- Dettagli
- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Il condomino che anticipa le spese per le forniture dovute dagli altri condomini non ha diritto di regresso non essendo l'obbligazione solidale ma parziaria
Egr. avvocato, ho acquistato casa in un condominio nel 2021.
All'interno del condominio ci sono diversi alloggi di proprietà del Ministero della Difesa, tramite una società interamente partecipata dalla Pubblica Amministrazione, pertanto uno dei condomini con più millesimi è proprio il Ministero.
Il Ministero della Difesa, negli ultimi anni, ha pagato le fatture relative alla fornitura di acqua e gas per tutta la palazzina, senza mai chiedere nulla ai condomini, fino a quando nell'ultima assemblea, il rappresentante delegato della società di proprietà del Ministero, ha minacciato il condominio di agire in rivalsa per chiedere la restituzione di quanto speso per conto degli altri condomini.
Preciso che nel corso degli anni, i bilanci sono stati approvati e le spese sono state formalmente ripartite secondo le tabelle millesimali generali, anche se materialmente il pagamento è stato effettuato per intero del Ministero della Difesa.
La mia domanda è la seguente: quali azioni legali può porre in essere la società partecipata del Ministero della Difesa, per recuperare questo indebito soggettivo?
Nei confronti di quale soggetto il Ministero della Difesa dovrebbe agire legalmente?
Quale prescrizione si applica alla presente fattispecie: la prescrizione breve quinquennale oppure la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile?
La ringrazio in anticipo.
RISPOSTA
La presente fattispecie deve essere inquadrata come segue: il condomino-Ministero della Difesa ha anticipato per diversi anni gli importi dovuti da tutti i condomini, in favore dei fornitori di acqua e gas.
Entro i limiti della prescrizione ordinaria decennale, la società pubblica, che ritiene erroneamente di essere condebitore solidale in riferimento a quanto pagato ai fornitori di acqua e gas, minaccia di citare in giudizio il Condominio, in persona del suo amministratore, in via di regresso, deducendo che il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali non vieta al singolo condomino che abbia pagato l'intero debito al terzo creditore, di agire legalmente nei confronti del Condominio.
Tutto questo è smentito dal principio dettato dalla Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 9148 del 08/04/2008: l'obbligo di contribuire alle spese per i fornitori del condominio, non si connota come un rapporto unico con più debitori, ossia come obbligazione solidale per l'intero, ma bensì come obbligazione retta dal criterio della parziarietà, per cui l'obbligazione assunta nell'interesse del condominio si imputa ai singoli condomini nelle proporzioni stabilite nelle tabelle millesimali, in quanto l'articolo 1123 del codice civile non è una norma limitata a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese tra condomini; quindi non vige la solidarietà passiva tra i condomini, ma la parzietà.
Né tanto meno la modifica dell'articolo 63 comma 2 delle disposizioni di attuazione al codice civile, ha introdotto la responsabilità solidale da parte dei condomini per le obbligazioni condominiali: i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini morosi, pertanto l'art. 63 delle disposizioni di attuazione va comunque correlato con la previsione dell’art. 1123 del codice civile, che stabilisce che ciascuno dei condomini risponde per le spese necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni in misura proporzionale alla propria quota.
La disciplina da applicare è quella di cui all'articolo 1295 del codice civile, in ragione della natura parziaria e non solidale dell’obbligazione.
La Cassazione sentenza n. 199/2017 ha stabilito che nella presente fattispecie, non c’è diritto di regresso perché non ci sono obbligazioni solidali.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione 20073/2017 (nelle fonti), a causa dell'assenza di un'obbligazione solidale, al condomino che abbia versato al suo fornitore anche la parte dovuta dai restanti condomini, non sarà possibile né esercitare il regresso ex art. 1299 del codice civile né avvalersi della surrogazione legale in forza dell'articolo 1203 n. 3 del codice civile.
Afferma la Corte di Cassazione: “Al più il pagamento da parte del condomino [Ministero Difesa] delle quote del corrispettivo di appalto dei lavori di riparazione delle parti comuni dovute dai restanti condomini poteva legittimare lo stesso ad agire, sempre nei confronti degli altri partecipanti, per ottenere l'indennizzo da ingiustificato arricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto dagli altri condomini”. Pertanto il condomino “pubblico”, non potendo esercitare il regresso né avvalersi della surrogazione legale nei confronti del Condominio, potrà citare in giudizio singolarmente i condomini, per ottenere da ciascuno di essi l'indennizzo da ingiustificato arricchimento, dimostrando di avere sostenuto le relative spese di acqua e gas, tramite fatture quietanzate, in ragione delle tabelle millesimali e della ripartizione delle spese risultanti dai bilanci condominiali approvati per gli anni pregressi; tutto questo entro i limiti della prescrizione decennale.
Il Ministero della Difesa, sulla base dei bilanci approvati dall'assemblea condominiale, dovrà agire in giudizio nei confronti di ogni singolo condomino; il convenuto in giudizio non potrà essere il Condominio rappresentato legalmente dall'amministratore “pro tempore”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1203, 1123, 1299, 2946 del codice civile
- Art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile
- Sentenza della Corte di Cassazione 20073/2017