I comproprietari di un alloggio condominiale ed il voto in assemblea: si considera un solo voto e una sola testa ai fini della validità della delibera





Molto Egr. Avvocato,
L'amministratore del nostro condominio ha ritenuto validamente costituita un'assemblea che a mio avviso potrebbe non esserlo stata affatto.
Trascrivo qui di seguito la lista delle unità immobiliari con i relativi proprietari, utilizzando nomi fittizi.
1.alloggio - proprietari: mia sorella ed io - mill. 237
2.alloggio - proprietarie: Michela e Linda Rossi - mill. 236
3.alloggio - proprietarie: Michela e Linda Rossi - mill.141
4.negozio - proprietarie: Michela e Linda Rossi - mill.95
5.alloggio - proprietario: Antonio Verdi - mill.40,4
7.alloggio - proprietaria: Teresa Barba - mill.36,68
8.negozio - proprietaria: Teresa Barba - mill.46
9.negozio - proprietaria: Rosa Baldi - mill.65
10.negozio - proprietarie: Alba e Rosa Maggioli - mill.32
11. negozio - proprietarie: Alba e Rosa Maggioli - mill.32
Desidererei chiederLe qual è il numero dei condomini del palazzo, perché non riesco proprio a stabilirlo.

RISPOSTA

I condomini sono sette; per meglio dire, le “teste” da considerare ai fini della validità della seduta e delle deliberazioni, sono le seguenti sette “teste”.
1)tu e tua sorella (fate una sola testa, essendo comproprietari dell'alloggio 1)
2)Michela e Linda Rossi
3)Antonio Verdi
4)Giovanna Antenucci
5)Teresa Barba
6)Rosa Baldi
7)Alba e Rosa Maggioli



Scrive l'amministratore nel verbale :"Essendo intervenuti o rappresentati per delega nr. 3 condomini su un totale di nr. 7 condomini convocati, per complessivi millesimi 747,92 del valore totale, si può procedere con la discussione e la votazione dei punti all'OdG.". In effetti eravamo presenti soltanto io con i nostri 237 millesimi e Giovanna Antenucci con i suoi 38,92 millesimi. Io avevo anche la delega di Michela e Linda Rossi, che possiedono 472 millesimi.

RISPOSTA

Allora è corretto.



Evidentemente per il nostro amministratore i condomini comproprietari di più immobili valgono come un solo condomino.

RISPOSTA

Esatto, in caso di comproprietà, la “testa” da considerare è sempre e soltanto una.



Di conseguenza nella fattispecie i condomini per costui sono 7

RISPOSTA

Esatto, è corretto.



È corretta la tesi dell'amministratore?

RISPOSTA

Sì, è corretta.
Tutti i comproprietari hanno diritto a partecipare all’assemblea e quindi a presenziare. Ma solo uno di questi potrà votare in rappresentanza anche degli altri.
Quindi, spetta ai comproprietari nominare, tra loro, uno che esprima la volontà comune.
Possono anche decidere di conferire una delega ad un altro condomino, così come del resto la legge prevede per chiunque altro.



In caso affermativo, l'assemblea era valida, perché la presenza fisica di due condomini e quella per delega di un terzo era sufficiente.
Ringrazio vivamente e porgo cordiali saluti.

RISPOSTA

Risposta affermativa ai sensi dell'articolo 1136 III comma del codice civile: “L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla Maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”.
L'assemblea era valida perché erano presenti almeno 1/3 delle “teste” complessive pari a 7, ed almeno 1/3 del millesimi.
Se non ci fosse stata la delega, l'assemblea non sarebbe stata valida con soltanto 2 teste.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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