Durata dell'incarico dell'amministratore di condominio





Nell'anno 2014, nel mio condominio è stato nominato un nuovo amministratore che ora vorremmo cambiare in occasione dell'assemblea per la presentazione del bilancio in quanto non soddisfatti del suo operato. Alcuni condomini sostengono che con la nuova riforma del condominio la durata dell'incarico sia di due anni e, pertanto, non si possa procedere alla sua revoca Alla scadenza del primo anno. Altri sostengono che alla scadenza del primo anno di mandato, se interviene formale richiesta dei condomini di un'assemblea per la revoca, l'amministratore può essere sollevato dall'incarico. Lo stesso amministratore, dopo aver ricevuto la richiesta di inserire all'o.d.g. la "revoca e nomina nuovo amministratore " sostenuta dalla maggioranza dei millesimi necessaria, ha minacciato alcuni condomini di adire le vie legali contro il condominio (o meglio solo contro i condomini) se ciò avvenisse in quanto l'amministratore, con la nuova legge, durerebbe automaticamente in carica 2 anni salvo revoca per giusta causa. Attendo parere e modalità di pagamento. Grazie



RISPOSTA



L'incarico dell'amministratore, a seguito della riforma del condominio, non è biennale ma è di 1 + 1 anno, salvo revoca da parte del condomini. La durata dell'incarico resta sempre annuale !!!
Al termine del primo anno, se i condomini chiederanno all'amministratore di discutere della sua revoca, in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, l'amministratore dovrà inserire il relativo punto all'o.d.g.
Ovviamente la richiesta di revoca da inserire nell'o.d.g. deve essere precedente all'assemblea condominiale. Del resto … è sufficiente leggere l'articolo 1129 del codice civile, per giungere alle predette conclusioni.

“L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
La revoca dell'amministratore puo' essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalita' previste dal regolamento di condominio. Puo' altresi' essere disposta dall'autorita' giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarita'.”

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

PS la teoria del rinnovo automatico per il secondo anno, a prescindere dalla volontà dell'assemblea, pur essendo riportata su internet, non è mai stata sposata dalla giurisprudenza

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca