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Polizza condominiale sospesa: responsabilità e risarcimento danni





Egr. avvocato, la presente richiesta di consulenza riguarda l'assicurazione condominiale ed il passaggio di consegne tra il precedente amministratore di condominio e l'attuale.
Il precedente amministratore di condominio ha stipulato una polizza condominiale, tuttavia, questa copertura assicurativa è stata sospesa, non avendo egli versato il premio annuale.
Circa quattro mesi fa l'assemblea ha individuato un nuovo amministratore di condominio, essendo il precedente amministratore giunto a scadenza del suo mandato e non sussistendo alcuna intenzione di rinnovare l'incarico da parte di quasi tutti i condomini.
Orbene l'attuale amministratore nei primi quattro mesi del suo nuovo mandato, non si è reso conto che la polizza globale fabbricati, relativa al condominio, risultava sospesa a causa del mancato versamento del premio.
La scorsa settimana l'impianto idrico condominiale ha avuto una rottura, allagando il mio appartamento ed arrecando danni anche ai mobili presenti in casa, oltre che al pavimento ed alle pareti.
Ho chiesto all'amministratore di attivare la copertura della polizza condominiale, trattandosi di un sinistro che generalmente rientra in questa copertura, tuttavia abbiamo avuto questa bella sorpresa.
Tanto premesso, nei confronti di quale soggetto devo procedere con le vie legali per ottenere un risarcimento danni?
La polizza globale fabbricato condominiale non è prevista dal regolamento del condominio, ma è stata deliberata dall'assemblea condominiale, a maggioranza semplice, circa due anni fa, ovviamente con il vecchio amministratore.
La polizza globale fabbricato condominiale è obbligatoria per legge?

RISPOSTA

La polizza globale relativa al fabbricato condominiale non è obbligatoria per legge e, se attivata, copre dal punto di vista assicurativo, le seguenti fattispecie:
• i danni al fabbricato assicurato (muri e impianti);
• i danni cagionati dal fabbricato assicurato a terzi (sezione responsabilità civile).
• Eventuale copertura di tutela legale che copre le spese per la ricerca di guasti, i danni da fenomeni elettrici, i costi delle liti condominiali nonché del recupero quote dei morosi.
La polizza globale fabbricato condominiale viene personalizzata dall'indicazione dei rischi specifici del condominio dai quali possono avere origine i suddetti danni (ad esempio da incendio, eventi atmosferici, acqua condotta, acqua piovana, alberi del giardino, manufatti non a norma), dagli importi degli indennizzi e delle eventuali franchigie.

Fatta questa premessa, se l'assicurazione condominiale non è prevista come obbligatoria nemmeno dal regolamento condominiale, nessun inadempimento può essere imputato al nuovo amministratore, il quale non poteva ragionevolmente essere a conoscenza del mancato pagamento del premio alla compagnia assicurativa, da parte del suo predecessore.

Il vecchio amministratore era invece presente nel momento in cui l'assemblea l'ha onerato di provvedere ad attivare la copertura assicurativa condominiale, pertanto, egli è responsabile nei confronti del condominio per scarsa diligenza professionale, in ossequio al principio giuridico enucleato dall'articolo 1710 del codice civile: “Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia … Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato”.

Tanto premesso e considerato, dovrai chiedere il risarcimento danni al condominio, soggetto responsabile del danno ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile (“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”).

Una volta che il condomino avrà risarcito il danno cagionato al tuo appartamento dalla rottura dell'impianto idrico condominiale, l'amministratore attuale conferirà incarico ad un legale per agire nei confronti del precedente amministratore, stante il suo inadempimento e la sua scarsa ed ingiustificabile diligenza, ai limiti della strafottenza!

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

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