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Modifica destinazione d'uso alloggio condominiale per locarlo a terzi





Buongiorno.
Quale amministratore di condominio vengo a chiedervi quanto.
Dal 2001 a tutt'oggi il condominio aveva un pulitore con inquadramento B5 al quale era stato concesso appartamento condominiale inserito in contratto e busta paga con riduzione pertanto della paga oraria in quanto Pulitore con alloggio.
Da alcuni giorni e giusta assemblea, alcuni condomini in prossimità del rilascio dell'alloggio da parte del pulitore intendono locarlo a terzi mentre, la maggioranza dei condomini lo vuole riassegnare ad un pulitore come successo dal 2001 a tutt'oggi.

RISPOSTA

Si deciderà in assemblea condominiale a maggioranza delle teste e dei millesimi.
Mi spiego meglio: durante la prossima assemblea, la maggioranza delle teste e dei millesimi approverà una delibera di riassegnazione ad un pulitore, in continuità con la prassi condominiale dal 2001 ad oggi.
La delibera si rende necessaria, alla luce del contrasto emerso tra i condomini, descritto nella tua email.
Per locarlo a terzi, ai sensi dell'articolo 1117 ter del codice civile, occorre un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, rendendosi necessaria la modifica della destinazione d'uso del locale: “Per soddisfare esigenze di interesse condominiale l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni”.



Il regolamento Condominiale non contrattuale recita che i locali comuni sono destinati ad uso di portineria ed alloggio del portiere.

RISPOSTA

D'accordo, il pulitore svolge mansioni diverse dal portiere, ma non occorre una modifica della destinazione d'uso per assegnarla ad un pulitore, né tanto meno occorre modificare il regolamento non contrattuale.
Si deciderà a maggioranza in assemblea.



Quesito: serve la modifica della destinazione per riassegnare l'appartamento condominiale al pulitore o visto che si è sempre proceduto alla riassegnazione dello stesso appartamento basta la maggioranza dei condomini.

RISPOSTA

È sufficiente la maggioranza delle teste e dei millesimi in assemblea, essendo sorto questo conflitto tra condomini.



Invece sono certo che per locarlo a terzi serve il cambiamento di destinazione con maggioranza dei condomini 4/5.

RISPOSTA

Confermo; la norma di riferimento è l'articolo 1117 ter del codice civile.



Ultima domanda invece per riassegnarlo ad un portiere anche part time che maggioranza condominiale serve.
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Distinti saluti

RISPOSTA

Nessuna maggioranza, ci penserà l'amministratore che applicherà pedissequamente il regolamento condominiale, nel momento in cui assumerà un portiere con contratto di lavoro full time oppure part time.
Ipotizziamo il seguente scenario.
Non si forma una maggioranza per l'attribuzione dell'alloggio al nuovo pulitore, ma al contempo non si raggiungono i 4/5 per la modifica della destinazione d'uso finalizzata alla locazione dell'alloggio medesimo.
Il locale resterà vacante fino all'assunzione di un portiere, il quale potrà abitare nell'alloggio, senza necessità di alcuna delibera condominiale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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