Installare la parabola sul sul palo dell'antenna condominiale senza consenso degli altri condomini
Il mio quesito riguarda il condominio. Il condominio in questione è un fabbricato di quattro unità abitative, due unità occupano il piano terra e il primo piano e hanno un'entrata e un numero civico loro; le altre due unità occupano il secondo piano, con un'entrata in comune fra loro e un numero civico a parte; il resto è tutto in comune. Risiedo da quando è stata costruita l'abitazione, e quindi dal 07/1998. In tutto questo tempo, di comune accordo, non è stato mai eletto un'amministratore, non è mai stato fatta un'assemblea condominiale, e redatto alcun regolamento. Io risiedo al secondo piano.
Il 16/12/2010 ho attivato un'abbonamento con la TV satellitare della piattaforma SKY. Sky mi ha mandato l'installatore, e le possibilità che mi sono state proposte sono state: installare la parabola sul balcone, oppure di installarla sul palo dell'antenna condominiale posta sul tetto del condominio, avendo avuto assicurazione che alcun problema avrebbe comportato alla Tv in essere, e che era tutto regolare. Ho scelto questa seconda opzione. Causa maltempo, l'antenna si è danneggiata, e quindi la Tv digitale non si riesce più a ricevere correttamente. Il tecnico, chiamato per un preventivo, ci ha consigliato di cambiare gli elementi installandone di più moderni. I due condomini con le entrate a parte, mi hanno accusato che non potevo assolutamente attaccarmi con la mia parabola al palo condominiale.
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Volevo chiedere se:Hanno realmente ragione. Non potevo attaccarmi al palo condominiale? io, all'epoca, mi sono fidato di ciò che mi aveva assicurato l'istallatore. Quando verrà eseguito il lavoro preventivato, possono rimuoverla, impedendomi la visione di ciò che sto pagando con abbonamento regolare. Grazie
Dobbiamo intendere la presente vertenza, con una particolare sensibilità giuridica, in quanto, particolare non da poco, non è stato mai adottato un regolamento condominiale.
Dobbiamo allora rifarci ai principi generale della contitolarità dei diritti reali.
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Si tratta dell'articolo 1102 del codice civile.
In concreto,
-il palo condominiale è di tutti i condomini,
-il singolo condomino ha diritto di mettere la “sua” parabola sky, purché non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Cosa significa: se domani, un altro condomino avesse intenzione di abbonarsi a sky, potrebbe avvalersi della tua parabola ?
Potrebbe installarne un altra sempre sul palo condominiale ?
Se la risposta è positiva, nessun condomino ha diritto di chiedere la rimozione della tua parabola.
La legge non ti impedisce di utilizzare il palo condominiale, ma di impedire che anche gli altri condomini possano fare altrettanto.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.