Auto parcheggiata in spazio condominiale, senza bollo e tagliando assicurazione





Nel mio condominio un condomino continua a lasciare, da anni, parcheggiata, su spazio condominiale una macchina, priva di bollo e di assicurazione. Insomma c'è una macchina ferma da 3-4 mesi.
L'amministratore ha sollecitato tramite A/R il condomino proprietario di rimuovere la macchina, ma lo stesso non risponde e non la rimuove.

Domanda: come ci dobbiamo comportare dal lato legale? Bisogna per forza fare una causa civile? Oppure può l'amministratore chiamare i vigili/carro attrezzi per far rimuovere la macchina, trattandosi di un edificio provato e quindi parcheggio privato?



RISPOSTA



Alla luce della giurisprudenza della Cassazione, è possibile sollecitare l'intervento dei vigili e del carro attrezzi, esattamente come se l'auto fosse parcheggiata, senza bollo e tagliando assicurazione, su di una strada privata.
Secondo la Cassazione civile , sez. II, sentenza 02.09.2008 n° 22035, se il veicolo è lasciato parcheggiato su una strada pubblica (ovvero equiparata ad una strada pubblica) è necessario assicurarlo per i rischi della responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e motore e dei natanti.

Articolo 1

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile.

L'articolo 2 del relativo regolamento di esecuzione, D.p.r. 24 novembre 1970, n. 973, equipara alle strade pubbliche, ai fini della necessità dell'assicurazione, tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.

Articolo 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990

Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Ai fini dell’applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.


Sempre secondo la Cassazione, possono ritenersi esclusi dall’obbligo della copertura assicurativa soltanto i veicoli che si presentino in uno stato tale da potere essere considerati rifiuto, per la evidente ed oggettiva inidoneità alla circolazione, come quando siano privi di componenti essenziali quali la targa, il volante o il sedile per la guida.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

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