Compensi aggiuntivi non dovuti all'amministratore di condominio per attività ordinarie
Buon giorno,
volevo chiedere se le spese personali di sollecito di un amministratore di condominio nei confronti di un condomino moroso possono essere messe nel consuntivo, e se una spese di sollecito via mail normale, un amministratore può chiedere 33 euro?
Grazie
RISPOSTA
La richiesta è illegittima.
Ecco cosa scrivere all'amministratore per contestare la sua richiesta.
Cordiali saluti.
Allo Studio -------------------------------------------------------------
E-mail: -------------------------------------------
Oggetto: diffida pagamento compensi aggiuntivi per attività ordinarie
Egr. Amministratore,
con la presente si contesta la natura di prestazione straordinaria nonché l'addebito individuale del sollecito di pagamento nei confronti del condomino moroso.
Secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 1129 e 1130 del codice civile, queste prestazioni rientrano nell'attività ordinaria dell'amministratore, non avendo appunto carattere straordinario.
Secondo l'articolo 1129 del codice civile, “l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso …”.
Secondo l'articolo 1130 I comma numero 3) del codice civile, l'amministratore deve “riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni”.
Laddove non svolgesse queste attività, l'amministratore potrebbe essere ritenuto responsabile dell'ammanco alle casse condominiali e sarebbe passibile di revoca dall'incarico.
Tanto premesso, non si comprende come si possa legittimamente chiedere al condominio i seguenti compensi, considerandoli artificiosamente straordinari:
“Prestazioni ad addebito individuale: (1^ sollecito di pagamento € 30, 2^ sollecito di pagamento con diffida € 50, messa in mora € 100, subentro proprietario/inquilino € 50 ciascuno, liberatoria € 50)”.
Se proprio il Condominio "La XXXXXXX" dovrà procedere con un sollecito e con una successiva costituzione in mora del singolo condomino, si rivolgerà ad un avvocato abilitato ad agire legalmente nelle sedi giudiziarie competenti, al contrario dell'amministratore e, molto probabilmente, l'onorario da versare all'avvocato sarà persino inferiore alle Sue tariffe "straordinarie".
Con riserva di impugnare il rendiconto nella parte in cui include questi suoi compensi illegittimi. Distinti saluti.
LUOGO, DATA FIRMA
Fonti:
- Art. 1129 e 1130 del codice civile










