Diritto del condomino di installare linea elettrica e contatore nel box per ricaricare auto elettrica





In questo condominio al piano terra e al piano interrato ci sono 29 tra box e cantine. Alcuni condomini posseggono un'auto elettrica che vogliono ricaricare nel proprio box.

RISPOSTA

Ciascun interessato provvederà ad installare la propria linea.
Non si tratta di un bene in comune né di un servizio condominiale; non si intende installare un'unica colonnina a servizio di tutti i condomini.
Tra l'altro, non tutti i condomini posseggono un'auto elettrica.



L'amministratore ha proposto a tal fine l’installazione di contatori per 150 euro +iva.
Pochi hanno aderito.

RISPOSTA

Probabilmente perché coloro che utilizzano un'auto elettrica, sono una piccola minoranza.
Attenzione, perché non si tratta di contatori, ma di ripartitori parziali; potremmo parlare correttamente di contatori, soltanto se al contatore fosse correlata una linea elettrica di proprietà del singolo condomino, proprietario del veicolo.



Infatti tutti i box e cantina sono allacciati alla stessa linea elettrica.

RISPOSTA

Pertanto i maggiori consumi relativi alla ricarica della singola automobile elettrica del condomino, non potrebbero ricadere in modo indefinito su tutti i condomini.



All'amministratore ho posto queste domande:
1. Trattasi di innovazione? Risposta NO

RISPOSTA

Non si tratta nemmeno di un servizio condominiale oppure di un bene in comune.
Il condomino interessato provvederà ad installare la propria linea.
Le innovazioni in condominio, disciplinate dall'articolo 1120 del codice civile, sono le modifiche delle parti comuni, volte al loro miglioramento o maggior rendimento anziché a rendere più comodo il loro uso.
In questo caso, non si deve intervenire su di una parte comune dell'edificio condominiale.
Anzi, il singolo condomino interessato provvederà ad installare la propria linea.



2. Poiché solo pochi condomini vogliono l'installazione dei contatori come calcolerebbe la ripartizione dei consumi?
Risposta. Contabilizzeremmo per differenza tra fatture totali e consumi dei ripartitori parziali. Capisco le sue perplessità ma la normativa lo prevede.
Quando ho richiesto i riferimenti della normativa per verificare quanto afferma mi ha inoltrato un articolo del ilsole24ore "La delibera sull'installazione dei contatori dell'acqua individuali" affermando che si può applicare lo stesso principio.

RISPOSTA

L'articolo in questione riprende i concetti contenuti nella sentenza del Tribunale di Milano n. 4275/2019. Il singolo condomino ha diritto di installare il contatore individuale d'acqua, in alternativa al consumo presuntivo in base ai millesimi. L'installazione di singoli contatori per la misurazione dell'acqua, con conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi, non solo è del tutto legittima ma, essendo un diritto del condomino non necessita nemmeno della preventiva delibera condominiale autorizzativa.
Attenzione, perché questa sentenza fa riferimento al contatore e non al ripartitore parziale.
Il singolo condomino ha diritto all'installazione di un contatore che gli consenta di pagare in base a quanto consuma. Questo principio si applica anche alle fattispecie simili a quella della sentenza del tribunale meneghino che non si riferiscono al consumo idrico; pertanto anche in questo caso, il singolo condomino potrà installare un suo contatore, collegato ad una sua linea elettrica, creata ad hoc per la ricarica del veicolo, proprio per pagare esattamente quello che consuma.
Invece l'amministratore confonde il ripartitore parziale con il contatore vero e proprio!
Il ripartitore parziale non realizza il diritto-dovere di pagare esattamente quello che si consuma, non contemplando il consumo indiviso.
Se proprio dobbiamo attenerci alla sentenza commentata dall'articolo del Sole 24 Ore, il condomino ha diritto di installare un contatore collegato ad una sua linea elettrica esclusiva, installata ad hoc, perché ha il diritto-dovere di pagare esattamente quello che consuma.
Con il ripartitore parziale non si realizza questo diritto-dovere, principio giuridico generale in ambito condominiale.



Io penso che con la soluzione proposta in nessun modo si possa calcolare il consumo indiviso.

RISPOSTA

È esattamente l'opposto del principio contenuto nella sentenza del Tribunale di Milano n. 4275/2019!



Pertanto spero che la Legge preveda o un contatore proprio con la propria linea per chi desideri ricaricare l'auto o che tutti installino il contatore.

RISPOSTA

È proprio applicando la suddetta sentenza che giungiamo a questo risultato: il diritto al proprio contatore, anziché al proprio ripartitore parziale!



Considerando però che aumenterebbe il costo dell’energia utilizzando la stessa rete elettrica per un necessario aumento di potenza, trovandoci così a pagare tutti di più per i pochi che ricaricherebbero l'auto elettrica. Più equo sicuramente che ciascun interessato si installi la propria linea.

RISPOSTA

Ciascun condominio ha diritto di installare il suo contatore, proprio come farebbe per l'utenza idrica.
Avere il proprio contatore, significa avere la propria linea elettrica!
Altrimenti abbiamo un ripartitore parziale che non consente di realizzare il diritto-dovere di pagare secondo i consumi effettivi del singolo condomino, anziché in ragione dei millesimi.



Necessito pertanto sapere cosa dice la legge nel caso proposto.
Quale risposta posso dare all'amministratore?
Ringraziandovi, saluto cordialmente.

RISPOSTA

L'amministratore deve rileggere con attenzione la sentenza che ha citato, perché proprio il principio contenuto nella sentenza del tribunale di Milano conduce in una direzione diametralmente opposta a quella che ti ha indicato: diritto al contatore, quindi diritto di installare la propria linea affinché ciascuno paghi secondo i consumi effettivi.
Con il ripartitore parziale, ciascun condomino pagherà secondo i consumi effettivi?
Assolutamente no!
Ma allora questa sentenza porta acqua al tuo mulino, anche se l'amministratore non se ne accorge …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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