Maggioranza assemblea condominiale per installazione ascensore





Buongiorno, in un complesso edilizio residenziale.

RISPOSTA

Da un punto di vista giuridico, si tratta di un condominio.



Senza nessun ascensore, di quale maggioranza assembleare necessita il condominio per installare nuovi impianti di elevazione?
Grazie.
Cordiali Saluti

RISPOSTA

Normalmente occorre una maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 1136 IV comma del codice civile, trattandosi di un'innovazione, ai sensi dell'articolo 1120 del codice civile (opera di trasformazione), per l'edificio condominiale.
Occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti nell’assemblea e almeno i 2/3 del valore dell’intero edificio (cioè, almeno 666,66 millesimi): “le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo: sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio”.
Nel caso in cui sussista invece l'esigenza di eliminazione delle barriere architettoniche, poiché ci sono condomini che hanno disabilità oppure particolari esigenze di salute, è sufficiente una maggioranza ordinaria.
Quale maggioranza ordinaria?
Fino al prossimo 31 dicembre 2025, salvo proroghe, si applica l'art. 1, comma 365 della Legge n. 197/2022 che ha aggiunto, dopo il 4 comma del noto articolo 119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche), il comma 4 bis: per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori in questione è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
Dal primo gennaio 2026, la maggioranza ordinaria, in caso di esigenza di eliminare barriere architettoniche, sarà la seguente: la deliberazione è valida se adottata dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (almeno 500 millesimi).
In caso di mancato raggiungimento dei suddetti quorum deliberativi, ciascun condomino interessato all'eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del D.L. 76/2020, convertito dalla legge del 11/09/2020, n. 120, ha facoltà di realizzare a proprie spese opere di rimozione di cui all'art. 2 della Legge 13/1989, quindi di installare un ascensore/impianto di elevazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

Richiedi consulenza legale

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca

Effettua una ricerca per materia:

Diritto del Lavoro Separazione e divorzio Diritto Civile Diritto PenaleereditaCondominioFisco e TributiDiritto AmministrativoApprofondimenti Tematici