Mancato rispetto ordine del giorno assemblea condominiale
Gentilissimi,
ho consultato alcuni esperti nel settore...ma mi dicono che le delibere delle assemblee vanno rispettate. Io invece ritengo che sia stato tutto intenzionale. I fatti: é stata indetta assemblea condominiale straordinaria per intraprendere un'azione legale nei confronti di un condomino che ha ambiato in colore degli infissi (sono di legno color legno modificati in PVC bianco).
Ho dato delega (sic) ad un condomino che a dire di altri si sarebbe opposto al cambiamento del colore degli infissi e di conseguenza per intraprendere azione legale.
Invece è stato deliberato non solo di non intraprendere azione legale per la rimozione degli infissi ma addirittura è stato deliberato che i condomini sono obbligati a cambiare colore "Pertanto chiunque dovesse cambiare in futuro le porte esterne e le finestre o meglio gli infissi esterni dovranno adeguarsi al colore bianco"
Vi chiedo:
1) non essendo questo cambiamento all'ordine del giorno può non essere ritenuto valido?
2)c'è la deroga ai 30 gg per impugnare queto tipo di delibera?
3) posso impugnare la delibera anche se ho dato la delega?
Premesso che l'assemblea di condominiale non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati, ai sensi dell'art. 1136, sesto comma, del codice civile.
L'avviso di convocazione deve avere forma scritta e deve essere comunicato agli interessati almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione (art. 66 disposizioni di attuazione del codice civile).
La legge specifica che tale avviso di convocazione deve contenere specifica indicazione dell'ordine del giorno (art. 66, primo comma, disp. att. c.c.). L'ordine del giorno altro non è che l'elenco degli argomenti sui quali gli aventi diritto a partecipare all'assemblea sono chiamati a deliberare.
Secondo la Cassazione, "la prescrizione, stabilita dall'art. 1105, 3 comma, del codice civile, in base alla quale tutti i condomini devono conoscere in anticipo le questioni e le materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta e non significa certamente che, nell'avviso di convocazione, debba quasi essere prefigurato il risultato dell'esame del punto da parte dell'assemblea, della discussione conseguente e dello sviluppo di questa" (così Cass. 25 novembre 1993 n. 11677). Tuttavia, il caso in questione è ben diverso da quello della sentenza della Cassazione del 1993.
Decidere di imporre il colore bianco agli infissi non è conseguenza logica – sviluppo argomentativo della decisione di rinunciare ad agire in giudizio contro un condomino (questione all'OdG). Si è esorbitato dall'ordine del giorno IN MODO PALESE. La delibera è annullabile entro il termine di 30 gg.
2. NO, secondo la giurisprudenza persino il mancato invio della convocazione cagiona la semplice annullabilità della delibera entro 30 gg e non la nullità (quindi la possibilità di derogare al termine di 30 gg).
A conferma …
http://www.e-glossa.it/wiki/nullit%C3%A0_della_deliberazione_assembleare_(condominio).aspx
3. La delibera doveva essere impugnata entro 30 gg essendo annullabile ma non nulla per illiceità dell'oggetto.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.