Menu Principale

  • Home
  • Istruzioni d'uso
  • Consulenza legale on line
  • RICHIEDI CONSULENZA
 

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

Dettagli
Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

Rialzo quota condominiale forfettaria e quota oneri accessori dopo il bilancio consuntivo





Buonasera, mi ritrovo ad affrontare una problematica che riguarda il pagamento delle quote condominiali, che hanno subito un rialzo.

RISPOSTA

Immagino che a scrivermi sia l'amministratore di condominio.



L'immobile di riferimento risulta essere locato e nel contratto c'è scritto che il conduttore si impegna a pagare una certa quota condominiale forfettaria.

RISPOSTA

Nel contratto di locazione è scritto ad esempio, che il conduttore dovrà pagare mensilmente all'amministratore di condominio, una quota condominiale forfettaria di 100 euro.
Attenzione, perché se il conduttore non dovesse corrispondere questa quota forfettaria, l'amministratore di condominio potrebbe agire esclusivamente nei confronti del titolare del diritto reale sull'appartamento (diritto di proprietà, usufrutto).



È però anche specificato che le spese degli oneri accessori devono essere pagati in sede di consuntivo.

RISPOSTA

Gli oneri accessori devono essere corrisposti soltanto dopo l'approvazione del bilancio consuntivo condominiale, poiché generalmente questa tipologia di oneri non è ricorrente, ma soltanto eventuale, come ad esempio la manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari.



Il mio dubbio a questo punto è: se la quota condominiale risulta essere forfettaria e quindi non si può richiedere agli attuali conduttori l'aumento, cosa accade invece per gli oneri accessori?

RISPOSTA

Per gli oneri accessori, si deve chiedere una somma corrispondente al valore effettivo della spesa, quindi al costo rivalutato al 2024, così come approvato a rendiconto con il bilancio consuntivo.



Di seguito vi inoltro articolo del contratto che riguarda quanto detto sopra: Sono interamente a carico dei conduttori le spese per energia elettrica, gas, smaltimento dei rifiuti urbani. È obbligo dei conduttori provvedere alle volture, dopo avere preso conoscenza di tutti i relativi dati di ogni utenza da parte del locatore, sottoscrivendo di ognuna la lettura di ingresso.
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A.
Pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta.

RISPOSTA

Subito dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, l'amministratore invierà una richiesta di pagamento degli oneri accessori, da riscontrare entro 60 giorni dal ricevimento.
Cosa dobbiamo intendere per oneri accessori? Allego la tabella oneri accessori, allegato G al suddetto decreto.



Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.

RISPOSTA

Ovviamente in allegato alla richiesta di pagamento degli oneri accessori, ci sarà lo stralcio del bilancio consuntivo relativo alle spese, con i documenti giustificativi della spesa (fatture).



Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali -presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

RISPOSTA

Esatto: fatture, scontrini, preventivi di spesa degli appaltatori etc etc



Le parti di comune accordo con il pagamento della rata del canone mensile i conduttori versano una quota forfettaria di € 60,00 (Eurosessanta/00) per la quota condominiale mensile.

RISPOSTA

La quota forfettaria non è oggetto di aggiornamento a seguito di valutazione ISTAT.
La quota relativa agli oneri accessori corrisponde alla spesa effettivamente sostenuta, come risultante dal bilancio consuntivo e dalla documentazione giustificativa della spesa.
Attenzione, perché in caso di mancato pagamento delle quote da parte del conduttore, l'amministratore di condominio potrà procedere con ricorso per decreto ingiuntivo soltanto nei confronti del proprietario/usufruttuario dell'appartamento, ai sensi del combinato normativo disposto dagli articoli 1123 del codice civile e 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 1123 del codice civile
  • Art. 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
  • Tabella oneri accessori, allegato G
  • LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
 

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

Copyright ©2025 www.legaleconsulenza.it