia dei locali (oltre ad altri servizi vari).
Se invece l'oggetto del contratto transitorio è semplicemente l'uso immobile, anche soltanto per due o tre giorni, non ravviso alcun divieto.
Sono i servizi accessori che rendono la tua locazione transitoria, una locazione di “casa alloggio” … termine poco attuale e piuttosto desueto …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1571 del codice civile
- DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.