Opposizione al decreto ingiuntivo notificato all'amministratore di condominio
Buongiorno, sono un amministratore di condominio e ho ricevuto un d.i. da un fornitore(attualmente la societa' e' in liquidazione) per delle fatture a dire loro non pagate nel 2011(ultimo anno di attivita' della societa'). Io ho cercato le fatture del 2011 e queste riportano il timbro della societa' e la firma di una delle impiegate all'incasso. Per precauzione ho controllato come hanno quietanzato le fatture degli anni precedenti (periodo 2008-2010). Le fatture presentano tutte timbro della societa' e firma di una delle impiegate e non sono inserite nel d.i. notificatomi il 23/11/2014, pertanto quelle degli anni 2008-2010 per la ditta risultano quietanzate.
Posso suggerire ai condomini di opporre il decreto? E se si su quali basi giuridiche. Pretenderanno sicuramente che io verbalizzi il perche' propenderei per una opposizione
Devi e sottolineo DEVI suggerire ai condomini di fare opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla notifica dello stesso, altrimenti il decreto ingiuntivo acquisterà l'efficacia di titolo esecutivo a prescindere dal merito delle pretese della società in liquidazione. L’opposizione a decreto ingiuntivo (645 cpc) è il mezzo con cui l’ingiunto, che ritenga ingiusta la condanna, impugna il decreto emesso nei suoi confronti. L’opposizione va proposta con atto di citazione davanti all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto nel termine di 40 gg o in quello minore o maggiore fissato dal giudice.
La citazione in opposizione deve, naturalmente, essere notificata al ricorrente. Dopo l’opposizione, il giudizio ha luogo sulla base delle norme del procedimento ordinario Non so se il D.I. In questione è provvisoriamente esecutivo, posso dirti che: il giudice istruttore, se ricorrono gravi motivi, su istanza dell’opponente ha la facoltà di sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione (eventualmente concessa) attraverso un’ordinanza non impugnabile. Nel caso in cui, invece, il decreto ingiuntivo non sia provvisoriamente esecutivo il giudice può concedere la provvisoria esecuzione se l'opposizione non è fondata su prova scritta o non appare di facile e pronta soluzione.
Su quali basi giuridiche ?
Le fatture del 2011 riportano il timbro della societa' e la firma di una delle impiegate all'incasso. Giuridicamente si tratta di una quietanza. Essendo sussistente la prova della quietanza di pagamento, spetta alla società dimostrare che nonostante la quietanza, il pagamento non è avvenuto.
Come è stato effettuato il pagamento ? Con modalità tracciabili come un assegno o un bonifico ? Si tratterebbe di un'altra prova.
Pretenderanno sicuramente che io verbalizzi il perche' propenderei per una opposizione.
Ma l'alternativa all'opposizione qual è ?!
Far acquisire al d.i. efficacia esecutiva, renderlo inoppugnabile, subire il pignoramento da parte della società … se queste sono le conseguenze della mancata opposizione … io dire che sarebbe il caso di opporsi a mezzo di un avvocato, con atto di citazione !!!
Ti invito a far leggere ai condomini le seguenti norme del codice di procedura civile, giusto per capire cosa succederebbe in caso di mancata opposizione !!!
Art. 647. Esecutorieta' per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente
Se non e' stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si e' costituito, il conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto e' stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non puo' essere piu' proposta ne' proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata e' liberata.
Art. 650. Opposizione tardiva
L'intimato puo' fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
In questo caso l'esecutorieta' puo' essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non e' piu' ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.