Divisione spese condominiali rifacimento tetto
Buongiorno, il mio quesito si riferisce alla ripartizione dell spese per il rifacimento del tetto, sostituzione dei canali di gronda e relative discese.Abito al 2° e ultimo piano di una palazzina, al sottotetto inabitabile si accede esclusivamente dal mio appartamento. Mi è stato detto che le spese per il rifacimento del tetto sono per 2/3 a mio carico e per 1/3 all'altro inquilino. La mia domanda è: Innanzi tutto è corretto?,le spese per la sostituzione dei canali di gronda e discese più il noleggio del relativo ponteggio necessario per effettuare i lavori ricadono in questa ripartizione o devono essere al 50%. Cordiali saluti e resto in attesa di una VS
L'art. 1117 del codice civile prevede quanto segue:
"Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune…".
Quindi il tetto condominiale è un bene di proprietà comune a tutti i condomini.
L'art. 1123 del codice civile prescrive che
"Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità".
Poiché il sottotetto è inabitabile, poiché l'appartamento dell'altro condomino è ubicato sotto il medesimo tetto, tutte le spese indicate nella tua mail devono essere suddivise in base alle tabelle millesimali, cioè in base al valore della proprietà dei due condomini, ai sensi del primo comma dell'articolo 1123 del codice civile.
E' semplicemente ridicolo pensare che chi abita al secondo piano trae una maggiore utilità dal tetto condominiale. Il tetto serve in egual misura, sia coloro che abitano al primo piano che a coloro che abitano al secondo piano. Mi sembra evidente …
Tutte le spese devono essere suddivise in base alle tabelle millesimali, come previsto dalla legge !
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.