Disabile può sempre far installare a sue spese un ascensore in condominio





Nel condominio in cui abitiamo al 4° piano con mia madre, disabile al 100% e con riconoscimento di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 L.104/92, non riusciamo ad accordarci con gli altri condomini per l’installazione di un ascensore (siamo 2 famiglie, 3 studi professionali e una attività commerciale, di questi solo uno, lo studio accanto a noi nel nostro stesso piano, vorrebbe l’ascensore).
Posto che mia madre ormai è quasi prigioniera in casa, visto lo sforzo enorme (e pericoloso per le patologie di cui soffre) che è costretta a fare ogni volta per poter uscire, stavamo pensando di installare a nostre spese almeno una poltroncina servoscala. Considerato che fino al 4° piano sarebbe una spesa non indifferente (35.000,00 €, per far fronte alla quale dovremmo contrarre dei prestiti) vorremmo sapere se corriamo il rischio che in futuro, qualora si decidessero a installare un ascensore, possano obbligarci a togliere questa poltroncina, visto che le due cose non sono compatibili.
Oltretutto, se oggi riuscissimo a pagare la spesa della poltroncina non potremmo in futuro far fronte anche alla quota di un eventuale ascensore, e mia madre si ritroverebbe nuovamente prigioniera, senza poltroncina, senza possibilità di accedere all’ascensore, e con un prestito da coprire ugualmente per un bene che non potrà utilizzare.
Esiste qualche cavillo che contempli la priorità del diritto del disabile a poter uscire sul diritto dei condomini al bene comune, in questo caso il vano scale? O un cavillo relativo ai tempi, di chi ha realizzato per primo un’opera?
C’è qualcosa che possiamo chiedere preventivamente agli altri condomini, una liberatoria o simili, che possa garantire l’intoccabilità futura della poltroncina servoscala? Esistono precedenti sentenze applicate in casi simili?
Grazie per l'aiuto che potrete darci, Cordiali Saluti,



RISPOSTA



Probabilmente sei già al corrente del fatto che la riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno 2013, ha reso più difficoltoso l'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno dell'edificio condominiale.
Cosa prevedeva la vecchia normativa in materia di eliminazione di barriere architettoniche ?

L’art. 2 della legge n.13/1989 stabiliva quanto segue: “le deliberazioni condominiali che riguardano le innovazioni da eseguire negli edifici privati allo scopo di eliminare le barriere architettoniche sono valide se approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136 del del codice civile sono valide se approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136 del del codice civile, vale a dire in prima convocazione i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio, quindi sono valide le delibere approvate con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio; nel caso di seconda convocazione (il giorno successivo della prima e non oltre dieci giorni) la delibera è valida se riporta i voti di un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Successivamente il quorum è stato alzato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, articolo 5: “Dopo il primo comma dell’articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche (…)”.
Il legislatore, con la riforma del condominio, ha ritenuto di aumentare il quorum necessario per assumere le delibere relative ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche richiedendo, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

http://invisibili.corriere.it/2013/06/18/condominio-e-barriere-architettoniche-perche-e-piu-difficile-abbatterle/

Sul web è possibile leggere alcune sentenze della Cassazione che riguardano casi in cui, pur non sussistendo il quorum deliberativo necessario per l'installazione dell'ascensore, è necessario tutelare il diritto alla mobilità del disabile.

1. Con la sentenza n. 2156/2012, la Cassazione ha deliberato che nel caso in cui un condomino disabile si trovi ad abitare un piano alto e sia impossibilitato a raggiungere la propria abitazione se non con evidenti difficoltà, mancando un ascensore, costui potrà far installare a sue spese un ascensore anche se ciò causa la restrizione della scala. Tale installazione dovrà essere consentita dagli altri condomini anche qualora dovesse concretizzarsi per costoro un disagio nell'uso di questa parte comune.

2. Con la sentenza n. 14096/2012, la Cassazione ha stabilito che l’installazione dell’ascensore in un condominio, essendo un’opera finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche e un mezzo necessario per garantire l’abitabilità di un appartamento, può avvenire anche senza il rispetto delle distanze legali tra immobili, nella fattispecie si trattava di installare un ascensore esterno che avrebbe occupato una parte del cortile, venendo a trovarsi ad una distanza inferiore ai tre metri previsti dalla legge rispetto alle finestre di alcuni appartamenti.

Tanto premesso, risponderò al tuo quesito.

Esiste qualche cavillo che contempli la priorità del diritto del disabile a poter uscire sul diritto dei condomini al bene comune, in questo caso il vano scale? O un cavillo relativo ai tempi, di chi ha realizzato per primo un’opera?

Una volta installata la poltroncina, la stessa non potrà più essere rimossa, in quanto il diritto alla mobilità del disabile (sebbene si tratti di un diritto a sue spese … ) prevale sul diritto degli altri condomini all'utilizzo dello spazio e dei beni condominiali.

Ipotizziamo che tra un anno si decida di installare l'ascensore. Non sarebbe più possibile farlo senza rimuovere la poltroncina !
… quindi, l'ascensore non potrà più essere installato, anche perché la poltroncina è uno strumento specifico per consentire al disabile di arrivare al quarto piano; la poltroncina è molto più adatta, rispetto all'ascensore, alle esigenze dell'anziana madre, visto che le condizioni di salute della stessa potrebbero anche peggiorare (… e potrebbe fare fatica anche a prendere l'ascensore in futuro) !

Il mio consiglio: avvisare i condomini con raccomandata a/r, dell'intenzione di installare la poltroncina.
Avvisarli che una volta installata la poltroncina non ci sarà più spazio in futuro per l'installazione dell'ascensore, in quanto come da giurisprudenza della cassazione (vedi sentenza n. 2156/2012) il diritto alla mobilità del disabile prevale sul diritto dei condomini all'utilizzo delle parti comuni dell'edificio.
Pertanto si invita la SV a pronunciarsi in modo definitivo sulla possibilità di installare l'ascensore entro 15 giorni dal ricevimento della presente, con la consapevolezza che l'istallazione della poltroncina non consentirà più in futuro di procedere all'installazione dell'ascensore, come previsto dalla legge e dalla giurisprudenza.

Mi raccomando … con una raccomandata a/r in modo da avere la prova del ricevimento della diffida da parte dei condomini.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

 

Articoli correlati