Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

Richiedi consulenza legale

Maggioranza assemblea condominiale per recesso dal contratto di appalto pulizie degli spazi condominiali a tempo indeterminato





Egr. avvocato, sono un condomino e nel mio condominio sono dieci anni che le pulizie vengono affidate ad una ditta molto cara che ha firmato nel 2015 un contratto di appalto del servizio di pulizie sulle parti comuni del fabbricato condominiale a tempo indeterminato.
La maggioranza dei condomini vorrebbe recedere da questo contratto ed affidarsi ad una ditta appaltatrice più economica ma al tempo stesso ugualmente affidabile.
Abbiamo già chiesto informalmente dei preventivi a cinque operatori economici che lavorano nella nostra provincia e che sarebbero disponibili ad accettare l'appalto.
Come procedere? È competente l'assemblea condominiale oppure l'amministratore di condominio?

RISPOSTA

È competente l'assemblea condominiale, non sussistendo nella presente fattispecie i presupposti dell’esercizio dei poteri conservativi da parte dell’amministratore, stabiliti dall'articolo 1130 del codice civile.

Chiedete a mezzo pec all'amministratore di condominio, di inserire nell'ordine del giorno della prossima assemblea, il seguente punto: “recesso del contratto di appalto per la pulizia degli spazi condominiali e affidamento ad altra ditta”.

Con quali maggioranze è possibile recedere da questo contratto di appalto a tempo indeterminato, per affidarsi ad un appaltatore differente?

Siccome il codice civile non indica una maggioranza specifica per la risoluzione anziché per il recesso da un contratto di appalto, si applicano le maggioranze ordinarie previste dall'articolo 1136 del codice civile: la delibera che autorizza la risoluzione dal contratto di appalto sarà valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti un terzo del valore dell’edificio.

Sono questioni che rientrano in via ordinaria nelle attribuzioni dell’assemblea condominiale.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 1677 del codice civile, quando l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, anche le norme relative al contratto di somministrazione.

L'articolo 1569 del codice civile, norma dettata appunto per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, prevede quanto segue: “Se la durata della somministrazione non e' stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione”.

Vi invito a controllare se nel contratto di appalto firmato circa 10 anni fa, è stato indicato un congruo termine di recesso in favore dell'appaltatore che, in ogni caso, dovrete rispettare. A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

Richiedi consulenza legale

Effettua una ricerca per materia:

Diritto del Lavoro Separazione e divorzio Diritto Civile Diritto PenaleereditaCondominioFisco e TributiDiritto AmministrativoApprofondimenti Tematici