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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

Diffida all'amministratore alla rettifica tabelle millesimali





Mi occorre una diffida da trasmettere all’amministratore del mio condominio in quanto prossimamente (26 agosto 2024) é prevista una assemblea condominiale che ha come ordine del giorno:

“1) approvazione progetto lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'autorimessa alle norme dei vigili del fuoco per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 e determinazioni”.

Effettuando alcuni controlli ho potuto verificare che le tabelle in argomento sono viziate da errori di calcolo e risultano anche esserci delle difformità catastali (attualmente non ancora sanate) come ammesso dallo stesso amministratore, quindi vorrei diffidare l’amministratore affinché prima di procedere all’approvazione del progetto, convochi una assemblea straordinaria con la quale procedere a sanare le difformità in atto e quindi provvedere alla revisione delle tabelle millesimali

RISPOSTA

Ecco cosa scrivere all'amministratore di condominio, tramite pec oppure raccomandata a/r:

All'amministratore di condominio xxxxxxxx

Oggetto: diffida alla rettifica tabelle millesimali viziate da errore

Egr. Amministratore,
con la presente diffida, contesto il contenuto sostanziale della Sua del xx/xx/xxxx, per i seguenti motivi: sulla base di documentazione certa, in possesso del sottoscritto, che mi riservo di produrre, le tabelle millesimali attualmente in vigore, sebbene siano formalmente approvate in conformità al codice civile, non rispecchiano (né rispecchiavano al momento della loro elaborazione) lo stato dei luoghi del fabbricato condominiale, almeno per quanto riguarda alcuni box auto. Le tabelle millesimali in vigore sono quindi viziate da errori di calcolo causati anche da difformità catastali (abusi attualmente non ancora sanati) come ammesso dalla stessa amministrazione condominiale nella email del xx/xx/xxxx.

Premesso che ai sensi dell'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le tabelle millesimali possono essere “rettificate, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile, nei seguenti casi:

1)quando risulta che sono conseguenza di un errore;”

Considerato che riguardo la ripartizione della spesa relativa all’incarico all’ingegnere xxxxxxxx, sono state utilizzate le tabelle in questione, pertanto tali tabelle saranno necessariamente utilizzate anche per ripartire le spese dei successivi lavori di ristrutturazione e adeguamento.

Tanto premesso e considerato,

 

diffido l’amministrazione condominiale, affinché prima di procedere all’approvazione della predetta relazione tecnica e della correlata ripartizione delle spese per i successivi lavori, convochi una assemblea straordinaria con la quale procedere a sanare le difformità in atto e quindi provvedere alla rettifica delle tabelle di gestione dell’autorimessa, ai sensi dell'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Resto in attesa di un Suo urgente riscontro.

Con ogni riserva di diritto.

LUOGO, DATA
FIRMA

Fonti:

  • Art. 1136 del codice civile
  • Art. 69 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 

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