Ripartizione delle spese per l’installazione dell’autoclave in condominio
Vivo in un piccolo condominio all'ultimo di 3 piani e sia io che la mia vicina di piano abbiamo problemi con la pressione dell'acqua: quando dobbiamo fare la doccia ci dobbiamo accontentare di usufruire di un flusso d'acqua veramente esiguo. Abbiamo chiesto informazioni sia al costruttore (lo stabile ha circa 3 anni) che al gestore dell'acqua ma non siamo giunti a nessuna conclusione: il gestore dell'acqua ci ha fatto sapere che verbalmente aveva avvisato l'impresa costruttrice sul fatto che l'ultimo piano avrebbe potuto avere questo tipo di problema se non avesse installato un'autoclave; il costruttore dice di non saperne nulla e che ha fatto tutto secondo la legge vigente. Alla fine stiamo decidendo noi condomini di installare un'autoclave ma il problema è che non tutti sono concordi a spendere circa 8.000 euro per un problema che non li riguarda in quanto solo all'ultimo piano c'è poca acqua. Cosa dice la legge a riguardo visto che con l'installazione dell'autoclave ne trarrebbero benefici tutti i condomini e non solo noi dell'ultimo piano? Grazie
Dobbiamo fare riferimento all'articolo 1123 del codice civile, in particolare al secondo comma.
L'autoclave è da considerare un bene condominiale destinato a servire i condomini in misura diversa. Servirà “come il pane” ai condomini dell'ultimo piano, servirà un po' meno a quelli del primo piano.
Art. 1123 del codice civile. Ripartizione delle spese.
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
Tanto premesso, la soluzione più corretta ed equa è la seguente. Un terzo della spesa sarà sopportato esclusivamente dai condomini dell'ultimo piano. I due terzi della spesa saranno sopportati in ragione delle tabelle millesimali, da tutti gli altri condomini. Così facendo, si rispetta il principio del “beneficio”, di cui all'articolo 1123 II comma del codice civile.
In caso di vertenza giudiziaria, il giudice di pace, in via equitativa, deciderebbe in questo modo.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.