Ripartizione spese condominiali per ottenimento Certificato Prevenzione Incendi locale garage





Ripartizione spese condominiali per ottenimento Certificato Prevenzione Incendi locale garage. Dobbiamo affrontare una spesa di circa 20.000 EUR per l'ottenimento del CPI, faccio presente che la nostra è una palazzina di tre piani più  il locale garage e cantine interrato. Il mio problema è sapere se e come debbo contribuire alla spesa non avendo  proprietà nel predetto locale garage. La ripartizione preparata dall'amministratore è basata sulla tabella A (millesimi di proprietà) non esistendo una tabella millesimale per il predetto locale.
Resto in attesa del Vostro cortese riscontro



RISPOSTA



Premesso che il locale garage non deve essere considerato parte comune dell'edificio condominiale, ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile.

Art. 1117 del codice civile. Parti comuni dell'edificio.

Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta' individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Tanto premesso, la ripartizione di tale spesa esula dalle competenze dell'amministratore di condominio e dalle norme in materia condominiale, in particolare da quanto previsto dall'articolo 1118 del codice civile. Riporto tale norma.

“Il condomino non puo' sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unita' immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali”.

Si parla di PARTI COMUNI, ma il locale non è parte comune dell'edificio condominiale.

Pertanto, alla ripartizione in questione si applicheranno le norme in materia di comunione immobiliare, non le tabelle millesimali !!!
Si applicherà l'articolo 1104 del codice civile, quindi la somma di 20.000 euro sarà suddivisa tra i proprietari del locale, in proporzione delle quote di proprietà ovvero in assenza di determinazione di quote, sarà suddivisa in parti uguali. Certamente non sarai tu a partecipare a tale spesa …

Art. 1104 del codice civile. Obblighi dei partecipanti alla comunione.

Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.


A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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