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Limiti utilizzo ascensore esterno in comunione per i conduttori dell'appartamento studenti e lavoratori in locazione





Buongiorno,
Vi disturbo perché anni fa io ed un altro condomino, entrambi proprietari, abbiamo acquistato un ascensore esterno visto che il palazzo ne era sprovvisto pagato in parti uguali.

RISPOSTA

Pertanto l'ascensore esterno si considera correttamente un bene comune tra due condomini, ma non un bene condominiale a servizio di tutti i titolari di diritto reale all'interno del fabbricato.
Si tratta di un bene comune al 50% tra i due comproprietari, in comunione pro indiviso, ossia senza una materiale delimitazione delle quote (come è normale che sia, trattandosi di un ascensore, anziché di un terreno agricolo …). Ai sensi dell'articolo 1102 I comma del codice civile, “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.



Ora il condomino che con me aveva fatto installare l'ascensore ha venduto l'appartamento e con l'appartamento l'ascensore.

RISPOSTA

È legittimo; l'avente causa (acquirente) è subentrato anche nel diritto pro quota avente ad oggetto l'ascensore comune che era in capo al dante causa (venditore).
Attenzione, perché l'acquirente può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Sicuramente il nuovo proprietario può usare l'ascensore.



Il nuovo proprietario ha a sua volta affittato a studenti/lavoratori e quindi mi chiedevo se i nuovi inquilini (che vanno e vengono in continuazione) possono usare l'ascensore.
Distinti saluti,

RISPOSTA

Sì, a condizione di non impedirti di fare parimenti uso dello stesso ascensore.
Cosa significa in concreto?
L'utilizzo dell'ascensore non si deve trasformare in un abuso del diritto che ti impedisce sistematicamente di utilizzare l'ascensore, ogni qual volta esci di casa oppure rientri dal lavoro.
L'ascensore non può essere trasformato in montacarichi (non si può alterare la destinazione del bene comune, ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile).
Se poi i fruitori dell'ascensore sono aumentati in modo esponenziale, ti consiglio di concordare con il proprietario un sistema di ripartizione delle spese ordinarie di utilizzo che tenga conto del maggiore uso che ne fanno questi studenti e lavoratori.
Entro questi precisi limiti legali, anche i conduttori dell'appartamento possono utilizzare l'ascensore. A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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