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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

Maggioranza assemblea condominiale per istituire un parcheggio condominiale a pagamento





Egr. avvocato, la mia consulenza riguarda il parcheggio condominiale all'interno di un area comune a tutti i condomini, senza che gli stalli siano stati nominativamente assegnati ai condomini e senza che siano pertinenze dei singoli appartamenti.
I condomini sono 20, mentre gli stalli sono soltanto 8.
È possibile trasformare questi stalli all'interno dell'area condominiale, in parcheggi a pagamento, anche se riservati ai condomini?
Qual è la maggioranza dell'assemblea condominiale necessaria per istituire un parcheggio condominiale a pagamento?
È necessaria l'unanimità di tutti i condomini oppure l'assemblea può deliberare a maggioranza qualificata?
Quali finalità avrebbero i proventi dei parcheggi a pagamento?

RISPOSTA

Sì, è possibile che l'assemblea deliberi la trasformazione dei parcheggi condominiali in stalli a pagamento, ovviamente riservati ai condomini.
Non è necessaria l'unanimità dei condomini, ma trattandosi di un'innovazione ai sensi dell'articolo 1120 del codice civile, la delibera deve essere approvata “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio”.
L'articolo 1120 I comma del codice civile prevede infatti quanto segue: “i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”.
Trasformare un parcheggio condominiale in stalli a pagamento riservati ai condomini, è certamente un'innovazione diretta al maggior rendimento delle cose comuni.
Da questa norma nasce il vincolo di destinazione dei proventi derivanti dai parcheggi a pagamento, per la manutenzione ordinaria e straordinaria innanzitutto dell'area destinata a parcheggio ed in seconda battuta (se avanzano questi proventi) dell'intero stabile condominiale.

Non si tratta di una violazione dell'articolo 1102 del codice civile, perché a nessun condomino sarà impedito di fare uso del parcheggio condominiale, soltanto che si introduce un costo reso necessario dal numero esiguo di stalli rispetto al numero di condomini (più del doppio rispetto agli stalli). Del resto, l'inserimento di un “prezzo” in riferimento al parcheggio condominiale, è il principale meccanismo per allocare una risorsa limitata, come appunto gli stalli condominiali; probabilmente non sarà il più giusto, ma è sicuramente il più efficiente.
Il costo orario del parcheggio sarà deciso dall'assemblea condominiale, sempre con le suddette maggioranze, e sarà uguali per tutti i condomini, a prescindere dai millesimi posseduti.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 1120, 1102, 1136 del codice civile
 

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